Sentenza 26 maggio 2014
Massime • 1
Le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/2014, n. 11684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11684 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2014 |
Testo completo
1 1 684 / 14 . to a . c i ifi ORIGINALE t n u U b i to r u t ib tr i Oggetto t n REPUBBLICA ITALIANA t o a C s E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Incidente stradale ZIELA CORTE SUPREMA DI (art. 2054, 1° co. c.c.) TERZA SEZIONE CIVILE R. G. N. 5202/2008 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.1684 Presidente Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI Rep.1948 Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere Ud. 27/03/2014 Dott. ULIANA ARMANO Consigliere PU Consigliere · Dott. DANILO SESTINI Rel. Consigliere Dott. FF IL ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5202-2008 proposto da: STRANO VINCENZA [...], STRANO GIUSTO [...], AMODEO MARIA [...], STRANO ANNA [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato LO PINTO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avvocato LA BLASCA 2014 Al DOMENICO giusta procura speciale in calce al ricorso;
817 ricorrenti -
contro
MILANO COMP ASSIC SPA 00957670151 in persona del suo 1 procuratore speciale Dott. IVANO CANTARALE, domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA elettivamente BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
controricorrente nonchè
contro
NE SA;
intimato avverso la sentenza n. 253/2007 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/03/2007, R.G.N. 115/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2014 dal Consigliere Dott. FF IL;
udito l'Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;
ра udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
CASSA REM P 2 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 26-30 novembre 1999 RI AM ved. TR e i figli, EN, GI e NA TR, hanno convenuto davanti al Tribunale di Palermo SA NE e la s.p.a. Milano Assicurazioni, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subìti a causa della morte del rispettivo marito e padre, NI TR, investito a Palermo il 13 gennaio 1996, dall'automobile di la Milano, proprietà e condotta dall'NE e assicurata con mentre attraversava a piedi il viale della Regione siciliana, fuori dalle strisce pedonali. L'NE è rimasto contumace, mentre la Milano Assicurazioni responsabilità del ha resistito alle domande, contestando la proprio assicurato. Esperita l'istruttoria il Tribunale, con sentenza 26 settembre 2002, ha attribuito la responsabilità del sinistro per il 90% all'NE e per il 10% al pedone ed ha liquidato i danni di condannando i convenuti a pagare € 199.404,00 aconseguenza, RI AM, € 129.217, 51 a testa ai tre figli, oltre interessi a decorrere dalla data della sentenza ed oltre al rimborso delle spese processuali. ра Proposto appello principale dalla Milano Ass.ni e incidentale dai danneggiati, restando contumace l'NE, con sentenza 19 12 marzo 2007 n. 253 la Corte di appello di Salerno,gennaio - in riforma della sentenza di primo grado, ha attribuito la responsabilità del sinistro all'automobilista ed al pedone in 3 ugual misura, sul rilievo che quest'ultimo ha attraversato la carreggiata stradale obliquamente, al di fuori delle strisce pedonali, provenendo da sinistra rispetto alla direzione dell'automobilista ed in posizione tale da poter essere avvistato solo brevissimo tempo prima della collisione, alla distanza di mt. 29 dal punto d'urto; che l'auto teneva una velocità di circa 68 km all'ora. La Corte ha anche ridotto le somme attribuite ai congiunti in attribuendo a RI risarcimento dei danni non patrimoniali, AM € 154.937,07 e ad ognuno dei figli € 77.468,53: somme dimezzate in relazione al concorso di colpa dell'infortunato. На respinto le ulteriori domande di risarcimento dei danni patrimoniali e per spese funerarie. Con atto notificato il 3 gennaio 2008 alla sola Milano Ass.ni gli TR hanno proposto tre motivi di ricorso per cassazione, a cui ha resistito l'intimata con controricorso. L'NE non ha depositato difese. All'udienza del 23 ottobre 2013, fissata per la discussione, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti proprietario della vettura e litisconsortedell'NE, per necessario. I ricorrenti hanno provveduto alla notificazione del ricorso anche all'NE, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 2054 e 2697 cod. civ., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata 4 nel capo in cui ha addebitato la responsabilità del sinistro all'infortunato per il 50%, assumendo che è stata disapplicata la presunzione di colpa del conducente, di cui al primo comma dell'art. 2054, in quanto le risultanze probatorie manifestano che non è stata offerta la prova liberatoria. 2.- I l motivo è inammissibile poiché, pur denunciando formalmente anche violazioni di legge, mette in realtà in questione solo gli accertamenti in fatto e le valutazioni di merito sulla base delle quali la Corte di appello ha formulato il suo giudizio. La Corte non ha disapplicato il principio per cui il conducente di autoveicolo è responsabile dei danni arrecati dalla circolazione del veicolo stesso, salvo che provi di avere Solo ha fatto tutto il possibile per evitare il danno.
ritenuto che
le modalità del sinistro, quali emergono dalle risultanze istruttorie in atti, dimostrino che convenuti hanno fornito la prova liberatoria, quanto meno in misura sufficiente a dimostrare il concorso di colpa dell'infortunato in misura pari al 50%. Ha motivato la Corte di appello che "...è certo in punto di fatto, risultando dalla relazione di c. t. u. e dalla testimonianza Mineo, che mentre il pedone ha operato l'attraversamento della carreggiata stradale obliquamente, da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia di fuori delle strisce pedonali",dell'autovettura, e al in violazione dell'art. 190 cod. strad., 1'NE ne ha 5 percepito la presenza solo quando il pedone, scansata l'autovettura che lo precedeva, ha continuato l'attraversamento della carreggiata di corsa per coprire lo spazio che lo separava dal marciapiede (di circa mt. 611 a circa mt. 29 dal punto d'urto e nel tempo di circa 1",70 prima della collisione. Ha rilevato che 1'NE a sua volta circolava ad una velocità di circa 68 km/h, in violazione dell'art. 141 c.d.s., nonostante il traffico intenso ed il fondo stradale bagnato, e ne ha dedotto il concorso di colpa delle parti in ugual misura. Trattasi di valutazione di merito, fondata su dati oggettivi, suscettibile di riesame in sede di legittimità, in quantonon le censure del ricorrente si basano esclusivamente sulla diversa lettura del materiale probatorio e sulla diversa valutazione delle testimonianze rispetto a quelle della Corte दि di appello. Si ricorda che il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo esame, ma ha solo la facoltà di controllare le argomentazioni svolte dal giudice del merito, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, poiché solo al giudice di merito spetta il compito di individuare le fonti del suo convincimento, di assumere e controllarne l'attendibilità e lavalutare le prove, di tra le complessive risultanze delconcludenza e di scegliere, processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi. 6 Ne consegue che alla cassazione della sentenza per vizi della motivazione si può giungere solo quando detti vizi emergano dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, il quale si riveli incompleto, incoerente od illogico;
non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 15 aprile 7201; Cass. S.U. 27 dicembre 1997, n. 13045; Cass. 142004 n. febbraio 2003, n. 2222; Cass. 25 agosto 2003, n. 12467; Cass. 15.4.2000, n. 4916, fra le tante).
3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, che denuncia violazione degli art. 1226 e 2056 cod. civ., nonché omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione quanto alla liquidazione dei danni morali subìti dai ricorrenti a seguito della morte del congiunto. La valutazione equitativa del danno - modalità ineliminabile di quantificazione dei danni non patrimoniali inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività ed è suscettibile di rilievi in sede di legittimità solo sotto il profilo dei vizi di motivazione: cioè solo quando la valutazione sia priva di ogni giustificazione, ○ si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza, о sia intrinsecamente contraddittoria (cfr. fra le tante, Cass. civ. Sez. 3, 26 gennaio 2010 n. 1529; Cass. civ. Sez. Lav. 19 maggio 2010 n. 12318). La Corte di appello ha richiamato i principi più volte enunciati da questa Corte circa la necessità di tenere conto, nella liquidazione, della gravità del fatto e di tutte le circostanze del caso concreto. Ha attribuito a ciascun figlio la somma di £ 150 milioni, ed alla vedova la somma di £ 300 milioni, cioè somme non irrisorie. Né ha attribuito preponderante ed ingiustificata importanza al fatto che i figli non erano conviventi come affermano i ricorrenti avendo menzionato la circostanza solo fuggevolmente ed incidentalmente. Va soggiunto che i ricorrenti non specificano quali principi e criteri di valutazione siano stati a loro avviso trascurati, né sotto quale profilo la motivazione sarebbe insufficiente, illogica o contraddittoria: unico aspetto, come si è detto, in relazione al quale la sentenza impugnata potrebbe essere censurata. violazione degli art. 4.- Con il terzo motivo, denunciando 2697, 2727, 1226 e 2056 C.C., nonché contraddittoria motivazione, i ricorrenti lamentano che la Corte di appello adducendo la mancanza di ogni elemento di prova abbia loro negato il rimborso delle spese funerarie ed il risarcimento dei Pu danni patrimoniali conseguiti al venir meno del reddito che il defunto assicurava alla famiglia tramite la coltivazione di un fondo agricolo in Misilmeri. funerarie non hanno bisogno di Rilevano che le spese Corte di appello avrebbe dovuto dimostrazione e che la 8 ricorrere alla prova per presunzioni e procedere con come stabilito dalla giurisprudenza. liquidazione equitativa, (Citano Cass. civ. 26 febbraio 1996 n. 1474). Quanto ai danni patrimoniali, richiamano la testimonianza di certo UI AR circa il fatto che e la vittima coltivava personalmente un mandarineto, e la relazione tecnica di un (Emanuele Schimmenti) da cui risulterebbe che quel agronomo, fondo dava un reddito. 4.1. - Il motivo non è fondato. Indubbiamente le spese funerarie costituiscono una voce di ineliminabile e possono essere liquidate anche in danno mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma sborsata a tale scopo. Occorre tuttavia fornire al giudice i dati da cui desumere almeno approssimativamente í parametri a cui commisurare la liquidazione. La giurisprudenza citata dai ricorrenti precisa che il giudice può procedere con liquidazione equitativa facendo riferimento al costo medio delle onoranze funebri nella zona in questione R (Cass. n. 1474/1996). I ricorrenti non solo non hanno documentato, ma neppure hanno semplicemente allegato, quale somma abbiano sborsato per il funerale;
quale sia il costo medio per un funerale a Palermo, nella zona e per la classe di servizio ad essi confacente, e così via. 9 Identiche considerazioni valgono quanto all'asserito danno patrimoniale: i ricorrenti non solo non hanno dimostrato, ma neppure hanno dedotto in questa sede di avere anche solo allegato alcuno dei dati rilevanti ai fini della liquidazione dei danni patrimoniali futuri (età dell'infortunato, presumibile entità dei redditi che l'infortunato avrebbe ritratto dalla sua attività in relazione alle spese, frazione del reddito che avrebbe destinato ai superstiti, ecc.). Correttamente, quindi, le domande sono state ritenute inammissibilmente generiche e non suscettibili di essere prese in esame. -5. Il ricorso non può che essere rigettato.
6. Considerata la natura della controversia, la gravità del sinistro da cui essa ha avuto origine, ed il fatto che - in relazione ad un danno per morte - le somme attribuite ai superstiti per i danni morali non possono certo considerarsi particolarmente munifiche, pur se oggettivamente incensurabile in questa sede, si ravvisano giusti motivi per compensare CORTE SUPREMA DI ZIE Si attesta la registrazione presso spese del presente giudizio. l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 versateserie 4 al n. 4.4.4.00 € 2.17,50 1/11/09/2012
P.Q.M.
ricorso e compensa e speseFUNZIONARIO La Corte di cassazione rigetta il del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza A I R E L L sezione civile, il 27 marzo 2014. E C N 4 A 1 C 0 L'Estensore Il Presidente o N 2 i I r a / i z O i G A d T I A iu A N Il Funcionario Gidizierio T G A I M o S Francesco CATANIA M t 46 O a n P o o 19 i t E z . e 10 ZI . D n * i c u g n a F g r o F D A UPRE M E R S P E T R +