Sentenza 13 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2003, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
02 1 71 /03 Aula A nn me dl Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.previdenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. 16494/00 Dott. Paolino Dell'Anno 11 Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere hel - Donato Figurelli Rep. "I IE OC "1 Cron.4867 11 LO D'NO " Ud. 21/11/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da TO PO,elett.dom.in Roma,via San Marino n.30, scala B, int. 8, presso il sign. Luca Maio, rapp.ta e difesa dall'avv.Lorenzo Mario Zangari, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del Ministro pro-tempore, elett.dom.in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege;
47428 CONTRORICORRENTE ph 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 18 dicembre 1999,n.262 (R.G. N. 284/1998); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 21/11/2002, la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
Ministero, nella persona del udito il Pubblico Attilio Sepe che ha concluso per il Sost Proc. Gen.Dr. Ennio rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 26 aprile 1996, NI LI conveniva davanti al Pretore del lavoro di Locri la Regione Calabria chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo stato di inabilità civile,con necessità di assistenza continua e conseguente diritto all'indennità di accompagnamento. Nella contumacia della convenuta, veniva ordinata, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., la chiamata in causa del Ministero del Tesoro giudizio, eccepiva il difetto diche, nel costituirsi in legittimazione passiva. Il Pretore, dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 20 febbraio 1998, dichiarava che la ricorrente era inabile con necessità di assistenza continua a far data dal 22 settembre 1987, ma la decisione, su gravame del terzo chiamato in causa, veniva riformata dal Tribunale che, con sentenza legittimazione del 18 dicembre 1999, dichiarava il difetto di passiva del Ministero del Tesoro. 2 la LA LI ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito con controricorso il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. MOTIVI DELLA DECISIONE motivo, denunciandosi violazione e/o falsa Con il primo agostoapplicazione dell'art.17, comma 2, della legge 23 1988, n.400,dell'art.11,commi 1°,2°,3°,4°, della legge 24 dicembre 1993,n.537,e degli artt. 3,6 del DPR 21 settembre 1994, n. 698, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere affermato che, nel sistema di diritto positivo, non vi è alcuna autonomia di giudizi tra i due procedimenti, di cui al citato art.11, diretti, rispettivamente, ad ottenere l'accertamento sanitario relativo al riconoscimento della invalidità civile e la concessione di provvidenze economiche ai minorati civili, sicchè il Ministero dell'Interno è l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio. Sempre secondo il Tribunale, il DPR n.698 del 1994 avrebbe violato la delega conferita dalla legge n.573 del 1993 poiché la stessa avrebbe posto dei "paletti" circoscrivendone l'oggetto solo alla regolamentazione della fase amministrativa in cui permane la distinzione tra Ministero del Tesoro e Ministero dell'Interno. In e dellaseguito alla entrata in vigore del D.lgs. n.112 del 1998 legge n. 448 dello stesso anno, sarebbe stata introdotta una separazione di giudizi in materia di invalidi civili,tra fase di 3 ка accertamento con competenza del Ministero del Tesoro e fase di condanna al pagamento di somme con competenza dell'INPS. Sennonchè il giudice d'appello non ha considerato che la previsione di Regolamenti quali fonti normative, da emanare in base comma, della legge 23 agosto 1988, n.400, nonall'art. 17,2 nessun vincolo rigido rispetto alla leggesottoposta a autorizzativa purchè ci sia l'osservanza delle norme regolatrici in materia. Tali disposizioni si trovano già codificate fin dal 1990 in seguito all'entrata in vigore della legge 15 ottobre 1990,n.295 che, all'art.1,modifica l'art. 3 del DL n.173 del 1988 ed introduce la competenza in materia di accertamenti sanitari di invalidi civili del Ministero del Tesoro in sostituzione di quella del Ministero dell'Interno, anche per la fase giudiziaria.Tale norma è stata poi ripresa e richiamata nella legge 24 dicembre 1993 n.537 che ha autorizzato il successivo DPR n.698 del 21 settembre 1994 con il quale si è riordinata finalmente la materia degli invalidi civili. Tra l'altro, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 20 maggio 1996,n.156, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art.3 del DPR n.698 del 1994 nella parte in cui prevede la legittimazione passiva della Regione accanto al accertamento dello stato Ministero del Tesoro in materia di invalidante, non ha rilevato nessun eccesso di delega alla normativa ivi prevista rispetto alla legge autorizzativa. In ogni caso, la LI aveva chiesto al Pretore di Locri "in primis" che venisse accertato e dichiarato il suo stato di invalidità, e poi il riconoscimento di ogni conseguenziale pretesa economica e, poiché non aveva chiamato in causa anche il Ministero dell'Interno,e cioè il soggetto che allora era preposto al delle prestazioni, il giudice di primo grado aveva pagamento ritenuto corretto di circoscrivere il "petitum" al mero accertamento e condannare soltanto il Ministero del Tesoro. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione dell'art.4 della legge 25 marzo 1958,n.260, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per non avere rilevato che 1'Avvocatura, che rappresenta ex lege lo Stato, non può limitarsi ad eccepire il difetto di legittimazione ma deve indicare il Ministro competente a stare in giudizio, sotto comminatoria dell'irrilevanza giuridica dell'eccezione. I due motivi vanno accolti alla stregua delle considerazioni di seguito svolte. E' preminente nell'esame del ricorso la questione posta dell'eventuale giudicato formatosi sulla pronuncia pretorile e, quindi, dell'effetto accertativa dello stato di invalidità preclusivo derivatone. laIn tale profilo è opportuno ricordare che, secondo giurisprudenza di questa Corte Suprema, a seguito della distinzione delle competenze amministrative del Ministero del Tesoro e del Ministero dell'Interno per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione di provvidenze economiche agli invalidi civili, secondo la disciplina introdotta dagli artt.3 e 6 DPR n.698 del 1994, deve ritenersi ammissibile l'azione di mero accertamento 5 ра dello stato invalidante proposta nei confronti del Ministero del Tesoro (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni alle Regioni, ex art.130 d.lg.n.112 del 1998), a prescindere da qualsiasi domanda di erogazione di una determinata prestazione, ben potendosi configurare l'interesse ad agire in relazione ad uno status, quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento condizione fisica dell'invalido (cfr., Cass., 22 giugnoalla 2002, n.9146;8 marzo 2001, n.3374;6 marzo 2001, n.3244;vedi anche Cass.,6 marzo 2001, n.3244 cit.; 14 luglio 1998, n. 6894, sulla dell'Interno laddove sianolegittimazione passiva del Ministero richieste provvidenze economiche, anteriormente alla riforma di cui al d.lg. n.112 del 1998). Siffatti principi sono stati disapplicati dal Tribunale. Va premesso che avverso la pronuncia dichiarativa del giudice di primo grado sulla ammissibilità dell'azione proposta dalla assicurata nei confronti del Ministero del Tesoro volta all'accertamento, con efficacia di giudicato, del suo stato di invalidità, il Ministero non ha proposto nessuna censura nel ricorso d'appello sicchè sul punto si è formato il giudicato. Tribunale, invece di rilevare l'effetto Al contrario, il preclusivo derivatone, ha dato per pacifica l'esistenza di un petitum più esteso, comprendente anche l'attribuzione di diverso problema, non provvidenze economiche, ponendosi quindi il della validità in astratto dell'accertamento operato dal primo 6 ла giudice, bensì quello della legittimazione del Ministero del Tesoro ovvero dell'Interno, come soggetto preposto alla erogazione. Il ricorso va perciò accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere cassata.La Corte,poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito e conferma la sentenza pretorile anche per le spese. Poiché sussistono giusti motivi, compensa le spese del giudizio di appello e quelle del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza pretorile anche per le spese.Compensa le spese del giudizio di appello e di legittimità. Nico Patel Dous Sinds Il Consigliere est. Il Presidente Vilim, m il IL CANCELLIERECANCE RE Depositato in Cancelleria oggi, 13 FEB. 2013 IL CANCELLIE I D , S S O A . L T T L R , O A A R ' S I L E L D P E O A L D T N I S E O G P A M S I D I G E A A , G D O E O E T R L T T T I S N I R A I E L G S D L E E E R 7 O D