Sentenza 16 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, nel caso di presentazione di istanza di riesame durante la vigenza della sospensione dei termini disposta dall'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ed in assenza della richiesta di trattazione del procedimento da parte del detenuto o del suo difensore ai sensi del comma 3 di tale disposizione, è legittima la fissazione dell'udienza procrastinata a data successiva alla cessazione del periodo emergenziale, in quanto anche il termine di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. rientra tra quelli sospesi "ex lege".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2020, n. 12605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12605 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2020 |
Testo completo
12605-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.Sez 2464 Anna Petruzzellis Presidente C.C. 16/12/2020 Emilia Anna Giordano R.G.N. 24683/2020 Ersilia Calvanese Martino Rosati Pietro Silvestri Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IO UL, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza il 09/04/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Potenza ha confermato il 9.4.2020 l'ordinanza con cui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti di IO UL, ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere fatto parte di un associazione finalizzata la traffico di sostanze stupefacenti. Lo stesso Tribunale ha invece annullato l'ordinanza genetica per difetto di autonoma 4 valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari in ordine a quattro reati fine relativi al delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. cit. IO avrebbe avuto il ruolo di spacciatore ed avrebbe operato insieme ad altri nel comune di Accettura, in provincia di Matera. 1 ん 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo, il secondo ed il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 17.3.2020 - 309, commi 5-9-10, cod. proc. pen. In punto di fatto si assume che: a) la richiesta di riesame, presentata il 5.3.2020 presso il Tribunale di Matera, pervenne presso la cancelleria del Tribunale del riesame di Potenza il 18.3.2020; b) il 31.3.2020 fu presentata richiesta di trattazione del procedimento;
c) l'udienza camerale fu fissata per il 6.4.2020; d) gli atti furono trasmessi dal Pubblico Ministero il 23.3.2020. Sulla base di tale quadro fattuale, si eccepisce la inefficacia della misura ai sensi dell'art 309, commi 9-10, cod. proc. pen., assumendo che nella specie non sarebbe applicabile l'art. 83, commi 1-2, del d.l. indicato che disponevano il rinvio d'ufficio di - tutti i procedimenti penali pendenti - atteso il disposto previsto dal comma 3 dell'articolo in questione, che escludeva dal rinvio generalizzato i procedimenti in cui erano state applicate misure cautelari. Secondo il difensore, le sospensioni previste dal capoverso dell'art 83 sarebbero inapplicabili, attesa la natura del procedimento, salva la facoltà dell'indagato di avvalersi di detta sospensione dopo aver ricevuto la data di fissazione della camera di consiglio, da cui solo nascerebbe l'onere di chiedere la trattazione. L'assunto difensivo è che nella specie la misura cautelare sarebbe divenuta inefficace per la omessa fissazione della udienza camerale a seguito della mera presentazione della istanza di riesame, pur se non corredata dalla richiesta di trattazione: "il tempo di L fissazione della udienza camerale" non sarebbe cioè un atto del procedimento soggetto alla sospensione dei termini procedurali.
2.2. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio sulla gravità indiziaria. Il Tribunale, pur annullando l'ordinanza genetica per i reati-fine in ragione dell'assenza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, ha invece ritenuto, quanto al reato associativo, che la motivazione del provvedimento genetico fosse sufficiente, e quindi integrabile. Assume invece il difensore che nella specie il Tribunale avrebbe ricostruito la compagine associativa in modo autonomo rispetto a quella compiuta dal Giudice per le -di cui, indagini preliminari, utilizzando a tal fine il contenuto di alcune intercettazioni tuttavia, si era invocata la inutilizzabilità in quanto i relativi brogliacci non sarebbero stati trasmessi né allo stesso Giudice per le indagini preliminari, né al Tribunale del riesame - e delle dichiarazioni di un collaboratore, tale IL MA, anche esse non trasmesse. 2 Si tratterebbe di atti utilizzati nell'ordinanza genetica annullata per difetto di autonoma valutazione quanto ai reati fine da cui deriverebbero elementi indiziari decisivi al fine della prova della stabilità e continuatività del rapporto;
né sarebbe stato spiegato perché, nel caso di specie, una associazione criminale con due capi dovrebbe essere considerata unitaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile 2. Sono inammissibili i primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente.
2.1. Si tratta di questioni proposte con motivi con i quali è stato denunciato il vizio di violazione di legge- sostanziale e processuale - e quello relativo alla motivazione con cui la Corte di appello ha argomentato nell'affrontare la questione dedotta. La Corte di Cassazione ha in molteplici occasioni chiarito tuttavia che non sono denunciabili, con il ricorso per cassazione, dei «vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alle argomentazioni giuridiche delle parti» (Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993), in quanto o le medesime sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, ovvero sono infondate, ed in tal caso il provvedimento con cui il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 cod. proc. pen., che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta» (Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016, dep. 2017, Emanuele, Rv. 271451). Le questioni di diritto proposte, dunque, devono essere valutate al fine di verificare se i giudizi di merito abbiano fatto corretta applicazione della legge.
2.2. Sulla base della ricostruzione fattuale indicata, non è in contestazione che la richiesta di riesame pervenne presso il Tribunale del riesame il 23.3.2020, cioè successivamente alla entrata in vigore del d.l. n. 18 del 17.3.2020. La disposizione di cui all'art. 83, comma 1, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, secondo cui le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dovevano essere rinviate d'ufficio a data successiva al 15.4.2020, deve essere coordinata con i successivi commi 2 e 3. Il comma 2 della disposizione di legge prevedeva la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, sia civili che penali, mentre il comma 3 individuava le eccezioni alla regola del rinvio di ufficio e della sospensione dei termini processuali. 3 In particolare, il comma 3 lett. b) disponeva che la sospensione dei termini e il rinvio d'ufficio delle udienze di cui commi 1 e 2 non operava:
1. per i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
2. per i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadessero i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;
3. per i procedimenti in cui fossero applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive. Inoltre, la sospensione dei termini e il rinvio d'ufficio delle udienze non operavano, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente avessero richiesto che si procedesse per: a) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
c) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione. Nel caso di specie, il procedimento riguardava un soggetto detenuto perché sottoposto a misura cautelare personale e quindi, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) del d.l. cit., la sospensione dei termini operava salvo e fino a quando l'imputato o il suo difensore avessero chiesto la trattazione del procedimento. Non può essere dunque condiviso l'assunto difensivo secondo cui il Tribunale, in assenza di una richiesta di trattazione, avrebbe dovuto comunque fissare l'udienza, atteso che nessuna norma imponeva ciò ai Giudici i quali ben potevano differire la fissazione in attesa di verificare che vi fosse una richiesta di trattazione. Ne consegue che quando il 23/3/2020 il tribunale del riesame di Potenza ricevette gli atti dal Pubblico Ministero, il termine per l'inefficacia della misura di cui all'art. 309, Е comma 9, cod. proc. pen. era sospeso, e, in assenza della richiesta difensiva di trattazione di cui all'art. 83, comma 3, D.L. 18/20, detto termine iniziava a decorrere dal 15 aprile 2020. Del tutto correttamente dunque, il Tribunale, fissata l'udienza a seguito della richiesta di trattazione, ha ritenuto infondata la richiesta di inefficacia della misura cautelare (nello stesso senso, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, Sez. 4, n. 24431 del 17/07/2020, Liussi, Rv. 279518). 3. È inammissibile anche il quarto motivo di ricorso. A fronte di un'adeguata e specifica motivazione, il motivo di ricorso sovrappone profili distinti senza tuttavia spiegare in concreto quale sarebbe il vizio da cui sarebbe affetto il provvedimento impugnato. Sostanzialmente non è in contestazione né il fatto che il Tribunale abbia ritenuto esistente una sufficiente motivazione ed una autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari in ordine al reato associativo, né si contesta la circostanza 4 che il Tribunale possa aver compiutamente integrato la motivazione dell'ordinanza genetica per confermare il giudizio sulla gravità indiziaria, né si formula una specifica questione di inutilizzabilità degli atti, né, ancora si indicano le ragioni di merito per cui la ricostruzione dei fatti e la valutazione del compendio indiziario sarebbe viziato. In realtà, il motivo di ricorso, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confronta, e si risolve in una indistinta critica difettiva;
la frammentazione del ragionamento sotteso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento complessivo dell'ordinanza, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379).
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Pietro Silvestri Anna Petruzzellis bet Depositato in Cancelleria JL DIRER 2021Domaines R eci CANCECANCELLIERE 5