Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2023, n. 20259
CASS
Sentenza 14 luglio 2023

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L'art. 37, comma 12, del d.lgs. n. 81 del 2008, nella parte in cui prescrive che la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro deve avvenire "durante l'orario di lavoro", va interpretato nel senso che tale locuzione sia comprensiva anche dell'orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, per i lavoratori a tempo pieno, e di quello concordato, per i lavoratori a tempo parziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto un lavoratore con rapporto a tempo parziale tenuto all'effettuazione della formazione nell'orario, pur non corrispondente a quello concordato tra le parti, a tal fine stabilito dal datore di lavoro, qualificando tale partecipazione come prestazione di lavoro straordinario, esigibile dal datore di lavoro).

Commentari2

  • 1Licenziato il lavoratore che si rifiuta di svolgere la formazione di sicurezza in orario straordinarioAccesso limitato
    Ilaria Giovannelli · https://www.altalex.com/ · 1 agosto 2023

  • 2Lavoro part time: ok al corso di formazione oltre l'orario
    Redazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 18 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2023, n. 20259
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20259
Data del deposito : 14 luglio 2023

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