Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2007, n. 9233
CASS
Sentenza 13 febbraio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È ammissibile l'applicazione del sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod.proc.pen. sui beni dell'imputato di bancarotta fraudolenta a garanzia dei crediti vantati nei confronti del medesimo dalla curatela fallimentare, nulla rilevando in contrario il fatto che l'art. 146, comma terzo, della legge fallimentare (nel testo antecedente alla riformulazione introdotta dal D.L.vo 9 gennaio 2006 n. 5) preveda la competenza del giudice delegato, ove autorizzi la proposizione di azione di responsabilità da parte del curatore, a disporre le opportune misure cautelari, atteso che con tale norma si è soltanto inteso sostituire la competenza di detto giudice a quella del presidente del tribunale ai fini della concessione del sequestro conservativo prima dell'inizio della causa di merito, rimanendo per il resto valida la disciplina ordinaria.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2007, n. 9233
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9233
    Data del deposito : 13 febbraio 2007

    Testo completo