Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4540 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBB0454 0/0 1 1 CORTS SU A CANSIZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Richiesta copia studio B dal Sig, IL SOLE 24 ORE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE diritti L.3000 per 2001 SEZIONE SECONDA CIVILE il CAR Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Ud. 14/11/00 Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente - Consigliere rel. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Dott. Olindo SCHETTINO CRON. 9248 Dott. Giovanni SETTIMJ Rep. 1575 Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20953/98 R.G. proposto 0C6ETTO: da IV EG CH, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio VII n. 407, presso lo studio dell'Avv. Roberto Mineo, difeso dall'Avv. CANCELLERIA Domenico Naselli in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente 06631
contro
EG OL, nato il [...], EG IG, EG OR, EG OL, nato il [...], EG F po e EG LI, domiciliati e difesi come appresso, controricorrenti 1845/00 e sul ricorso incidentale senza numero, proposto da EG OL, nato il [...], EG IG, EG OR, EG OL, nato il [...], EG IL, EG LI e EG NO, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Rimini n. 14, presso lo studio dell'Avv. Francesco Lorenti che, con l'Avv. Gianclaudio Mento, li difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso, ricorrenti incidentali
contro
EG CH, domiciliato e difeso come sopra, intimato per la cassazione della sentenza 2-23 dicembre 1997 n. 274/97 del Tribunale di Nicosia. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 14 novembre 2000, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso (principale) e per la inammissibilità del ricorso incidentale indicato in atti come ricorso ex art. 334 cod. proc. civ.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel settembre del 1986 OL EG (nato il [...]), IG EG, OR EG, OL EG (nato il [...]), IL EG e 2 LI EG convennero in giudizio, avanti il Pretore di Nicosia, CH EG, chiedendo dichiararsi il loro diritto al pieno godimento di una stradella che, congiungendo la strada vicinale Seconda Valpetroso con quella consortile, consentiva loro di raggiungere i propri fondi, nonché ordinarsi al convenuto di sgombrarla da qualsiasi ostruzione e di astenersi da qualsiasi turbativa. CH EG, nel costituirsi e nel resistere alla domanda avversaria, dedusse che, con un atto di permuta dell'11 giugno 1985, erano stati regolati tra le parti i reciproci diritti e pretese su due tratti di terreno oggetto di una controversia transatta e che successivamente gli attori gli avevano chiesto informalmente di rimuovere una recinzione da un tratto di terreno, diverso da quello oggetto della menzionata permuta ed appartenente ad esso convenuto che lo possedeva da oltre trent'anni. Si riservò, quindi, di far valere in via riconvenzionale l'avvenuto acquisto da parte sua della proprietà esclusiva per usucapione su tale tratto di terreno. Con sentenza del 25.11.1992, previo espletamento di C. T. U., il Pretore adito rigettò la domanda, rilevando che essa era sostanzialmente una domanda di reintegrazione nel possesso. Proposto gravame dai soccombenti, al quale CH EG resistette, il Tribunale di Nicosia, con la sentenza precisata in epigrafe, ribaltando la decisione impugnata e qualificando la domanda iniziale - come rivendica, ha dichiarato, in accoglimento di essa, che tutte le parti 3 erano comproprietarie pro indiviso della stradella in questione ed ha condannato, quindi, l'appellato ad eliminare qualsiasi ostruzione dalla medesima per una larghezza di m. 3,50. Ha osservato il giudice di secondo grado che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, l'azione esperita era di rivendica, da parte di alcuni comproprietari, della porzione di terreno, ben individuata dal C.T.U., costituente la stradella, nei confronti dell'unico comproprietario residuo il quale se ne era impossessato mediante una recinzione, tanto è vero che gli attori avevano invocato degli atti pubblici notarili di trasferimento e che il convenuto si era difeso chiedendo in via riconvenzionale che fosse dichiarato il proprio acquisto per usucapione della piena ed esclusiva proprietà della stradella, in tal modo convalidando la qualificazione petitoria di quell'azione; in tale ottica, le circostanze dedotte nell'interrogatorio formale ingiustificatamente non reso dal convenuto, da ritenersi ammesse ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., le esaurienti risultanze della C.T.U., l'atto pubblico per notaio Leone prodotto in primo grado e dimenticato dal Pretore, nonché le implicite ammissioni fatte dal convenuto stesso con la sua domanda riconvenzionale di usucapione inducevano ad accogliere la domanda di riconoscimento della comproprietà e quella conseguente di restituzione mediante ripristino della disponibilità del bene. Ricorre per cassazione CH EG sulla base di quattro motivi, ai quali le controparti, con l'aggiunta di un certo NO EG che non risulta essere stato parte nei giudizi di merito, replicano con controricorso, proponendo a loro volta "ricorso ex art. 334 c. p. c." col quale, chiedono, in via incidentale condizionata, “di avvalersi dei mezzi di prova tempestivamente dedotti". I medesimi depositano anche memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Disposta, ex art. 335 cod. proc. civ., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, intitolato "ricorso ex art. 334 c. p. c.", anche se non iscritto come tale al R.G., va subito rilevato che quest'ultimo, al pari del controricorso che lo contiene e della successiva memoria, è inammissibile in quanto tardivo. Esso, infatti, risulta notificato il 18 gennaio 1999, ben oltre il termine previsto dall'art. 370 cod. proc. civ., termine che, tenuto conto della data, 21.11.1998, di notifica del ricorso principale, da depositarsi, quindi, entro 1'11.12.1998, era scaduto sin dal 31.12.1998. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., per avere il Tribunale preso in esame fatti irritualmente dedotti e, precisamente, l'atto pubblico per notaio Leone del 3.6.1993 che gli attori appellanti avevano invocato per la prima volta in appello, dopo che in primo grado avevano fondato la loro domanda sull'atto per notaio Polizzano dell'11 giugno 1985, mutando 5 END così il titolo e la causa petendi della loro pretesa ed alterando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia. La censura non ha fondamento. Va osservato al riguardo che l'appello venne proposto il 12.1.1994, ben prima del 30 aprile 1995, data di entrata in vigore dell'art. 52 L. 26.11.1990 n. 353 modificativo dell'art. 345 cod. proc. civ., sicché vigeva ancora all'epoca il vecchio testo di tale articolo il cui secondo comma consentiva espressamente la produzione di nuovi documenti in appello, salva l'eventuale incidenza sul regolamento delle spese processuali. Pertanto, anche a non voler considerare l'esplicita affermazione della sentenza impugnata, non fatta oggetto del benché minimo rilievo in questa sede, secondo cui l'atto per notaio Leone era stato già "prodotto in primo grado e dimenticato dal Pretore", ben avrebbero potuto gli appellanti invocare e produrre per la prima volta tale atto in appello;
né ciò avrebbe comportato mutamento della domanda sotto il profilo della causa petendi, poiché questa era rappresentata dal già invocato diritto di comproprietà sul tratto di terreno costituente la stradella in contestazione e non dallo specifico titolo documentale costituente la fonte di tale diritto (v. la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tal senso, ex plurimis: 4460/97, 8717/97, 3950/99, 11521/99, 13270/99). 6 Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. rimproverandosi al giudice di secondo grado di aver omesso di pronunciarsi su tutte le questioni proposte dal convenuto appellato e, in particolare, sulla suddetta eccezione ex art. 345 cod. proc. civ. sollevata sin dalla comparsa di costituzione e risposta, nonché sulla domanda di usucapione, in ordine alla quale non si rinveniva nessuna motivazione nella gravata sentenza. Anche questa censura manca di fondamento. Quanto all'art. 345 cod. proc. civ., già si è detto in precedenza che il Tribunale ha escluso in radice la novità del documento costituito dal rogito Leone del 1993, rilevando che esso era stato già prodotto dinanzi al Pretore, sicché non aveva bisogno di aggiungere altro per disattendere la relativa eccezione. Quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione, deve smentirsi l'assunto di omessa pronuncia, essendo vero, al contrario, che il giudice d'appello ha espressamente affermato che detta domanda non era stata provata, senza che l'appellante censuri in alcun modo e sotto nessun profilo tale affermazione. Con il terzo motivo si denunzia erronea qualificazione giuridica dell'azione come rivendica, piuttosto che come reintegrazione nel possesso, secondo la corretta opinione espressa dal giudice di primo grado, aggiungendosi che la domanda così qualificata era intempestiva 7 poiché nessuna prova gli attori appellanti avevano fornito in ordine alla data dello spossessamento. Neppure questa censura, per altro del tutto generica, merita accoglimento, essendo ius receptum che l'interpretazione delle domande ed eccezioni avanzate in causa dà luogo ad un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare il contenuto sostanziale degli atti, a prescindere dal punto di vista delle parti da cui provengono e dalle espressioni usate dalle stesse, col solo limite rappresentato dall'esigenza di rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e dal divieto di mutare gli elementi di fatto posti a base di quelle domande ed eccezioni, limite che nel caso di specie non risulta in alcun modo superato, avendo il Tribunale correttamente tenuto conto, nell'attribuire carattere petitorio all'azione esperita dagli attuali resistenti, del fatto che costoro avevano prodotto in giudizio, a sostegno della loro pretesa, atti pubblici notarili di trasferimento e che il convenuto si era difeso invocando l'ucucapione. Restano così superate le questioni, pure prospettate col motivo in esame, della data dello spossessamento e del pregresso possesso della stradella da parte degli attori, essendo esse connesse, ovviamente, al carattere possessorio dell'azione che il Tribunale ha definitivamente escluso. 8 Con il quarto motivo denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 232 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto provati i fatti - dedotti dagli attori appellanti a causa della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del convenuto appellato ed abbia, così, assegnato a tale circostanza una valenza probatoria illimitata che essa non ha, dato che è in ogni caso onere dell'attore fornire la prova della fondatezza della propria pretesa. Per dimostrare l'assoluta inconsistenza di quest'ultima doglianza basta osservare che il giudice d'appello, lungi dal dare rilievo esclusivo e determinante alla ingiustificata mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio deferitogli, ha correttamente inserito tale circostanza, in puntuale osservanza di quanto disposto dall'art. 232 cod. proc. civ., nel complessivo quadro probatorio, tenendo conto anche delle “esaurienti risultanze della consulenza tecnica d'ufficio", oltre che dell'atto pubblico per notar Leone del 1993 e delle implicite ammissioni dell'attuale ricorrente contenute nella sua domanda riconvenzionale di usucapione. Alla stregua delle osservazioni che precedono, il ricorso principale deve essere rigettato. Stante la rilevata inammissibilità del controricorso e l'inesistenza di altra valida attività difensiva delle controparti in questa sede, nessun • provvedimento è dovuto in ordine alle spese del presente giudizio. 9
P. Q. M.
LA CORTE Riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile l'incidentale. Così deciso in Roma il 14 novembre 2000. IL PRESIDENTE Vin Balders CONSIGLIERE ESTENSORE WheСтивет ота IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania от 250.000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 28 MAR. 2001 60000 IL CANCELLIERE C1 TOT 310000 HA 8067 36,00 Е AGENZIA DELLE B RAGE ROMA Registrato in gid: MAG. 2004 ..1.. 105254versate$96,12 INCONOVANTOSE о л p. Dirigente A (Deltesse Mad Gra Respon d Sty ΤΟ