Sentenza 11 ottobre 1999
Massime • 1
È legittima l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di persona assolta primo grado per vizio totale di mente, in quanto il richiamo, operato dall'art. 312 cod. proc. pen. all'art. 273, comma secondo, stesso codice, e quindi, in negativo, all'insussistenza di una causa di non punibilità, deve ritenersi riferibile solo alle cause di non punibilità diverse da quelle che, a norma dell'art. 206 cod. pen., consentono l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/1999, n. 5535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5535 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 11.10.1999
1.Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.05535/99
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MACCHIA ALBERTO " N.18599/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) NA OR n. il 11.11.1928
avverso sentenza del 30.03.1999 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO. OSSERVA
Con ordinanza del 29 marzo 1999, il Tribunale di Palermo, adito a seguito di istanza di riesame, ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Agrigento in data 5 marzo 1999, con la quale era stata disposta nel confronti di NA RE l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Richiamate le risultanze della consulenza tecnica dalle quali era emerso che il NA doveva considerarsi persona socialmente pericolosa, il giudice del riesame disattendeva la tesi difensiva, secondo la quale la misura era incompatibile con la presenza di una causa di non punibilità a norma dell'art. 273 cod. proc. pen. in quanto l'imputato era stato assolto in primo grado per vizio totale di mente, sul rilievo che lo status libertatis dello stesso NA "nelle more del giudizio di appello e dell'ipotizzabile giudizio di legittimità è in concreto idoneo a consentire allo stesso impugnante di reiterare lo schema comportamentale violento del quale si è reso protagonista, reiterando la consumazione di delitti contro l'incolumità individuale, con grave nocumento anche per l'incolumità pubblica".
Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato prospettando due motivi. Nel primo, riproponendo le deduzioni già svolte in sede di riesame, il ricorrente lamenta violazione di legge osservando che, trattandosi nella specie di misura di sicurezza applicata in via provvisoria, la stessa deve ritenersi equiparata ad una misura cautelare che deve pertanto essere assoggettata alle condizioni generali di applicabilità previste dall'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., in virtù dell'espresso richiamato operato dall'art. 312
dello stesso codice. Pertanto, essendo stato il NA riconosciuto totalmente incapace di intendere e di volere, sussisteva nei suoi confronti una causa di non punibilità che non consentiva la applicazione provvisoria della misura di sicurezza. Si prospetta, poi, quale secondo motivo, violazione di legge, contestandosi nel merito la valutazione operata dal consulente tecnico circa la ritenuta pericolosità sociale dell'imputato.
Il ricorso è infondato. Il tema della applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, istituto come è noto previsto da una norma di diritto sostanziale (art. 206 cod. pen.), ha formato oggetto di problematiche scelte nel corso dei lavori i preparatori del nuovo codice di rito. Come emerge, infatti, dalla Relazione al progetto preliminare, si pose in quella sede il problema se le esigenze emergenti dall'art. 206 cod. pen. potessero essere soddisfatte dalla disciplina della custodia cautelare in luogo di cura prevista dall'art.286 per il caso dell'imputato infermo di mente, ma si constatò che la questione sarebbe comunque rimasta aperta in rapporto alle altre situazioni per le quali il medesimo art. 206 cod. pen. prevede l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza,
sicché, perdurante la vigenza di tale disposizione, sembrò comunque necessario dettare una sia pur sintetica disciplina processuale dell'istituto. Si osservò anche che, qualora si fosse ritenuto che le accennate esigenze potessero essere soddisfatte attraverso le comuni misure cautelari, senza farsi luogo alla applicazione provvisoria di misure di sicurezza, si sarebbe in tal caso dovuto provvedere, in sede di coordinamento, alla abrogazione dell'art. 206 cod. pen., come in effetti avvenne per l'art. 140 cod. pen., a seguito della autonoma disciplina delle misure interdittive, ritenuta sostitutiva di quella concernente l'applicazione provvisoria delle pene accessorie. In sede di coordinamento, poi, il legislatore non ritenne di operare la accennata abrogazione, evidentemente reputando non assorbita la tematica della applicazione provvisoria delle misure di sicurezza in quella cautelare e, dunque, preclusa qualsiasi possibilità di intervento, ostandovi il tenore della legge di delega, che conferiva un potere di normazione soltanto sul terreno della legge processuale. Tutto ciò sta quindi ad evidenziare con chiarezza l'intersecarsi dei piani e, soprattutto, la specifica autonomia che, agli effetti dell'istituto qui in discorso, assumeva proprio l'ipotesi del non imputabile per vizio di mente socialmente pericoloso. D'altra parte, anche a non voler enfatizzare il dato offerto dall'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., ove il caso della "persona non imputabile" è tenuto distinto da tutte le altre ipotesi di non punibilità "per un'altra ragione", è significativo che lo stesso art. 312 cod. proc. pen., cautamente ometta di richiamare il comma 1 dell'art. 273 cod. proc. pen, e, dunque, il presupposto dei gravi indizi "di colpevolezza", ma faccia riferimento alla "materialistica" accessione di gravi indizi "di commissione del fatto" proprio per attrarre nell'alveo applicativo della previsione il non imputabile, il quale, per definizione, è un "non colpevole". Da tutto ciò deriva, quindi, che il richiamo operato dall'art. 312 all'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., deve ritenersi produttivo di effetti per tutte le cause di non punibilità diverse da quelle che, a norma dell'art. 206 cod. pen., consentono l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
Palesemente inammissibile è, invece, il secondo motivo dedotto a sostegno del ricorso, attestandosi le prospettazioni difensive esclusivamente su censure di fatto e su di un riesame critico di risultanze precessuali neppure emergenti dal provvedimento impugnato. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999