CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2023, n. 12794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12794 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DR TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria difensiva del difensore di fiducia, avv. CARMINE DI PAOLA, per il ricorrente, pervenuta in data 24 dicembre 2022, con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 giugno 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, ha applicato ex art.444 cod. proc. pen., su richiesta delle parti, all'imputato, riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art.479 cod. pen, aggravato dalla circostanza di cui all'art.61 n.2 (Capo 2), e il reato di cui all'art.615 ter primo e secondo comma nn.1 e 3. (Capo 1) e con la diminuente del rito, la pena di anni uno e mesi due di reclusione. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12794 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 01/02/2023 Le imputazioni hanno ad oggetto l'abusiva introduzione del ricorrente, carabiniere scelto in servizio presso la Centrale operativa del Comando provinciale carabinieri di Lodi, nel sistema informatico SDI in uso alle forze di polizia interrogandolo in relazione al nominativo di una donna con la quale intratteneva una relazione sentimentale, attestando falsamente che il motivo della interrogazione era legato ad una richiesta operativa di una pattuglia di carabinieri. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alla espressione della volontà dell'imputato. In particolare, il ricorrente lamenta che il giorno antecedente l'udienza il difensore e procuratore speciale trasmetteva telematicamente una richiesta di applicazione pena, previamente concordata con il DR, con pena finale di mesi dieci di reclusione e sospensione condizionale della pena. Nella ipotesi di mancato consenso del Pubblico ministero in relazione alla richiesta di applicazione della pena, l'imputato formulava richiesta subordinata di ammissione al rito abbreviato. Nel corso dell'udienza preliminare, a fronte del mancato consenso del Pubblico ministero di udienza rispetto alla pena così determinata, uno dei difensori munito di procura speciale raggiungeva un accordo con il Pubblico ministero in relazione ad una pena diversa non soltanto in relazione alla quantificazione della pena finale ( anni 1 e mesi 2 di reclusione piuttosto che mesi 10 di reclusione), ma anche in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente evidenzia che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.9/10/2008, Senese), il procuratore speciale non può travalicare il mandato espressamente conferitogli e qualora accada, l'eventuale omologa da parte del giudice di un accordo diverso da quello per il quale vi era stato espresso mandato, comporta la nullità della sentenza pronunziata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. Si sarebbe verificato, in tal caso, un vizio relativo alla volontà dell'imputato in ordine all'accordo, motivo per il quale è possibile proporre ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. peri. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito espressi. 1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricon -ere per cassazione 2 contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena. 1.1. Con riferimento al motivo di impugnazione relativo alla espressione della volontà dell'imputato, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modi esprimersi in una serie di pronunzie al fine di individuare dei criteri interpretativi uniformi per la corretta applicazione della norma. 1.1.1. Si è in primo luogo evidenziato che la richiesta di applicazione della pena è atto dispositivo personalissimo dell'imputato e come tale rivestito di particolari formalità; non è perciò consentito al procuratore speciale dell'imputato di travalicare i limiti del mandato ricevuto, né in relazione alla pena, ove predeterminata, né con riguardo alle condizioni a cui la richiesta sia stata subordinata, pena la nullità della sentenza che abbia ratificato un concordato affetto dalla violazione dei suddetti limiti (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018 Rv. 272630; Sez. 3, n. 41880 del 09/10/2008, Rv. 241495; Sez. 3, n. 6427 del 21/11/2007, Rv. 239052). Si è altresì esclusa la sussistenza di dubbi interpretativi della volontà dell'imputato nei casi in cui l'imputato sia presente, anche in silenzio, all'udienza nella quale si procede all'applicazione della pena o nella ipotesi in cui l'imputato presente esprima una diversa volontà rispetto a quella manifestata dal difensore, seppur munito di procura speciale, dovendo in tal caso prevalere quella dell'imputato. (Sez. 5, n. 41802 del 20/09/2022, Rv. 283759). Il riferimento è a situazioni in cui non sorgono dubbi sulla volontà dell'imputato, in ragione della sua presenza all'udienza. 1.1.2. Con riferimento ai più problematici casi in cui, invece, l'imputato sia assente all'udienza nella quale si definisce l'accordo, e non sia stata acquisita una precedente dichiarazione, concernente la volontà di richiedere l'applicazione della pena, al di là della procura speciale prodotta dal difensore in udienza, ovvero rilasciata in epoca precedente, si è escluso - a fronte di una procura speciale generica - che il giudice debba sindacare i poteri del procuratore costituito, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che tende a ritenere sufficiente la determinazione dell'oggetto della procura speciale, a norma dell'art. 122 cod. proc, pen., con il richiamo al potere di richiedere la applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1369 del 13.3.2000, Rv. 216361), spettando al difensore la valutazione della coerenza del negozio processuale con gli interessi dell'imputato (Sez. 2, n. 4261 del 17.12.2014, Rv. 262382). 1.2. Tuttavia, alla luce della previsione di cui all'art. l'art. 446, comma 5, cod. proc. pen., che stabilisce che «il giudice, se ritiene opportuno verificare la 3 volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato», si è affermato che rientra tra i compiti del giudice di merito la valutazione del contesto entro il quale è maturata la richiesta dell'imputato, non per contestare l'atto di attribuzione dei poteri di rappresentanza, quanto, piutl:osto, per verificare che, in presenza di obiettive e palesi situazioni, la volontà dell'imputato possa essersi formata o espressa in maniera viziata. (Sez. 5, n. 40498 del 01/07/2019, Tranca, Rv. 277344). 2.Alla luce delle indicazioni giurisprudenziali di questa Corte occorre valutare il caso in esame. Dall'esame degli atti, consultabili dal giudice di legittimità in ragione del vizio dedotto (error in procedendo), risulta che: -In data 24 febbraio 2022 il ricorrente rilasciava procura speciale con la quale conferiva un mandato generale comprendente anche quello di richiedere l'applicazione di pena ex art.444 cod. proc. pen. -In data 6 luglio 2022 il difensore e procuratore speciale trasmetteva telematicamente una richiesta di applicazione pena con l'indicazione specifica di una pena finale determinata in mesi dieci di reclusione, subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena. La medesima istanza indicava la richiesta subordinata di ammissione al rito abbreviato. -Nel corso dell'udienza preliminare, assente il ricorrente, in data 7 luglio 2022, a seguito del mancato consenso del Pubblico ministero di udienza rispetto alla pena come determinata nella istanza inviata il giorno precedente, uno dei difensori munito di procura speciale raggiungeva un accordo con il Pubblico ministero di udienza in relazione ad una pena diversa non soltanto in relazione alla quantificazione della pena finale (anni 1 e mesi 2 di reclusione piuttosto che mesi 10 di reclusione), ma anche in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. - Il giudice con sentenza omologava l'accordo raggiunto in udienza. 3.Ritiene il Collegio che, in ragione degli orientamenti giurisprudenziali in precedenza delineati, l'eccezione con cui il difensore ha dedotto la nullità della sentenza per vizio del consenso dell'imputato, nell'accedere al rito alternativo ex art. 444 cod. proc. pen., sia fondata, poiché, seppure la procura speciale rilasciata in data 24 febbraio 2022.conferiva la facoltà generale di formulare richiesta di patteggiamento, nel caso di specie, nel giorno antecedente l'udienza era pervenuta una istanza in cui era espressamente formulato l'accordo ad una pena determinata e condizionalmente sospesa. Inoltre, vi era l'espressa indicazione, che in caso di mancato accordo, l'imputato intendeva accedere al giudizio abbreviato. Le circostanze realizzatesi nello specifico caso concreto possono ricondursi a quelle "obiettive e palesi situazioni" in cui la volontà dell'imputato, omologata dal 4 giudice, sia stata espressa in maniera viziata alla luce della interpretazione giurisprudenziale fornita dell'art.446 quinto comma cod. proc. pen. 3.1. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti all'Ufficio per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano, Ufficio del giudice per le indagini preliminari per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 1° febbraio 2023 Il Consigliere estensore
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria difensiva del difensore di fiducia, avv. CARMINE DI PAOLA, per il ricorrente, pervenuta in data 24 dicembre 2022, con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 giugno 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, ha applicato ex art.444 cod. proc. pen., su richiesta delle parti, all'imputato, riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art.479 cod. pen, aggravato dalla circostanza di cui all'art.61 n.2 (Capo 2), e il reato di cui all'art.615 ter primo e secondo comma nn.1 e 3. (Capo 1) e con la diminuente del rito, la pena di anni uno e mesi due di reclusione. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12794 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 01/02/2023 Le imputazioni hanno ad oggetto l'abusiva introduzione del ricorrente, carabiniere scelto in servizio presso la Centrale operativa del Comando provinciale carabinieri di Lodi, nel sistema informatico SDI in uso alle forze di polizia interrogandolo in relazione al nominativo di una donna con la quale intratteneva una relazione sentimentale, attestando falsamente che il motivo della interrogazione era legato ad una richiesta operativa di una pattuglia di carabinieri. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alla espressione della volontà dell'imputato. In particolare, il ricorrente lamenta che il giorno antecedente l'udienza il difensore e procuratore speciale trasmetteva telematicamente una richiesta di applicazione pena, previamente concordata con il DR, con pena finale di mesi dieci di reclusione e sospensione condizionale della pena. Nella ipotesi di mancato consenso del Pubblico ministero in relazione alla richiesta di applicazione della pena, l'imputato formulava richiesta subordinata di ammissione al rito abbreviato. Nel corso dell'udienza preliminare, a fronte del mancato consenso del Pubblico ministero di udienza rispetto alla pena così determinata, uno dei difensori munito di procura speciale raggiungeva un accordo con il Pubblico ministero in relazione ad una pena diversa non soltanto in relazione alla quantificazione della pena finale ( anni 1 e mesi 2 di reclusione piuttosto che mesi 10 di reclusione), ma anche in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente evidenzia che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.9/10/2008, Senese), il procuratore speciale non può travalicare il mandato espressamente conferitogli e qualora accada, l'eventuale omologa da parte del giudice di un accordo diverso da quello per il quale vi era stato espresso mandato, comporta la nullità della sentenza pronunziata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. Si sarebbe verificato, in tal caso, un vizio relativo alla volontà dell'imputato in ordine all'accordo, motivo per il quale è possibile proporre ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. peri. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito espressi. 1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricon -ere per cassazione 2 contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena. 1.1. Con riferimento al motivo di impugnazione relativo alla espressione della volontà dell'imputato, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modi esprimersi in una serie di pronunzie al fine di individuare dei criteri interpretativi uniformi per la corretta applicazione della norma. 1.1.1. Si è in primo luogo evidenziato che la richiesta di applicazione della pena è atto dispositivo personalissimo dell'imputato e come tale rivestito di particolari formalità; non è perciò consentito al procuratore speciale dell'imputato di travalicare i limiti del mandato ricevuto, né in relazione alla pena, ove predeterminata, né con riguardo alle condizioni a cui la richiesta sia stata subordinata, pena la nullità della sentenza che abbia ratificato un concordato affetto dalla violazione dei suddetti limiti (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018 Rv. 272630; Sez. 3, n. 41880 del 09/10/2008, Rv. 241495; Sez. 3, n. 6427 del 21/11/2007, Rv. 239052). Si è altresì esclusa la sussistenza di dubbi interpretativi della volontà dell'imputato nei casi in cui l'imputato sia presente, anche in silenzio, all'udienza nella quale si procede all'applicazione della pena o nella ipotesi in cui l'imputato presente esprima una diversa volontà rispetto a quella manifestata dal difensore, seppur munito di procura speciale, dovendo in tal caso prevalere quella dell'imputato. (Sez. 5, n. 41802 del 20/09/2022, Rv. 283759). Il riferimento è a situazioni in cui non sorgono dubbi sulla volontà dell'imputato, in ragione della sua presenza all'udienza. 1.1.2. Con riferimento ai più problematici casi in cui, invece, l'imputato sia assente all'udienza nella quale si definisce l'accordo, e non sia stata acquisita una precedente dichiarazione, concernente la volontà di richiedere l'applicazione della pena, al di là della procura speciale prodotta dal difensore in udienza, ovvero rilasciata in epoca precedente, si è escluso - a fronte di una procura speciale generica - che il giudice debba sindacare i poteri del procuratore costituito, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che tende a ritenere sufficiente la determinazione dell'oggetto della procura speciale, a norma dell'art. 122 cod. proc, pen., con il richiamo al potere di richiedere la applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1369 del 13.3.2000, Rv. 216361), spettando al difensore la valutazione della coerenza del negozio processuale con gli interessi dell'imputato (Sez. 2, n. 4261 del 17.12.2014, Rv. 262382). 1.2. Tuttavia, alla luce della previsione di cui all'art. l'art. 446, comma 5, cod. proc. pen., che stabilisce che «il giudice, se ritiene opportuno verificare la 3 volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato», si è affermato che rientra tra i compiti del giudice di merito la valutazione del contesto entro il quale è maturata la richiesta dell'imputato, non per contestare l'atto di attribuzione dei poteri di rappresentanza, quanto, piutl:osto, per verificare che, in presenza di obiettive e palesi situazioni, la volontà dell'imputato possa essersi formata o espressa in maniera viziata. (Sez. 5, n. 40498 del 01/07/2019, Tranca, Rv. 277344). 2.Alla luce delle indicazioni giurisprudenziali di questa Corte occorre valutare il caso in esame. Dall'esame degli atti, consultabili dal giudice di legittimità in ragione del vizio dedotto (error in procedendo), risulta che: -In data 24 febbraio 2022 il ricorrente rilasciava procura speciale con la quale conferiva un mandato generale comprendente anche quello di richiedere l'applicazione di pena ex art.444 cod. proc. pen. -In data 6 luglio 2022 il difensore e procuratore speciale trasmetteva telematicamente una richiesta di applicazione pena con l'indicazione specifica di una pena finale determinata in mesi dieci di reclusione, subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena. La medesima istanza indicava la richiesta subordinata di ammissione al rito abbreviato. -Nel corso dell'udienza preliminare, assente il ricorrente, in data 7 luglio 2022, a seguito del mancato consenso del Pubblico ministero di udienza rispetto alla pena come determinata nella istanza inviata il giorno precedente, uno dei difensori munito di procura speciale raggiungeva un accordo con il Pubblico ministero di udienza in relazione ad una pena diversa non soltanto in relazione alla quantificazione della pena finale (anni 1 e mesi 2 di reclusione piuttosto che mesi 10 di reclusione), ma anche in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. - Il giudice con sentenza omologava l'accordo raggiunto in udienza. 3.Ritiene il Collegio che, in ragione degli orientamenti giurisprudenziali in precedenza delineati, l'eccezione con cui il difensore ha dedotto la nullità della sentenza per vizio del consenso dell'imputato, nell'accedere al rito alternativo ex art. 444 cod. proc. pen., sia fondata, poiché, seppure la procura speciale rilasciata in data 24 febbraio 2022.conferiva la facoltà generale di formulare richiesta di patteggiamento, nel caso di specie, nel giorno antecedente l'udienza era pervenuta una istanza in cui era espressamente formulato l'accordo ad una pena determinata e condizionalmente sospesa. Inoltre, vi era l'espressa indicazione, che in caso di mancato accordo, l'imputato intendeva accedere al giudizio abbreviato. Le circostanze realizzatesi nello specifico caso concreto possono ricondursi a quelle "obiettive e palesi situazioni" in cui la volontà dell'imputato, omologata dal 4 giudice, sia stata espressa in maniera viziata alla luce della interpretazione giurisprudenziale fornita dell'art.446 quinto comma cod. proc. pen. 3.1. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti all'Ufficio per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano, Ufficio del giudice per le indagini preliminari per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 1° febbraio 2023 Il Consigliere estensore