Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2003, n. 4509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4509 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B 045 09 /03 PUBBI CA HALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. 11185/01 Erminio Ravagnani Presidente -Cron. 10222 Bruno Battimiello -Rel. Consigliere -Rep. Florindo. Minichiello " -Ud. 19.11.02 Gabriella Coletti " Oggetto: AN Amoroso Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni, con sede in Roma, in persona del procuratore specia- le avv. Giancarlo Alvino, giusta procura notaio Paolo Ca- stellini di Roma in data 23 febbraio 1999 rep.56911, difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Arturo Maresca, Enzo 4639 Morrico, Salvatore Trifirò, Paolo Tosi, Gerardo Vesci e Franco Carinci con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Mi- chelangelo n. 9 (ora in via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22) presso lo studio dell'avv. Arturo Maresca, come da procura speciale a margine del ricorso. 1 ricorrente
contro
LA AN, difeso dagli avv.ti Antonio Giordano e Ro- berto Ciociola con domicilio eletto presso il secondo in Ro- (028 via Fermin Q, 79) ma, via Bertoloni n. 27, come da procura speciale a margine del controricorso controricorrente per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Torino n° 661/00 in data 22 dicembre 2000/19 gennaio 2001 (R.G.L. 657/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Raimondo Boccia per delega dell'avv. Arturo Ma- resca;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto deldott. ricorso. 2 Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, rigettava l'appello della Società e confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato a DI AN, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno;
rilevato altresì che avverso détta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, la società Ferrovie dello Stato e che l'intimato ha resistito con controricorso;
considerato che
con i primi tre motivi di ricorso ampiamente argomentati e denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449 e degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n.223- la società deduce (in estrema sintesi): a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/n.449, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato- una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge e, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
3 b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali;
considerato inoltre che, con il quarto motivo di ricorso, la Società, denunciando violazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, si duole che il giudice di appello abbia ritenuto infondata anche la deduzione (subordinata) della detraibilità dal danno risarcibile di quanto dal lavoratore percepito a titolo di pensione;
ritenuto che
le tesi esposte sub a) e b) sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della Corte (v. sentenza 15 ottobre 2002 n.14616), le quali -investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza)- hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non 4 escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva – nelle suddette previsioni normative una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)”; considerato che anche la questione oggetto del quarto motivo di ricorso è stata risolta dalle Sezioni Unite, le quali, con sentenza n.12194 del 18 agosto 2002, oltre a risolvere (nel senso già esposto) le due questioni sopra indicate, hanno osservato che può considerarsi compensativo del danno arrecato al lavoratore con il licenziamento illegittimo quale aliunde perceptum- non qualsiasi reddito ma solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa, con la conseguenza che, poiché il diritto a pensione discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell'assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro (v. Cass. 28 aprile 1995 n.4747), le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo casualmente ricollegabili al licenziamento subìto e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno;
considerato che
tale indirizzo merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di 5 nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede;
considerato, infine, che le peculiarità della controversia e l'anteriorità del ricorso rispetto alla giurisprudenza richiamata consigliano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 19 novembre 2002 Il Presidente Il Cons.-est. Bume Baltimiell Jumonw IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 76 flan. 2003 oggi, IL CANCELLIERE CANCELLIERE CT Glovanni Cantelmo