Sentenza 27 gennaio 2012
Massime • 1
La mancata affissione all'ingresso dell'aula del riesame del ruolo di udienza non determina alcuna nullità processuale, in quanto l'art. 20 del reg. es. cod. proc. pen. - che prevede tale adempimento, fra l'altro, per le sole udienze dibattimentali - è una norma di natura ordinamentale, che non ha carattere vincolante e che non può determinare alcuna lesione dell'esercizio dei diritti della difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2012, n. 22309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22309 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 27/01/2012
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 140
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 44335/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LM MA n. a Roma il 29.9.1979;
contro l'ordinanza de tribunale dell'Aquila, emessa il 26.9.2011;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. MA PA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza sopra indicata, con cui il Tribunale dell'Aquila ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, datata 13 giugno 2011, applicativa della misura cautelare del divieto di dimora.
2. Con il primo motivo si deduce nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 127, in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1 per mancanza dell'affissione del ruolo di udienza all'ingresso dell'aula di udienza e per essersi l'udienza svolta in assenza del difensore di fiducia, il quale, dopo essersi presentato alle ore nove, comunicando la sua presenza alla cancelleria, risultava essersi allontanato al momento in cui fu chiamata la causa.
3. Il motivo è infondato.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 20 reg. esec. cod. proc. pen., in particolare di quelle che prevedono l'affissione, a cura della cancelleria, del ruolo per i dibattimenti all'ingresso dell'aula di udienza e che impongono il rispetto dell'ordine del ruolo, conformemente agli orari indicati, non determina alcuna nullità processuale, in quanto si tratta di una normativa di natura ordinamentale, che non ha carattere vincolante e che non può determinare alcuna lesione dell'esercizio dei diritti della difesa (Cass. n. 186/2005, Rv. 230862, Guidotti). Nella specie, peraltro, non si trattava neppure di udienza dibattimentale, per cui a maggior ragione va escluso il dedotto vizio.
Nè merita accoglimento l'altra doglianza, in quanto la mancata partecipazione all'udienza di riesame del difensore, che non ha fatto ingresso nell'aula di udienza attendendo di essere chiamato dall'ufficiale giudiziario non è causa di nullità, dal momento che la legge non prescrive la necessità della chiamata, nemmeno per l'udienza pubblica. È onere delle parti sia segnalare la propria presenza, sia di non allontanarsi dal luogo della convocazione dell'udienza, così da essere presenti al momento in cui la causa viene chiamata dal giudice (v. Cass.. 2, n. 16228/2007, Rv. 236473, P.O. in proc. Zanotti).
Nel caso in esame, risulta dallo stesso ricorso l'assenza del difensore al momento della chiamata della causa, senza che peraltro fosse stato addotto alcun assoluto impedimento.
4. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con cui si deduce decadenza della misura per mancata pronuncia del giudice entro i dieci giorni dalla presentazione della richiesta, ex art. 309 c.p.p., comma 10. La presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria di un tribunale diverso da quello competente comporta che i termini per la trasmissione degli atti e per la decisione decorrano dal giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale competente e non da quello dell'originaria presentazione, restando a carico delle parti richiedenti il lasso di tempo intercorrente tra la presentazione o spedizione e la ricezione della richiesta da parte di quest'ultimo ufficio (Cass. n. 30526/2011, Rv. 250911, Abderrahman).
5. Parimenti infondata l'ultima censura, con cui si lamenta l'illogicità di un'espressione del giudice riferita alla conoscenza della querela da parte dell'indagato, del tutto marginale e insignificante rispetto all'attualità delle esigenze cautelari, ancorate al pencolo di ritorsioni verso la parte offesa ed all'indifferenza manifestata dall'indagato verso qualsiasi misura, per cui adeguatamente risulta motivato il divieto di dimora, unica misura idonea a tutelare la vittima.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012