Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/1999, n. 5535
CASS
Sentenza 11 ottobre 1999

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È legittima l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di persona assolta primo grado per vizio totale di mente, in quanto il richiamo, operato dall'art. 312 cod. proc. pen. all'art. 273, comma secondo, stesso codice, e quindi, in negativo, all'insussistenza di una causa di non punibilità, deve ritenersi riferibile solo alle cause di non punibilità diverse da quelle che, a norma dell'art. 206 cod. pen., consentono l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/1999, n. 5535
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5535
    Data del deposito : 11 ottobre 1999

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