Sentenza 20 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di confisca facoltativa, anche dopo la modifica apportata al primo comma dell'art. 445 cod.proc.pen. dall'art. 2 della legge n. 134 del 2003 spetta al giudice della cognizione disporre motivatamente il provvedimento ablativo con la sentenza di applicazione della pena, così che, in assenza di una esplicita statuizione in sentenza, non è possibile che la confisca venga disposta in sede esecutiva, potendo il giudice dell'esecuzione operare il rimedio previsto dall'art. 676 cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui la cosa sequestrata sia riconducibile ad uno dei casi di confisca obbligatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2007, n. 12307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12307 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 20/02/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 127
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 020695/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO il TRIBUNALE di L'AQUILA;
nei confronti di:
COPERSINI CESARE, N. IL 10/11/1953;
avverso ORDINANZA del 10/01/2006 del TRIBUNALE di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica de L'Aquila ha proposto ricorso per Cassazione per l'annullamento dell'ordinanza in data 10/1/2006 con la quale il Tribunale della stessa città, quale Giudice dell'Esecuzione, ha disposto, all'esito dell'udienza camerale, la restituzione a Copersini Cesare, dietro sua richiesta, del denaro, dei titolo di credito, nonché di altri oggetti sequestrati nell'ambito del procedimento penale a carico del predetto per i reati di cui agli artt. 718, 719 e 720 c.p., definito con sentenza in data 28/6/2004 del Tribunale de L'Aquila, applicativa della pena concordata. Deduce il ricorrente che i valori e gli oggetti di cui sopra non avrebbero dovuto essere dissequestrati e restituiti al Copersini, ma confiscati dopo la modifica apportata all'art. 445 c.p.p., comma 1 dalla l. n. 134 del 2003, art. 2, che ha reso possibile disporre la misura ablatoria anche nei casi in cui la sua adozione è facoltativa.
Il gravame è infondato.
Invero, con la citata novella legislativa è stato espunto dal testo dell'art. 445 c.p.p.,comma 1 il richiamo al solo art. 240 c.p., comma 2 che, invece, figurava nella precedente formulazione della norma. Con la conseguenza che, a seguito di tale modifica, è ora consentito ordinare la confisca con la sentenza "patteggiata" anche quando non sia obbligatoriamente imposta dalla legge, ma rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice. In tale ultima ipotesi, però, trattandosi di confisca facoltativa, il potere di applicare la misura spetta in via esclusiva al Giudice al momento della pronuncia della sentenza, con la conseguenza che, ove il relativo provvedimento non sia stato preso, è esclusa la possibilità di adottarlo in sede esecutiva. L'omissione può essere riparata dal Giudice dell'Esecuzione solo se essa sia consistita nel mancato adempimento, da parte del Giudice della cognizione, del dovere di disporre la confisca obbligatoria per legge, rendendosi in tal caso applicabile il rimedio apprestato dall'art. 676 c.p.p. il quale, nel richiamare l'art. 240 c.p., opera un rinvio che deve intendersi limitato alle sole ipotesi specificamente contemplate nel comma 2. Pertanto, era precluso al Tribunale, anche dopo la modifica dell'art. 445 c.p.p., comma 1, disporre l'ablazione delle cose sequestrate delle quali era stata ordinata la restituzione, una volta esclusa la loro intrinseca pericolosità e l'illiceità della loro detenzione, uso ed alienazione e non essendovi prova che i titoli di credito costituissero il prezzo dei reati anziché il provento, risultando dall'accertamento di merito che essi erano stati consegnati in pagamento di debiti di gioco. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2007