Sentenza 21 maggio 2014
Massime • 1
L'elezione o dichiarazione di domicilio, valida unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sia stata effettuata, dispiega i propri effetti anche in relazione ad altri reati oggetto di contestazione suppletiva successivamente all'elezione stessa.
Commentario • 1
- 1. Diversa qualificazione del fatto dopo elezione di domicilio: conoscenza effettiva? (Cass. 41911/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2014, n. 36103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36103 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 21/05/2014
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1390
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - N. 20834/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
VA GA, quale difensore di IN ES (n. il 17/08/1969);
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, 3^ Sezione Penale, in data 05/12/2011;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Pratola Gianluigi, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 12/01/2010, il Tribunale di Prato dichiarò IN ES responsabile dei reati di ricettazione e inottemperanza all'ordine di rimpatrio e - riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2 - la condannò alla pena di mesi 6 di reclusione ed
Euro 300,00 di multa per la ricettazione e mesi 1 di arresto per la contravvenzione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art.
2. Avverso tale pronunzia l'imputata propose gravame, ma la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 05/12/2011, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata che eccepisce la nullità di tutte le notifiche (da quella del deposito ex art. 415 bis c.p.p. al decreto di citazione per il giudizio di appello)
perché effettuate ex art. 161 c.p.p., n. 4 al difensore di ufficio per l'inidoneità del domicilio dichiarato alla data dell'accertamento del fatto. Rileva in proposito il difensore della ricorrente che allorché l'imputata dichiarò il suo domicilio era stata avvertita che si procedeva per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2 e non si disse nulla per la ricettazione. Quindi la dichiarazione di domicilio non vale per tale reato.
Il difensore dell'imputato conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve, preliminarmente, rilevare che il difensore della ricorrente non rileva alcuna nullità sia in relazione all'elezione di domicilio da parte della IN, sia in relazione alle successive notifiche effettuate al difensore ex art. 161 c.p., n. 4 poiché la notificazione nel domicilio eletto era divenuta impossibile. La nullità delle notifiche viene eccepita solo in relazione al reato di ricettazione in quanto allorché la ricorrente elesse il domicilio le venne riferito che si procedeva solo per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2 e non già per il reato di ricettazione;
reato per il quale il P.M. ha deciso di elevare la contestazione - nell'ambito dello stesso procedimento - successivamente all'elezione di domicilio di cui sopra.
Tale doglianza è manifestamente infondata.
Invero, si deve rilevare che già con l'appello la difesa dell'imputata si doleva per la condanna per il reato di ricettazione articolando vari motivi sul punto, difendendosi, quindi, ampiamente anche per tale reato;
e, tra l'altro, non eccependo alcunché sulle notifiche.
Comunque anche a prescindere da quanto sopra si deve sottolineare che nell'ambito dello stesso procedimento la ricorrente è stata condannata per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2 e per il reato di ricettazione. Dunque l'elezione di domicilio effettuata all'inizio del predetto procedimento dispiega i suoi effetti anche per il reato di ricettazione contestato successivamente all'elezione di domicilio (e, ovviamente, per qualsiasi altro reato che in ipotesi fosse stato contestato). In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio che in tema di notificazioni all'imputato, l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario (Sez. 6, Sentenza n. 49498 del 15/10/2009 Ud. - dep. 23/12/2009 - Rv. 245650; Sez. 5, Sentenza n. 28691 del 13/06/2013 Ud. - dep. 03/07/2013 - Rv. 256533).
Si deve, infine, ricordare che il verbale di elezione di domicilio è preordinato a consentire il sicuro recapito degli atti diretti all'indagato o all'imputato, con la conseguenza che deve contenere l'avviso che un procedimento penale, in relazione ad un determinato fatto, è o può essere instaurato nonché l'avvertimento che l'indagato o imputato ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in assenza di detta comunicazione, le notificazioni saranno eseguite, ex art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore. Non è, invece, richiesto che siano indicate le specifiche norme di legge violate ne' il numero del relativo procedimento con l'indicazione dell'Autorità giudiziaria presso cui esso pende, trattandosi di atto spesso compiuto dalla polizia giudiziaria, in occasione del primo contatto con l'indagato, in cui detti elementi possono essere incerti o spesso sconosciuti. Tuttavia, permane l'obbligo dell'interessato di comunicare le variazioni di domicilio anche in assenza di dette indicazioni la cui mancanza non impedisce, comunque, all'indagato diligente di accertare, anche attraverso l'autorità di polizia presso cui abbia dichiarato o eletto domicilio, l'Autorità giudiziaria competente cui indirizzare la comunicazione di variazione (Sez. 5, Sentenza n. 671 del 21/11/2013 Ud. - dep. 10/01/2014 - Rv. 257961).
La correttezza e conformità alla ratio della legge dei principi sopra esposti emerge con chiarezza sviluppando la tesi del difensore dell'imputata. Infatti, applicando quanto esposto nel ricorso si avrebbe come risultato che per l'imputato che ha eletto o dichiarato il domicilio in un procedimento con riguardo ad un solo reato e, poi, si dovessero contestare allo stesso imputato nell'ambito dello stesso procedimento altri reati si dovrebbe procedere alle successive notifiche in due modi diversi: secondo le regole dettate nel codice per chi ha eletto o dichiarato domicilio per il reato già indicato all'epoca della dichiarazione o elezione di domicilio e secondo le altre regole relative alla notifiche per gli i reati contestati successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio. È evidente che seguendo questa strada non solo si violerebbe quanto disposto dall'art. 164 c.p.p., ma soprattutto si recherebbe un danno all'imputato che ha espressamente chiesto che tutte le notifiche per quel determinato procedimento avvengano presso il domicilio eletto o dichiarato e questo, solo questo, egli legittimamente si aspetta. Uniformandosi a tali orientamenti, che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l'impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2014