Sentenza 4 marzo 2015
Massime • 1
Non risponde del delitto di associazione per delinquere colui che, pur partecipando alla commissione di uno o di più reati funzionali al perseguimento degli scopi dell'associazione, ignori l'esistenza dell'associazione stessa, mentre, nell'ipotesi in cui egli sia a conoscenza dell'esistenza del sodalizio e sia consapevole di contribuire, con la propria condotta, alla realizzazione del programma associativo, risponderà del reato di cui all'art. 416 cod. pen. anche nel caso in cui la realizzazione del reato fine sia rimasta a livello di meri atti preparatori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2015, n. 26724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26724 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 04/03/2015
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 535
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 42859/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL RN, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 29-07-2014 della Tribunale della libertà di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IZZO Gioacchino che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Pastore Gaetano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. E impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Salerno, in riforma dell'impugnata ordinanza emessa dal Gip presso il medesimo tribunale, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nei confronti di EL RN (per i capi a, c ed e), al quale si addebita il reato di associazione per delinquere (capo a) per aver partecipato, con numerosi altri soggetti, ad un'articolata e complessa organizzazione criminale, di carattere transnazionale, tendenzialmente stabile e permanente, con una precisa ripartizione dei ruoli, operante anche all'estero ed avente, quale oggetto sociale, la commissione, in territorio italiano ed estero, di una serie indeterminata di reati transnazionali diretti a sottrarre ingenti quantitativi di oli minerali (in particolare oli combustibili e gasolio stimati pari a 3.366.580 kg equivalenti a 3. 959.09 8,0 8 litri, di cui 142.680 kg, equivalenti a 167.79 2 litri, sottoposti a sequestro) all'accertamento o al pagamento dell'accisa realizzando altresì una pluralità di reati fine per un totale di imposte evase, allo stato accertato, pari ad Euro 3.270.380.
Al ricorrente è poi contestato in via cautelare - oltre al reato associativo - anche i reati (capo e ed e) previsti L'art. 110 c.p., D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 40 e 49, L. n. 146 del 2006, art. 3 poiché, in concorso con altri correi, sottraeva all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali ingenti quantitativi di gasolio, provenienti L'estero ed illecitamente introdotto nel territorio italiano.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il difensore, ha articolato i due seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della legge penale con riferimento all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione all'associazione (art. 416 cod. pen.) nonché la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Premette che la supposta continuità degli approvvigionamenti dal gruppo delinquenziale ha consentito ai giudici cautelari di ritenere integrata la partecipazione del ricorrente al un sodalizio criminale da altri voluto e realizzato.
Rileva come siano state intercettate più conversazioni con tale OP attraverso l'uso di un apparecchio ufficialmente nella disponibilità del ricorrente, pur risultando che gli associati riuscissero a disporre con grande facilità di utenze cellulari irrintracciabili, con la conseguenza che non vi sarebbe alcun elemento dal quale dedurre che l'indagato stesso avesse contezza dell'esistenza, oltre al suo interlocutore, di altri soggetti e del loro interesse a concludere gli affari illeciti descritti nelle imputazioni cautelari. Neppure vi sarebbe idonea prova cautelare che egli avesse conoscenza della trafila burocratica e amministrativa da porre in essere artatamente per consentire l'indebito ingresso del carburante sul suolo italiano. I collegamenti infatti con le ditte erano tenuti da altri soggetti ed alcun elemento fattuale comprova che il ricorrente ne avesse anche solo la conoscenza nominale. Nessuna prova inoltre che egli abbia mai partecipato alla redazione della documentazione occorrente per dare apparente rappresentazione di liceità ai trasporti effettuati ovvero che abbia concorso alla costituzione di società fittizie, pur probatoriamente individuate, dalle quali il prodotto era formalmente inviato, sul suolo nazionale, o alle quali sarebbe mai dovuto giungere.
Dinanzi a tali evidenze, l'apparato motivazionale dell'ordinanza del tribunale del riesame, meramente riproduttiva dell'ordinanza cautelare, sarebbe da censurare in quanto realmente apparente. I giudici cautelari hanno infatti ritenuto la partecipazione del ricorrente all'associazione criminale sul presupposto che il sodalizio avesse scelto "comuni fonti di approvvigionamento, note alla maggior parte dei compartecipi" e perché vi è "identità della materia prima trattata". Inoltre la cooperazione al sodalizio delinquenziale sarebbe stata desunta da dalla "ciclica presenza dei medesimi operatori commerciali" e per essersi avvalsi di "identiche modalità operative per i trasporti".
Assume il ricorrente come gli elementi evidenziati siano, al massimo, indicativi del reiterato acquisto di carburante dai medesimi soggetti e con le medesime modalità operative senza che da ciò si possa desumere una partecipazione al gruppo delinquenziale in mancanza di una condotta direttamente finalizzata alla perpetrazione dell'evento associativo e che sia, a posteriori, casualmente efficiente a tal fine.
Si duole di conseguenza del fatto che il tribunale del riesame avrebbe dovuto individuare e sottolineare le condotte del ricorrente che, lungi dal tendere all'eventuale raggiungimento di un uso esclusivamente personale, avessero la portata e l'intenzione di avvantaggiare l'intero sodalizio delinquenziale.
2.2. Con il secondo motivo deduce la nullità dell'ordinanza per erronea applicazione della legge penale in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 40 e 49 e difetto di motivazione.
Assume in sintesi che mai è stato rinvenuto nella disponibilità di EL CE carburante illecito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo nei limiti delle considerazioni che seguono.
Il secondo motivo è invece manifestamente infondato ed entrambe le doglianze possono essere congiuntamente esaminate essendo tra loro intimamente collegate.
2. Come lo stesso ricorrente mostra di ritenere è fuori dubbio l'esistenza di un'organizzazione criminale a carattere transnazionale finalizzata all'illecita introduzione e alla distribuzione, nella provincia di Salerno, di prodotti petroliferi, segnatamente di ingenti quantità di carburante per autotrazione, proveniente da depositi attivi in paesi comunitari, al fine di evadere la relativa imposta, grazie anche all'eliminazione dei controlli alle frontiere tra Stati membri.
La struttura e la consistenza del sodalizio criminale sono state diffusamente spiegate nell'ordinanza cautelare (pag. 246 e ss.) e nel provvedimento impugnato, dove il Collegio cautelare ha riepilogato gli esiti contenuti nel provvedimento restrittivo con motivazione adeguata quanto alla articolazione e alla composizione del gruppo criminale con particolare riferimento agli artefici di esso e del meccanismo finalizzato alla frode.
Secondo il comune convincimento dei Giudici cautelari, una componente rilevante del sodalizio era costituita da coloro i quali si rendevano disponibili in modo continuativo all'acquisto del carburante illecitamente introdotto in Italia, essendo ciò dimostrativo di una continuità e stabilità dei rapporti economici, funzionali al perseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale. Il ricorrente è risultato coinvolto nell'acquisto dei prodotti petroliferi introdotti in relazione alle transazioni illecite, di cui alle vicende contestate ai capi c) ed e) della rubrica cautelare, sebbene, come si ricava dal testo del provvedimento impugnato, i rapporti che lo vedevano come acquirente del prodotto petrolifero importato L'estero dal OP e L'TT (capi dell'associazione per delinquere) venissero poi rescissi di fatto perché intimorito dai sequestri e dai pressanti controlli che, nella contestualità delle indagini tecniche, erano stati eseguiti dalla polizia giudiziaria ed anche perché molto verosimilmente era riuscito, secondo il tribunale distrettuale, a ottenere analoghe forniture in modo più agevole e meno pericoloso.
3. Il ricorrente (v. sub 2.1. del ritenuto in fatto) sostanzialmente obietta che siffatti elementi - indiscutibilmente idonei a ritenere il suo coinvolgimento nei reati di acquisto del carburante e dunque di concorso nel reato di sottrazione dei prodotti petroliferi all'accertamento e al pagamento dell'accisa (argomento peraltro sintomatico della ritenuta sussistenza della gravita indiziaria in ordine ai delitti di cui ai capi c) ed e) della provvisoria imputazione) - non sarebbero sufficienti per ritenere la gravita indiziaria in ordine alla partecipazione al reato associativo, occorrendo significativi elementi fattuali dai quali poter dedurre che, lungi dal tendere all'eventuale raggiungimento di un utile esclusivamente personale, vi fosse la volontà di concorrere onde facilitare il raggiungimento degli scopi associativi. Peraltro, l'uscita di scena dell'indagato non avrebbe creato alcuna difficoltà al sodalizio delinquenziale che avrebbe perpetuato il traffico illecito con le stesse modalità ed utilizzando altri canali già noti, circostanza che escluderebbe ogni e qualsiasi partecipazione del ricorrente al sodalizio delinquenziale, proprio perché l'acquisto del carburante, da parte sua, era assolutamente indifferente nell'ottica del raggiungimento dei fini associativi.
4. Il rilievo è fondato nella misura in cui non è rintracciabile nel provvedimento impugnato alcuna adeguata motivazione, la quale non può essere desunta dal solo fatto dell'accordo stipulato per il reperimento e l'acquisto del prodotto illecito, circa la consapevolezza del ricorrente di contribuire, con l'acquisto del carburante, al perseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale e, prima ancora, della sua consapevolezza circa l'esistenza stessa di un associazione criminale.
Sotto tale specifico aspetto, rilevante per la configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione al reato associativo, la doglianza del ricorrente è fondata quanto alla circostanza che nulla emerge dal testo del provvedimento impugnato, rendendo perfettamente logica la spiegazione alternativa secondo la quale le attività di reperimento e di acquisto del carburante (peraltro successivamente dismesse) trovassero fondamento nel perseguimento di un lucro meramente personale.
Questa Corte, con risalenti orientamenti che vanno condivisi e che non risultano smentiti da successive pronunce, ha affermato che non risponde del delitto di associazione per delinquere, di cui all'art. 416 cod. pen., colui che partecipi alla commissione di uno solo o di più reati qualora ignori l'esistenza dell'associazione stessa, mentre, invece, nell'ipotesi in cui egli sia a conoscenza dell'esistenza del sodalizio può rispondere del reato associativo anche nel caso che il reato - scopo sia rimasto a livello di meri atti preparatori e non abbia raggiunto lo stadio della consumazione (Sez. 2, n. 1934 del 14/12/1985, dep. 11/03/1986, Muia, Rv. 172055). Ciò sull'indubbio rilievo che, per ritenere sussistente la compartecipazione di un soggetto al delitto di associazione per delinquere, occorre la dimostrazione chiara e certa della sicura volontà del soggetto di entrare a far parte, come membro, della associazione per recare un contributo concreto al raggiungimento dello scopo sociale, all'attuazione, cioè, del programma di delinquenza per cui l'associazione è stata costituita. Quando, invece, l'attività criminosa non può essere ricondotta se non alla sussistenza di un accordo circoscritto alla realizzazione di uno o più delitti nettamente individuati, la responsabilità penale non può andare oltre i singoli delitti (Sez. 1, n. 1238 del 18/07/1980,dep. 20/02/1981, Tombolato, Rv. 147656; Sez. 1, n. 1674 del 21/04/1982, dep. 25/02/1983, Calabrò, Rv. 157571).
5. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio limitatamente al capo a) della provvisoria imputazione per nuovo esame circa la esistenza in atti di elementi (desumibili dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, contenuto che va, sia pure in sintesi, reso esplicito perché se ne possa dedurre la rilevanza indiziaria, rapporti con altri coindagati o comunque desumili dal corredo processuale nel suo complesso) dai quali si possa ricavare che il ricorrente fosse consapevole dell'esistenza di una organizzazione deputata all'illecita introduzione nel territorio nazionale di prodotti petroliferi.
Il Giudice di rinvio verificherà, all'esito, se l'eventuale insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione all'associazione per delinquere produca o meno riflessi sulle esigenze cautelari del caso concreto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Salerno. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015