Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1307
CASS
Sentenza 29 gennaio 2003

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Massime1

Il promissario acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all'atto della firma del preliminare, si renda inadempiente per l'obbligazione del prezzo, da versarsi prima del definitivo, e provochi la risoluzione del contratto preliminare, è tenuto al risarcimento del danno in favore della parte promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che l'occupazione dell'immobile si configura come "sine titulo". Ne consegue che tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti ne' dal pagamento del prezzo ne' dal godimento dell'immobile, sono legittimamente liquidati dal giudice di merito, con riferimento all'intera durata dell'occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1307
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1307
Data del deposito : 29 gennaio 2003

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