Sentenza 10 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2001, n. 3540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3540 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REP035 40 /0 1 IN E DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 9535/98 - Consigliere Cron.7380 Dott. Erminio RAVAGNANI BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Bruno Dott. Florindo Consigliere Ud. 18/01/01 MINICHIELLO - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati DE ANGELISrappresentato CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IL, RU NN, elettivamente TI 2001 domiciliate in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, 240 presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che -1- le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrenti - - nonchè
contro
TI ED;
intimata avversO la sentenza n. 272/98 del Tribunale di UDINE, depositata il 31/03/98 R.G.N. 480/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Udine LI LI, GE DD e TI AN, esponendo di essere titolari di pensione diretta e di reversibilità a carico di gestioni diverse dell'INPS e che l'Istituto aveva corrisposto loro la integrazione sulla pensione di reversibilità in quanto costituita da un numero di contributi superiore a 780, sostenevano che l'interpretazione data dall' INPS all'art.6, comma 3, della legge n.638/83 era errata e che doveva essere, nella specie, applicata la prima parte del detto terzo comma, con il conseguente loro diritto alla corresponsione della integrazione al minimo sulle pensioni dirette, essendo queste dello stesso importo ma più remote rispetto alle pensioni vedovili. Il Pretore, con sentenza n.807/96 accoglieva il ricorso. La decisione di primo grado era confermata dal Tribunale di Udine con sentenza del 31 marzo 1998 sul rilievo che la regola della preferenza (sulle altre) della pensione costituita per effetto di 781 settimane di contribuzione, di cui all'ultima parte del comma 3 dell'art.6 cit., è posta solo per l'ipotesi di cumulo di pensioni a carico della stessa gestione, mentre, nel caso di pensioni erogate da gestioni diverse, doveva trovare applicazione la prima parte dello stesso comma 3, a mente del quale l'integrazione va corrisposta sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato ovvero, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione con decorrenza più remota. Ricorre per la cassazione di questa sentenza l'INPS con un unico motivo. Resistono LI LI e TI AN con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS deduce violazione dell'art.6, comma 3, della legge n.638/83 (in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e osserva che la tesi del Tribunale non appare condivisibile in quanto, dopo la parificazione dei trattamenti minimi delle 3 pensioni a carico di diverse gestioni, operata a far tempo dal 1° gennaio 1988 dall'art.7 della legge n.140/85, regola generale appare essere quella della integrazione della pensione con più di 780 contributi tutte le volte che uno dei trattamenti pensionistici sia una pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, costituita appunto sulla base di un numero di contributi superiore a 780. La tesi dell'Istituto ricorrente non è fondata. Questa Corte si è recentemente pronunciata sulla questione con diverse decisioni (vedi Cass. 10 agosto 1998 n.7840, 2 febbraio 1999 n. 871, 1° gennaio 2000 n.161) e dai principi ivi espressi il Collegio non ha ragione di discostarsi, posto che essi of trovano avallo nella sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 18 del 1998 (che ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 6, comma terzo, citato nella parte in cui stabilisce, per il caso di cumulo di più pensioni, i criteri per l'individuazione di quella da integrare al trattamento minimo) e che, d'altro canto, i rilievi formulati dall'INPS non sono diversi da quelli già esaminati e disattesi nelle ricordate pronunce, nelle quali si è affermato che la formulazione dell'art.6, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n.638 non ha subito modificazioni per effetto della entrata in vigore dell'art.7 della legge 15 aprile 1985 n.140, nonostante questa norma abbia disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, la parificazione dell'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali (per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali, i coltivatori diretti coloni e mezzadri) all'importo del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, statuendo altresì l'estensione alle gestioni speciali, dalla stessa data, della disciplina della perequazione automatica prevista per quest'ultimo Fondo. Siffatte enunciazioni si giustificano con l'argomento che, se il legislatore avesse voluto 4 innovare, a seguito della detta parificazione degli importi minimi, la disciplina della pensione integrabile in caso di contitolarità di pensioni inferiori al minimo, avrebbe espressamente provveduto con la 1. n.140/1985 o con altre successive (atteso anche il -non breve intervallo tra la pubblicazione di tale legge – in G.U. n.93 del 19 aprile 1985 e l'operatività della nuova disciplina dettata dall'art.7). Ne consegue che la - regola generale di cui all'art.6, comma terzo, citato continua ad operare anche dopo il 1° gennaio 1988 e, pertanto, nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione di reversibilità a carico di gestioni diverse, deve trovare applicazione la prima parte della norma, secondo la quale la integrazione al minimo si applica sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di import elevato ovvero, nel caso di coesistenza di pensioni usufruenti di trattamento mi di pari importo, sulla pensione avente decorrenza più remota. Consegue al rigetto del ricorso la condanna dell'INPS a rimborsare alle resi LI LI e TI AN le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, da distrarre a favore del difensore, avv. Domenico Concetti, dichiaratosi antistatario. Non deve provvedersi al regolamento delle spese nei confronti GE DD, intimata non costituita.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l'INPS a rimborsare a LI LI e TI AN le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 10,000, oltre a complessive lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari, da distrarsi;
nulla per le spese nei confronti dell'intimata. сичо Così deciso in Roma il 18 gennaio 2001 Il Presidente Il Cons. estensore No Ме dol Mollett. fill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 10 MAR 2001 IL CANCELLIEREPille EMA OL CAR R P U T R O C