Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 10278
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Sentenza 18 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Erronea applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio della motivazione per travisamento e omessa valutazione di prove decisive

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile in quanto volto a ottenere una indebita rivisitazione delle risultanze istruttorie. La Corte d'appello ha correttamente ritenuto le operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, basandosi su plurimi elementi indiziari che dimostravano la simulazione e l'esecuzione delle prestazioni in regime di subordinazione anziché come ricerca e sviluppo.

  • Inammissibile
    Errata applicazione dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio della motivazione

    La Corte d'appello ha correttamente confermato la configurabilità del reato, ritenendo i crediti inesistenti per difetto del fatto materiale generatore (esecuzione delle prestazioni di ricerca e sviluppo). È stato altresì confermato il concorso tra il delitto di dichiarazione fraudolenta e quello di indebita compensazione.

  • Inammissibile
    Mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 2)

    Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato poiché il reato si perfeziona con la presentazione dell'ultimo modello F24. Il termine di prescrizione, computate le sospensioni, non era ancora scaduto al momento della pronuncia della sentenza impugnata.

  • Inammissibile
    Richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    La richiesta è stata ritenuta tardiva poiché le condotte rilevanti ai fini della tenuità del fatto (pagamenti) sono intervenute dopo la consumazione dei reati e avrebbero dovuto essere fatte valere nel corso del giudizio di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 10278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10278
    Data del deposito : 18 marzo 2026

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