Sentenza 28 ottobre 2005
Massime • 1
Ai fini delle modalità di liquidazione dei compensi professionali al difensore d'ufficio, la situazione del difensore dell'imputato irreperibile, per il quale l'art. 117 d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede il previo inutile esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali come condizione per la liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria ex art. 82 dello stesso d.P.R., è equiparabile a quella del difensore dell'imputato latitante, posto che l'impossibilità di rintracciare l'assistito e, quindi, di azionare le procedure di recupero del credito sussiste anche quando questi è in stato di latitanza, che, al pari dell'irreperibilità, implica l'esito negativo delle ricerche eseguite dalla polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2005, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 28/10/2005
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1799
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 047657/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA AM RT;
2) MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 22/07/2004 TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del procedimento impugnato, in subordine per la remissione della decisione alle Sezioni Unite. OSSERVA
Nell'ambito di procedimento penale pendente davanti al G.I.P. presso il Tribunale di Genova, l'avvocato Alberto La Camera veniva nominato difensore d'ufficio di diversi cittadini extracomunitari raggiunti da decreto di latitanza. Definita la fase delle indagini preliminari con l'emissione del decreto di rinvio a giudizio, il professionista avanzava al G.U.P. nei termini previsti nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, richieste di liquidazione dei compensi professionali spettantigli per l'attività professionale espletata. Segnalava, in tale occasione, il ricorrente che, essendo gli indagati latitanti, e dunque di fatto irreperibili, i compensi richiesti dovevano essere liquidati senza che, ai sensi dell'art. 117 del citato D.P.R., fosse necessario esperire le procedure per il recupero dei crediti professionali, palesemente superflue posto che gli interessati erano sfuggiti alle ricerche delle forze dell'ordine incaricate di notificar loro i provvedimenti cautelari emessi dall'autorità giudiziaria che ne aveva accertato lo stato di latitanza, adottando i relativi decreti.
Con provvedimento del 13/04/2004 il G.U.P. rigettava ogni richiesta, rilevando la natura eccezionale del citato articolo 117 che, riguardando esclusivamente i soggetti raggiunti da decreti di irreperibilità, non poteva estendersi a coloro che fossero stati dichiarati latitanti, stante la distinzione concettuale tra le posizioni processuali dell'irreperibile e del latitante. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso davanti al Tribunale di Genova l'avv. La Camera il quale lamentava che erroneamente il G.U.P. aveva escluso, con riferimento al tema del ricorso, l'equiparazione tra imputato irreperibile ed imputato latitante. In realtà, egli sosteneva, le due posizioni si presentano, per quanto in questa sede rileva, del tutto simili, poiché in ambedue i casi si presuppone l'esito negativo delle ricerche esperite dalla P.G.. Con ordinanza del 22/07/2004, il Tribunale di Genova respingeva il ricorso sulla considerazione che, attesa anche l'attuale situazione di incertezza interpretativa, l'irreperibilità di fatto invocata dal ricorrente non poteva essere equiparata a quella accertata con formale decreto di irreperibilità.
Avverso tale decisione ricorre, quindi, il La Camera che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a quanto dispone il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 117. Richiamando talune recenti pronunce di questa Corte, il ricorrente ribadisce la legittimità dell'equiparazione tra imputato irreperibile ed imputato latitante e rileva la palese irragionevolezza di chi pretende l'esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di soggetti che neanche la polizia giudiziaria è riuscita a rintracciare attraverso le ricerche eseguite, ai sensi dell'art. 295 c.p.p., al fine di dare esecuzione ad una misura cautelare personale.
Il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto.
Il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che contiene il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, regola, agli art. 116 e 117 D.P.R. citato (che riproducono gli artt. 32 e 32 bis disp. att. c.p.p., come modificati dalla L. n. 60 del 2001, artt. 17 e 18), le modalità di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore d'ufficio.
In particolare, l'art. 116 D.P.R. citato prevede che tale liquidazione avvenga, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 D.P.R. citato, "quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali". Non è invece condizionata all'esperimento di tali procedure la liquidazione, prevista dall'art. 117 D.P.R. citato, delle spettanze professionali del difensore di imputati irreperibili. Secondo la disciplina legislativa della materia, quindi, il difensore d'ufficio, può, per principio generale, rivolgersi al magistrato, per ottenere dall'Erario la liquidazione delle sue spettanze professionali, solo a condizione che abbia in precedenza attivato, nei confronti dell'imputato, ogni possibile azione diretta ad ottenere il pagamento del proprio credito. Condizione che non è invece prevista, dall'art. 117 citato, allorché l'imputato sia irreperibile;
in tale caso, invero, il difensore d'ufficio, esonerato dall'obbligo del preventivo esperimento delle procedure di recupero del credito, può direttamente chiedere ed ottenere dal giudice la liquidazione dei compensi. La ragione di tale diverso trattamento va evidente individuata nella impossibilità per il difensore, stante la irreperibilità dell'imputato, di rivolgersi allo stesso e, dunque, di ottenere il pagamento della parcella professionale. Benché l'art. 117 citato si riferisca espressamente solo al caso dell'imputato irreperibile, taluno sostiene che detta normativa debba ritenersi estensibile anche alle ipotesi di irreperibilità di fatto, in particolare al caso dell'imputato latitante, laddove la condizione di latitanza, verificata dall'esito negativo delle ricerche eseguite dalla polizia giudiziaria, sia formalmente attestata dell'emissione, da parte del giudice, del relativo decreto. Altri sostiene il carattere eccezionale di tale norma, in quanto costituisce deroga alla regola generale sancita dall'art. 116 citato, e ritiene in conseguenza che essa non possa essere applicabile ad ipotesi diverse rispetto al caso specificamente previsto, neanche a quella dell'imputato latitante. Alla stessa conclusione giunge chi, partendo dalla ontologica differenza rilevabile tra la latitanza e l'irreperibilità, esclude che al difensore d'ufficio del latitante possa estendersi la disciplina dettata in materia di retribuzione del difensore dell'imputato irreperibile.
Il tema ha fatto registrare divergenze di opinioni anche nella giurisprudenza di questa Corte che tuttavia, di recente (Cass. sez. 1, n. 10367/2004), si è decisamente espressa nel senso della equiparazione, ai fini che qui interessano, tra imputato irreperibile ed imputato latitante, enunciando il principio della piena applicabilità, al difensore d'ufficio del latitante, della disciplina prevista dall'art. 117 citato per il difensore dell'imputato irreperibile.
A tale principio il Collegio ritiene di dovere aderire, condividendo integralmente le decisive argomentazioni che lo sostengono e che devono ricercarsi: a) nell'esclusione del carattere eccezionale e derogatorio, rispetto alla regola generale fissata nell'art. 116 citato, della norma dettata dall'art. 117 citato che, viceversa, di quella costituisce logica conseguenza, posto che irragionevole sarebbe la pretesa di richiedere al difensore di attivare le azioni dirette al recupero del credito nei confronti di soggetti irreperibili;
b) nelle ragioni di coerenza logica le quali impongono che l'obbligo diretto dello Stato debba operare tutte le volte in cui il difensore d'ufficio si trovi nella pratica impossibilità di rintracciare l'imputato e, dunque, di azionare le procedure di recupero del credito;
impossibilità che pare ovvio ritenersi determinata non solo dalla formale irreperibilità, ma anche dalla condizione di latitanza dell'imputato, che, come l'irreperibilità, implica l'esito negativo delle ricerche eseguite dalla polizia giudiziaria;
c) nell'evidente incongruenza della pretesa di condizionare il pagamento dell'onorario difensivo all'avvio di azioni legali di recupero del credito nei confronti di soggetti sfuggiti persino alle ricerche della polizia giudiziaria finalizzate all'esecuzione di un provvedimento cautelare personale. Deve, in conclusione, disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Genova perché provveda alla liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al ricorrente per l'opera professionale prestata.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006