Sentenza 22 aprile 2013
Massime • 1
Nel procedimento camerale di prevenzione il principio della immutabilità del giudice non è violato nel caso in cui la confisca dei beni sia disposta da un collegio diverso da quello che aveva provveduto al sequestro, dando così avvio al procedimento, giacché l'immutabilità del giudice deve essere assicurata esclusivamente nelle fasi della trattazione e della discussione della causa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2013, n. 42114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42114 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/04/2013
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1516
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 35121/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IN N. IL 18/11/1974;
avverso il decreto n. 91/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 10/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con decreto in data 10.2.2012 la Corte d'appello di Catanzaro rigettava l'appello e per l'effetto confermava nei confronti di AR IN il decreto del Tribunale di Vibo Valentia in data 17.6.2011 con il quale era stata ordinata la confisca di appezzamenti di terreno e di un appartamento siti in S. Gregorio di Ippona e Vibo Valentia nonché rigettava la richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza di P.S. per la durata di anni cinque. Preliminarmente la Corte d'appello respingeva la richiesta di dichiarare nullo il decreto di confisca per violazione del principio di immutabilità del collegio giudicante. Osservava la Corte di merito che, anche se effettivamente era stato diverso il collegio che aveva ordinato il sequestro dei beni da quello che poi aveva disposto la confisca, non si era verificata l'eccepita nullità, poiché il principio di immutabilità del giudice trovava applicazione all'interno dei due distinti procedimenti, cautelare ed ablatorio, e detto principio nel caso in esame era stato rispettato dal Tribunale di Vibo Valentia.
Ha poi respinto l'eccezione di nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio, con riguardo alla doglianza della riunione di tre procedimenti, fissati alla stessa udienza davanti al Tribunale, senza sentire le parti e senza una completa informazione circa la trattazione unitaria. Osservava la Corte d'appello che la difesa aveva ricevuto avviso della trattazione dei procedimenti ed era stata posta nelle condizioni di interloquire su ciascuna delle cause poste alla cognizione dei primi giudici.
Con riguardo al merito, la Corte territoriale - dopo aver riportato i motivi con i quali l'appellante aveva contestato la ritenuta sproporzione tra i redditi e i beni confiscati e si era lamentato per la mancata considerazione di entrate e per non aver il Tribunale disposto la richiesta perizia contabile - prendeva in esame i redditi dichiarati dal preposto e della moglie, mettendo in rilievo la sproporzione con il prezzo d'acquisto dei beni confiscati;
osservava che non potevano essere prese in considerazione entrate avvenute negli anni successivi agli acquisti in questione;
riteneva che l'accollo di un mutuo per l'importo di Euro 23.240,56 nell'anno 2002 non poteva giustificare l'acquisto dell'appartamento, poiché nello stesso anno il FI si era sposato e aveva dovuto affrontare ingenti spese per i festeggiamenti e per arredare la nuova casa. Con riguardo alle censure per la mancata revoca della misura di prevenzione personale, senza aver considerato che il proposto era stato assolto dall'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p. e senza aver adeguatamente valutato la pericolosità sociale, la Corte distrettuale riteneva che dovesse essere ribadito il giudizio di pericolosità sociale, in quanto il FI non aveva reciso i legami con l'ambiente criminale di provenienza;
continuava a frequentare pregiudicati, in specie appartenenti alla propria famiglia aderenti al gruppo mafioso;
l'assoluzione dal delitto di associazione mafiosa non faceva venire meno gli elementi di pericolosità, tenuto anche conto del fatto che il proposto aveva stretti rapporti di parentela con i vertici del gruppo mafioso operante in S. Gregorio di Ippona.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione personalmente FI ZO, chiedendone l'annullamento, con un primo motivo, per violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2, in quanto il decreto di confisca dei beni era stato disposto da un collegio diverso da quello che aveva disposto il sequestro degli stessi beni. Il procedimento, secondo il ricorrente, era indivisibile e la mutazione del collegio avrebbe dovuto imporre la rinnovazione della procedura. Con un secondo motivo ha denunciato la violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter per assenza di sproporzione tra il valore dei beni acquistati e le lecite risorse finanziarie a disposizione del ricorrente.
La Corte d'appello aveva dato risposte apodittiche alle doglianze avanzate nei motivi di gravame e non era stata presa in seria considerazione la documentazione prodotta dalla difesa. Era rimasto del tutto assente nel provvedimento impugnato il dato motivazionale afferente il requisito della sproporzione, solo affermato ma non dimostrato. Non erano state considerate le osservazioni contenute nella relazione redatta dal consulente di parte, in particolare con riferimento ai contributi Agea, ne' era stata presa in considerazione la somma di Euro 49.998,71 percepita dal ricorrente in data 5.8.2004 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione. Neppure era stata dimostrata una correlazione tra la pericolosità e l'acquisto dei beni.
Con un terzo motivo il ricorrente ha sostenuto che la Corte d'appello non aveva preso in considerazione l'intervenuta assoluzione dal delitto associativo e che la misura di prevenzione era stata eseguita a distanza di quattro anni dall'irrogazione. Sulla persistenza della pericolosità vi era nel decreto impugnato una motivazione del tutto generica che si risolveva in mere formule di stile.
Con un quarto motivo riproponeva l'eccezione di nullità del decreto per violazione del principio del contraddittorio, avendo il Tribunale proceduto alla riunione di tre procedimenti senza previamente sentire il parere della difesa che non aveva avuto una completa e preventiva informazione circa la trattazione unitaria dei procedimenti. In data 5.4.2013 la difesa ha presentato motivi nuovi, sostenendo che l'accusa non aveva dimostrato l'origine delittuosa dei beni e che nel provvedimento impugnato era del tutto carente l'asserita sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta.
Si è inoltre sostenuta la violazione del principio del contraddittorio, poiché la riunione dei procedimenti era stata disposta senza sentire il parere della difesa.
Si è infine denunciata l'assoluta carenza di motivazione del decreto impugnato nella parte in cui aveva confermato la misura di prevenzione personale, senza aver dimostrato l'attualità della pericolosità sociale e senza prendere in considerazione l'intervenuta assoluzione dal delitto associativo. CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero deducono vizi riguardanti la motivazione del decreto della Corte d'appello, avverso il quale in questa sede di legittimità può essere fatta valere solo la violazione di legge.
Il principio della immutabilità del giudice non è violato nel caso in cui la confisca dei beni è disposta da un collegio diverso da quello che aveva disposto il sequestro degli stessi beni in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento camerale di prevenzione deve essere assicurata la immutabilità del giudice nelle fasi della trattazione e della discussione della causa, mentre, ai fini della decisione, possono essere utilizzati atti precedentemente ammessi o acquisiti innanzi al giudice in diversa composizione (V. Sez. 1 sentenza n. 43882 del 21.10.2005, Rv. 232891). Non rileva quindi che il provvedimento di sequestro, che da inizio al procedimento, sia stato emesso dal Tribunale in diversa composizione, essendo avvenute la trattazione della causa e la decisione ad opera dello stesso collegio.
Il suddetto principio non è stato violato dal Tribunale neppure quando ha proceduto alla riunione di tre procedimenti, senza consentire alla difesa - secondo quanto si sostiene nel ricorso - di avere una completa informazione circa la trattazione unitaria dei procedimenti.
Il ricorrente, innanzi tutto, avrebbe dovuto esplicitare quale pregiudizio sarebbe derivato alla difesa dalla riunione dei tre procedimenti.
Inoltre, la riunione è avvenuta alla presenza delle parti che hanno avuto la possibilità di interloquire sul provvedimento di riunione, e non risulta che la difesa del proposto si sia opposta alla riunione nell'udienza in cui è stata disposta.
Infine, il motivo di ricorso è stato proposto in modo generico, senza indicare con precisione lo specifico atto sul quale compiere la verifica, cosi pretendendo da questa Corte una inammissibile compulsazione degli atti del processo al fine di reperire l'atto dal quale risulti il vizio denunciato.
Con riguardo ai motivi di merito, si deve preliminarmente osservare che non possono essere presi in considerazione i generici rinvii ai motivi d'appello, con conseguente inammissibilità del ricorso in relazione ai motivi con i quali ci si limita a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (V. Sez. 6 sentenza n. 21858 del 19.12.2006, Rv. 236689). È opportuno anche ricordare che la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, penultimo comma ammette il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello solo per violazione di legge, e quindi il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione non può estendersi al controllo dell'iter giustificativo della decisione.
Nel procedimento di prevenzione, in sede di legittimità, non è quindi deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve ravvisarsi la violazione di legge per carenza assoluta di motivazione anche quando la stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, al punto da non potersi comprendere le ragioni che hanno giustificato la decisione sulla misura;
ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura.
Nel caso in esame, invece, la Corte d'appello ha preso in esame le deduzioni difensive ed alle stesse ha dato una risposta che non presenta alcun macroscopico errore sotto l'aspetto logico giuridico. In particolare, ha preso in esame i redditi dichiarati dal preposto e dalla moglie, mettendo in evidenza la sproporzione con il prezzo d'acquisto dei beni confiscati, ed ha specificato il motivo per il quale non ha preso in considerazione risorse finanziarie indicate nei motivi d'appello, in quanto le stesse risultavano pervenute al preposto in epoca successiva all'acquisto dei beni in questione. Nel decreto impugnato sono state indicate, in modo chiaro e logico, anche le ragioni per le quali - nonostante l'assoluzione del FI dall'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p. - il predetto dovesse essere considerato una persona socialmente pericolosa, e sono state già indicate le ragioni per le quali non può essere preso in considerazione il vizio riguardante la motivazione del provvedimento. Del tutto genericamente il ricorrente ha anche sostenuto che non vi sarebbe stata correlazione temporale tra la pericolosità e l'acquisto dei beni, ma in proposito la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che è legittima la confisca, disposta ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter (disposizioni contro la mafia), di beni acquistati dal sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. anche in epoca anteriore o successiva alla situazione di accertata pericolosità soggettiva, trattandosi di misura di sicurezza atipica, con la preminente funzione di togliere dalla circolazione quei beni che, al di là del dato temporale, sono stati acquisiti al patrimonio del prevenuto in modo illecito (V. Sez. 2, sentenza n. 25558 del 16.4.2009, Rv. 244150). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2013