Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9816
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Sentenza 19 luglio 2001

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Il regolamento C.E.E. n. 2238 del 1993, nel prevedere, agli artt. 3 e 10, l'obbligo di redigere un documento di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli e quello di trasmetterne una copia all'autorità competente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di partenza del prodotto - obbligo la cui violazione è punita con sanzione amministrativa dall'art. 4, comma ottavo, del D.L. 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460 - , all'art. 4 lascia agli Stati membri, con riferimento al trasporto di feccia di vino e vinaccia destinate a distilleria o ad altra trasformazione industriale, la facoltà di alleggerire le formalità amministrative, derogare ai predetti obblighi previa individuazione dell'organismo competente a prescrivere che il trasporto sia scortato da un documento alternativo a quello dallo stesso Regolamento previsto. Ne consegue che la disciplina nazionale che, nell'individuare tale organismo nell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (art. 1 D.M. 19 dicembre 1994, n. 768) ed il documento alternativo nella bolla dei beni viaggianti I.V.A. (paragrafo 1, punto 2, della circolare n. 8 del 16 novembre 1993 del citato organismo), limita l'esenzione di cui si tratta al solo trasporto di vinacce, con esclusione di quello di fecce di vino, non si pone in contrasto con il citato Regolamento C.E.E.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9816
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9816
    Data del deposito : 19 luglio 2001

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