Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/10/2003, n. 15414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15414 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
Cece 63347 A I I A M U I T E R A B T R T R A . B N 5 L . A A - B L 3 T . 1 . 1 N 8 9 6 / 1 / R 4 . 2 . P . 6 D D E L S I I E N S A E O I Z N S A R A G S E T I E R D N E EPUBBLICA ITALIANA T E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A 15414/03 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tributaria Composta dagli Ill.mi Dott. Ugo RIGGIO Presidente R.G.N. 3094/99 31355 Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. Dott. Simonetta SOTGIU Rel. Consigliere Rep. Dott. Guido RAIMONDI Consigliere Ud. 28/03/03 Dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 63347 sul ricorso proposto da: ES NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 35, presso lo studio dell'avvocato MAZZONI CLAUDIO, che la difende unitamente all'avvocato CATALDO SALVATORE, giusta delega a margine;
- ricorrente a h
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
* 2003 918
- controricorrente -
-1- avverso la sentenza n. 204/98 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 28/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- Svolgimento del processo ON EN, titolare di un'impresa di servizi, corrente in Perugia, ha contestato la legittimità dell'iscrizione a ruolo delle imposte dirette per l'anno 1985. sulla base di una dichiarazione dei redditi sottoscritta non da lei, ma da suo padre IS EN, institore della stessa impresa, il quale godeva di procura per la sola ordinariaamministrazione che dal reddito cosìdell'impresa.Ha dedotto altresì dichiarato in £.145.615.000-andava comunque scomputata la £.69.994.000=, riferentesi a ricavi dell'annosomma di precedente. La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, con sentenza 28 settembre 1998, confermativa di quella di primo grado, ha ritenuto, esaminata la procura generale relativa al predetto institore, che lo stesso avesse il .in potere di sottoscrivere nome e per conto della titolare, la dichiarazione dei redditi, che costituiva un adempimento dovuto, rientrante nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, mentre la contribuente non aveva provato l'imputazione dei ricavi ad annualità differente da quella in contestazione. ON EN ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso. Motivi della decisione la ricorrente deduce la Col primo motivo di ricorso, DPR 600/73, che prevede la violazione dell'art.8 3° comma dichiarazione non sottoscritta dal nullità della dal suo rappresentante legale contribuente negoziale, ribadendo che la procura institoria da lei rilasciata al padre si riferiva soltanto agli atti dell'impresa, ma non а relativi alla gestione ordinaria quelli riguardanti la titolare, quale persona fisica tenuta a dichiarare tutti i propri redditi, e non soltanto quelli relativi all'impresa. Il motivo è infondato. La Commissione Regionale ha valutato la portata della procura rilasciata al padre dalla ricorrente, concludendo che, essendo la dichiarazione dei redditi un atto dovuto da parte di chi gestisce un impresa, pertinente ed utile alla stessa, l'institore nominato con la procura di cui;
sopra aveva il potere di rendere una valida ed efficace вн dichiarazione a' fini IRPEF. Nella specie, l'essersi l'institore (il quale è comunque obbligato a tenere le scritture contabili previste dalle norme civili e fiscali, incluse quelle relative alle dichiarazioni ' fini IVA) reso parte attiva a nell'adempiere della dichiarazione deiall'obbligo redditi, ha, fra l'altro impedito che la ricorrente, che ' non ha presentato, per proprio conto alcuna dichiarazione, potesse incorrere nella ben più pesante violazione tributaria, connessa all'omissione di tale incombente. E proprio dalla circostanza che la EN non ha presentato denuncia per proprio conto, potrebbe ulteriormente dedursi (come questa Corte ha avuto modo di analoga: Cass: 945/2000), che la decidere in fattispecie comunque a che l'institore ricorrente consentiva assolvesse all'incombente relativo alla dichiarazione. compiuto relazione ,poi, all'addotto erroreIn E alla inclusione nella dall'institore relativo dichiarazione di poste riferite ad altra annualità, la ricorrente avrebbe potuto ovviarvi, ove l'errore stesso una eventuale fosse dovuto a mera svista, mediante istanza di rimborso (Cass.2855/97). Il primo motivo di ricorso deve essere dunque al secondo motivo, col qualerigettato, analogamente adducendo la violazione dell'art. 7 del D.Lgs. 546/92,la ricorrente sostiene che la Commissione Regionale avrebbe dovuto azionare i propri poteri istruttori per operare la richiesta deduzione dei ricavi,in quanto relativi ad altra annualità, come da prospetto (riepilogo dei compensi relativi all'anno 1994) prodotto dalla EN. La Commissione Regionale non aveva infatti alcun obbligo di supplire all'inerzia della parte, che aveva prodotto una prova ritenuta non esaustiva dai giudici tributari, perché non supportata dalla produzione dei relativi titoli. Il ricorso deve essere dunque complessivamente rigettato. Consegue la condanna della ricorrente nelle spese, che si Euro 2.100,00, di cui Euroliquidano in complessivi 2.000,00 per onorari.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente nelle spese, che si liquidano in complessivi Euro 2100,00, di cui Euro 2000,00 per onorari. Roma, 28 marzo 2003 IL PRESIDENTE Ugo Migg A I R T A E M IL RELATORE . L . A L T 1 B A 3 1 . N A I E S N S D I E L R P D . . . / 2 1 6 4 / 6 8 9 E N S E T D E A E R G S T I R Z A I O N E DICA ILCANCELLIERE A M dott. Lubi Almano E DEPOSITATO IN CANCELLERIA R P I A R A T U B I R T U 15 OTT. 2003 . N . 5 IL CANCELLIERE C1 oggi, dott. Luigi Ristano 7