Sentenza 19 luglio 2001
Massime • 1
Il regolamento C.E.E. n. 2238 del 1993, nel prevedere, agli artt. 3 e 10, l'obbligo di redigere un documento di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli e quello di trasmetterne una copia all'autorità competente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di partenza del prodotto - obbligo la cui violazione è punita con sanzione amministrativa dall'art. 4, comma ottavo, del D.L. 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460 - , all'art. 4 lascia agli Stati membri, con riferimento al trasporto di feccia di vino e vinaccia destinate a distilleria o ad altra trasformazione industriale, la facoltà di alleggerire le formalità amministrative, derogare ai predetti obblighi previa individuazione dell'organismo competente a prescrivere che il trasporto sia scortato da un documento alternativo a quello dallo stesso Regolamento previsto. Ne consegue che la disciplina nazionale che, nell'individuare tale organismo nell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (art. 1 D.M. 19 dicembre 1994, n. 768) ed il documento alternativo nella bolla dei beni viaggianti I.V.A. (paragrafo 1, punto 2, della circolare n. 8 del 16 novembre 1993 del citato organismo), limita l'esenzione di cui si tratta al solo trasporto di vinacce, con esclusione di quello di fecce di vino, non si pone in contrasto con il citato Regolamento C.E.E.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9816 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI del MINIDSTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE e UFFICIO DI ANCONA DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIOINE FRODI DEL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE, in persona dei rispettivi titolari, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- ricorrenti -
contro
IN TT, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Borghese, n. 3, presso l'avv. Prof. Giuseppe Guarino, che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Pretore di Pesaro n. 296 pubblicata il 19 ottobre 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1^ febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9 aprile 1998 RE IN conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Pesaro l'Ufficio di Ancona dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi proponendo opposizione contro l'ordinanza- ingiunzione con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di L.
1.214.500 a titolo di sanzione amministrativa per non aver trasmesso all'autorità competente per il luogo di carico, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di partenza del prodotto costituito da fecce di vino dirette in distilleria, il documento di accompagnamento del 14 febbraio 1996 come prescritto dall'art. 10, ult. co., in relazione agli artt. 3 e 4 del Regolamento della Commissione C.E.E. n. 2238 del 26 luglio 1993, violazione punita dall'art. 4, co. 80, del D.L. 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella legge 4 novembre 1987, n. 460. L'opponente eccepiva la violazione dell'art. 4 del predetto regolamento comunitario che stabiliva deroghe espresse alla documentazione richiesta per il trasporto di vinacce e fecce di vino in distilleria, nonché la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di correlazione tra la violazione ad esso ascritta e la sanzione irrogata;
invocava, infine, l'errore scusabile per la complessità e l'incertezza normativa della disciplina che regolava la materia.
Con sentenza del 21 settembre - 19 ottobre 1998 il pretore adito accoglieva l'opposizione in base alla considerazione che la normativa comunitaria escludeva espressamente l'obbligo di trasmettere copia del documento di accompagnamento prescritto per il trasporto dei prodotti vitivinicoli nel caso di trasporto di vinacce e di fecce di vino diretto in distilleria quando esso fosse scortato dal la bolletta di consegna prescritta dagli organismi competenti dello Stato in cui il trasporto era iniziato;
osservava al riguardo che dovevano ritenersi illegittime, e andavano perciò disapplicate, le circolari dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi che limitavano l'esenzione alle sole vinacce, escludendo da essa i trasporti di fecce di vino, poiché esse non si erano limitate a dare attuazione al regolamento C.E.E. n. 2238/93 ma avevano esorbitato dall'ambito delle previsioni dell'art. 18 di detto regolamento che, nell'indicare le deroghe che ciascuno Stato poteva apportare alla disciplina comunitaria, escludeva la possibilità di introdurre una disciplina più rigorosa in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 10.
Contro la sentenza ricorrono per cassazione il Ministero per le Politiche Agricole, l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi del predetto ministero e l'Ufficio di Ancona di detto Ispettorato con un solo motivo.
Resiste RE IN con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4, co. 80, del D.L. 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella legge 4 novembre 1987, n. 460, e degli artt. 3, 4 e 10 del regolamento C.E.E. n. 2238/93, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e sostiene che la normativa comunitaria impone, in via generale, l'obbligo di redigere un documento di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli e quello di redigere una copia del documento e di trasmetterla all'autorità competente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di partenza del prodotto, includendo fra i prodotti per i quali vige detto obbligo la feccia di vino e la vinaccia di uva destinata a una distilleria o ad altra trasformazione industriale al fine di fornire agli organismi competenti in materia di controllo della detenzione e dell'immissione sul mercato dei prodotti vitivinicoli gli strumenti necessari per eseguire un controllo efficace nel rispetto delle norme uniformi dell'intera Comunità; la disciplina comunitaria consente poi di derogare ai predetti obblighi solo quando l'organismo competente dello Stato membro prescriva che il trasporto sia scortato da un documento alternativo a quello da essa previsto al fine di non rendere inutilmente gravose le formalità amministrative per il cittadino. Da ciò conseguirebbe che l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, nell'introdurre il predetto documento alternativo (bolla beni viaggianti I.V.A.) , non ha operato in contrasto con il regolamento C.E.E. poiché, lungi dall'introdurre obblighi e divieti da esso non previsti, ha viceversa derogato agli obblighi di cui a gli artt. 3 e 10 seppur limitatamente ai soli trasporti di vinacce dirette a una distilleria, per le quali il pericolo di frodi è ritenuto minore. A con ferma di tale interpretazione osserva che l'opponente aveva emesso il documento di accompagnamento comunitario (e non la bolletta di consegna nazionale) e si era limitato a trasmetterlo in ritardo, tanto che gli era stata applicata la sanzione minima edittale prevista dal D.L. n. 370 del 1997. Eccepisce al riguardo il controricorrente che la normativa denunziata esclude l'obbligo della bolletta di accompagnamento quando il trasporto di vinacce e di fecce di vino diretto in distilleria sia scortato dalla bolletta di consegna prescritta dagli organismi competenti degli Stati membri: conseguentemente, per le fecce di vino non vi sarebbe obbligo di documento di accompagnamento ne', quindi, obbligo di trasmissione del suo duplicato. Ciò varrebbe a privare di ogni rilevanza il richiamo alle circolari dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi che hanno a oggetto il solo documento di accompagnamento e la cui violazione, inoltre, non è stata contestata all'opponente. Osserva infine che nella specie, in violazione del principio di legalità che regola le sanzioni amministrative, è stata applicata la sanzione prevista dall'art. 4, n. 8, del D.L. 7 settembre 1987, n. 370, il quale punisce le sole violazioni previste dai regolamenti comunitari n. 1153/75 e n. 355/79 e non quelle che, come nella specie, sono state introdotte dal regolamento n. 2238/93. Va preliminarmente respinto il rilievo conclusivo del controricorrente in quanto, come puntualmente evidenziato in ricorso, il regolamento C.E.E. del 26 luglio 1993, n. 2238, che contiene la disciplina dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, detta norme sostitutive dei due precedenti regolamenti C.E.E. n. 1153/75 e n. 355/79, e correttamente, quindi, è stato indicato nell'ordinanza- ingiunzione in contestazione quale norma posta a fondamento della irrogata sanzione.
Ciò chiarito, il ricorso apparè meritevole di accoglimento poiché, contrariamente a quanto mostra di ritenere il controricorrente, l'esenzione dal documento comunitario di accompagnamento da trasmettersi in copia per i trasporti di vinacce e fecce di vino diretti in distilleria allorquando il trasporto sia scortato da una bolletta di consegna prevista dagli organismi competenti dello Stato membro non pone a carico degli Stati membri l'obbligo di provvedere alla disciplina della documentazione sostitutiva di quella comunitaria, ma lascia loro la facoltà di alleggerire le formalità amministrative poste a carico dei propri cittadini, previa individuazione dell'"organismo competente" e della "bolletta di consegna", individuati rispettivamente nell'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (art. 1 del D.M. 19 dicembre 1994, n. 768) e nella bolla beni viaggianti I.V.A. (paragrafo 1, punto 2, della circolare n. 8 del 16 novembre 1993 del predetto Ispettorato). Tale interpretazione trova validi elementi di riscontro sia nella formulazione stessa della normativa comunitaria, che non impone agli Stati membri l'osservanza di termini vincolanti per l'emanazione della disciplina di attuazione ma lascia alla discrezione di ogni singolo Stato la disciplina dell'ambito di operatività della deroga consentita alla documentazione comunitaria, sia nell'epigrafe del regolamento n. 2238 del 1993 (settimo considerato) in cui si richiama l'opportunità di non rendere inutilmente gravose le formalità amministrative per il cittadino.
Va perciò ritenuto che la normativa comunitaria ha attribuito ai singoli Stati membri la facoltà di disciplinare in concreto la deroga all'obbligo dei documenti di accompagnamento comunitari, sicché non può ritenersi contrastante con il regolamento comunitario n. 2238/93 la disciplina nazionale che ha limitato la deroga ai soli trasporti di vinacce di uva avviate alla distillazione escludendola per le fecce di vino.
In conclusione, perciò, il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, la sentenza impugnata dev'essere cassata;
non essendo poi necessari ulteriorì accertamenti di fatto può procedersi alla pronunzia nel merito, con il rigetto dell'opposizione proposta dal ricorrente.
Le spese giudiziali dell'intero giudizio, in considerazione della novità delle questioni sottoposte all'esame di questa Corte, restano compensate fra le parti.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunziando nel merito, rigetta l'opposizione proposta da RE IN e dispone la compensazione totale fra le parti delle spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2001