Sentenza 13 febbraio 2007
Massime • 1
È ammissibile l'applicazione del sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod.proc.pen. sui beni dell'imputato di bancarotta fraudolenta a garanzia dei crediti vantati nei confronti del medesimo dalla curatela fallimentare, nulla rilevando in contrario il fatto che l'art. 146, comma terzo, della legge fallimentare (nel testo antecedente alla riformulazione introdotta dal D.L.vo 9 gennaio 2006 n. 5) preveda la competenza del giudice delegato, ove autorizzi la proposizione di azione di responsabilità da parte del curatore, a disporre le opportune misure cautelari, atteso che con tale norma si è soltanto inteso sostituire la competenza di detto giudice a quella del presidente del tribunale ai fini della concessione del sequestro conservativo prima dell'inizio della causa di merito, rimanendo per il resto valida la disciplina ordinaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2007, n. 9233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9233 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 13/02/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 241
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 40212/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA MI n. a Corato il 1 aprile 1939;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari depositata il 22 settembre 2006;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello;
udite le conclusioni del P.M. Dott. FAVALLI Mario che ha chiesto annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. QUINTO MI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari ha confermato in sede di riesame il sequestro conservativo disposto a garanzia della pretesa al risarcimento dei danni fatta valere in giudizio dal curatore del fallimento della CIE s.r.l. nei confronti di CA MI, imputato di bancarotta fraudolenta quale amministratore della società fallita.
Ricorre per Cassazione MI CA e propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 146 e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata, sostenendo che competa in via esclusiva al giudice delegato l'adozione delle misure cautelari a garanzia della pretesa fatta valere in giudizio con l'azione di responsabilità dei confronti degli amministratori di società fallite.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 316 c.p.p. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata sul presupposto del periculum in mora, lamentando che i giudici del merito abbiano giustificato la propria decisione solo con un laconico riferimento a un unico atto di alienazione immobiliare. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata sui criteri di proporzionalità e adeguatezza della misura, ingiustificatamente estesa all'intero patrimonio immobiliare del ricorrente, incluso un immobile in comproprietà con il fratello del tutto estraneo alla vicenda oggetto di giudizio.
2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Come risulta dalla giurisprudenza civile citata dallo stesso ricorrente, invero, "L. Fall., art. 146, comma 3, nel consentire al giudice delegato di adottare le opportune misure cautelari allorché autorizza il curatore a promuovere l'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci di una società fallita, si limita a sostituire la competenza di detto giudice a quella ordinariamente attribuita al presidente del tribunale ai fini della concessione del sequestro conservativo prima dell'inizio della causa di merito, mentre per ogni altro aspetto sostanziale e processuale (come, ad esempio, per la necessità della convalida) rimane in vigore la disciplina ordinaria" (Cass., sez. 1 civ., 19 aprile 1983, n. 2672, m. 427554, Cass. Sez. 1 civ., 28 dicembre 1990, n. 12192, m. 470302). Ne consegue che la competenza riconosciuta dalla L. Fall., art. 146 non interferisce in alcun modo con quella prevista dall'art. 316 c.p.p., che presuppone l'esercizio dell'azione penale e quindi la pendenza del giudizio di cognizione in sede penale.
Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla già intervenuta alienazione di parte del patrimonio immobiliare in pendenza del giudizio, plausibilmente ritenuta indicativa di un pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale. Il terzo motivo del ricorso è infondato, perché contrariamente a quanto pure si è affermato talora in giurisprudenza, è da ritenere che nell'applicazione del sequestro conservativo non operino i principi di proporzionalità e di adeguatezza dettati dall'art. 275 c.p.p. solo per le misure cautelari personali.
In realtà neppure nel processo civile il sequestro conservativo richiede l'indicazione dell'entità del credito da garantire, sebbene il sequestro possa essere poi ridotto, in applicazione di quanto l'art. 496 c.p.c. prevede per il pignoramento, (Cass. Sez. 3^, 5 agosto 1997, n. 7218, m. 506442, m. 506442), quando il valore dei beni sequestrati risulti esorbitante rispetto al credito da garantire (Cass., sez. 2^, 7 novembre 1992, n. 12050, m. 479391, m. 479391). E a maggior ragione deve escludersi che il riferimento al rapporto tra valore dei beni sequestrati e presumibile entità del credito da garantire possa essere considerato requisito di validità della misura cautelare reale disposta in sede penale.
L'art. 319 c.p.p. del resto prevede una valutazione di proporzionalità solo tra l'importo della cauzione eventualmente offerta e il valore dei beni sequestrati. Ma nel caso in esame neppure s'è posto il problema della cauzione;
mentre è indiscusso che il sequestro opera anche pro quota solo sui beni di proprietà del ricorrente.
Sicché, esclusa la rilevanza in questa sede di problemi di proporzionalità tra valore dei beni sequestrati e presumibile entità del credito da garantire, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2007