Sentenza 17 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2002, n. 14729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14729 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
AULA "B" 1 4929/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 8635/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Vincenzo Mileo Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. on 3438: Cron Rep. Dott. Antonio Lamorgese Consigliere Dott. Paolo Stile Consigliere Ud. 12 giu- Dott. Giancarlo D'Agostino Consigliere gno 2002 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: BU LE, elettivamente domiciliato in Roma, via Arno 47, Franco Agostini che lo rappresenta e difende giustapresso l'avv. delega in atti;
ricorrente 2782
contro
I.N.A. I. L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortu- ni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli Avvocati Antonio Catania e Rita Raspanti che lo rap- presentano e difendono per delega in atti;
1 - controricorrente avverso la sentenza n. 739/99, decisa il 2 dicembre 1999 e pubbli- cata il 20 dicembre 1999, resa dal Tribunale di Crotone nel proce- dimento n. 305/99 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Franco Agostini per il ricorrente e Antonio Ca- tania per l'istituto controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 21 marzo 1995 BU LE conveniva in giu- dizio dinanzi al Pretore di Crotone l'I.N.A.I.L., Istituto Nazio- nale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla rendita per ipoacusia di origine professionale. Riferiva di aver lavorato in ambienti ove esistevano strumenti ad aria compressa, vibratori ed aereatori fonte di notevole rumorosi- tà, come addetto dapprima ai reparti di produzione di detersivi e concimi, di poi alla manutenzione, obbligato a spostarsi nei vari reparti e ad operare su macchinari in funzione. Deduceva prova per testi al fine di dimostrare la sussistenza di una elevata rumorosità nei luoghi ove aveva prestato la propria opera. L'Istituto si costituiva e contestava la sussistenza della denun- 2 Л ciata inabilità, sulla base degli accertamenti espletati di uffi- cio. Con sentenza n. 739/99 in data 19 gennaio 1999 il Giudice adito accoglieva la domanda. Interponeva appello l'I.N.A.I.L. rilevando per la prima volta che, trattandosi di malattia non tabellata per il tipo di lavorazione svolto dall'attore, incombeva al medesimo l'onere di provare l'esposizione al rischio. Contestava altresì le valutazioni del consulente tecnico officiato in primo grado e chiedeva il rinnovo dell'indagine peritale e ancora l'espletamento di una consulenza tecnica ambientale. Il gravame veniva accolto con sentenza n. 739/99 emessa in data 2 - 20 dicembre 1999 dal Tribunale di Crotone. La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito che la patologia denunciata non rientra nelle tabelle annesse al DPR 13 aprile 1994 n. 336 per le mansioni cui il lavoratore era stato addetto e pertanto grava su di lui l'onere della prova, a fronte di specifica doglianza avan- zata dall'Istituto, di dimostrare l'esposizione al rischio tecno- patico. Osservava ancora che la prova dedotta al riguardo in primo grado e non espletata non era stata riproposta nella memoria difensiva e pertanto la domanda andava rigettata in conseguenza dell'inerzia probatoria dell'appellante. Avverso la sentenza, notificata in data 21 febbraio 2000, propone 3 ricorso per cassazione BU LE con atto notificato in data 21 aprile 2000, sulla base di un unico complesso motivo. L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso notificato in data 18 mag- gio 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 3 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, della tabella annessa al DPR 13 aprile 1994, degli artt, 421 e 437 cpc, nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che nel corso del giudizio di primo grado l'istituto mai aveva contestato l'esposizione al rischio e aveva negato esclusivamente la sussistenza della patologia;
per la prima volta in atto di appello, come rilevato in memoria difensiva, aveva ne- gato l'esistenza di un nesso etiopatogenetico. Si osserva che vi è stata adeguata risposta in memoria di replica con richiamo alle risultanze della consulenza tecnica dalle quali si evidenziava che la diagnosi dell'istituto di Medicina del Lavo- ro dell'Università di Perugia poteva spiegarsi appunto con il con- tatto con strumenti da lavoro rumorosi, come aereatori, vibratori e strumenti ad aria compressa. La censura è fondata nei termini che di seguito si precisano. È noto che in ordine alla rilevanza della mancata contestazione dalla parte, convenuta secondo il rito lavoro, di elementi enun- ciati dall'attore è sorto contrasto nell'ambito della Sezione La- 4 Л voro di questa Corte Suprema, con riferimento al caso concreto della mancata contestazione dei conteggi da parte di chi nega in radice l'esistenza del rapporto. Gli argomenti svolti a favore della soluzione rigoristica che ri- tiene il thema decidendum cristallizzato nelle prime difese come pure a favore di quella opposta che consente la contestazione tar- diva, valgono anche per il caso in esame, dal momento che l'attore aveva indicato entrambi i presupposti per l'indennizzabilità di una malattia non tabellata, ovvero la sussistenza di una patologia di efficacia invalidante oltre la soglia minima di legge e il nes- so causale tra l'ambiente di lavoro e la patologia stessa, in or- dine al quale aveva dedotto prova testimoniale,. L'Istituto si è limitato, nella prima difesa, a negare in radice qualsiasi patologia degna di rilievo e nulla ha rilevato in ordine alla sussistenza di un nesso causale rispetto all'attività lavora- tiva svolta. Rimasto soccombente ha invocato per la prima volta con l'atto di appello l'adempimento dell'onere probatorio da parte del lavoratore circa la ricorrenza del nesso causale, pur insi- stendo nella prima difesa, in relazione alla quale ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica. Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002 ove si osserva che, in forza delle argomentazioni che di seguito si trascrivono, la non contestazione deve riguardare i fatti rilevanti nel processo e non già la determinazione della loro dimensione giuridica. 5 Л "Con precipuo riguardo al rito del lavoro ne è convincente dimo- strazione positiva l'art. 416 cod. proc. civ., che, appunto con- templando il comportamento del convenuto che intenda resistere al- le pretese avversarie, contestandole in tutto o in parte, lo con- figura come onere di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione>> e lo riferisce espressa- mente ai fatti affermati dall'attore a fondamento della doman- da>>. L'osservazione trova conferma, per quanto riguarda il rito ordina- rio, nel primo comma dell'art. 167, come novellato dall'art. 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, ivi stabilendosi che nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue dife- se prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda>>". fermo restando il comune presupposto della rilevanza limi- tata ai casi di non contestazione di fatti, occorre nondimeno os- servare che tali conseguenze variano in relazione al tipo dei fat- ti di cui trattasi, come suggerisce il testuale tenore delle nor- me, appena citate, istitutive dell'onere suddetto, lette alla luce di rilievi sistematici sulla struttura del processo in cui esse si inseriscono. Invero, non tutti i fatti processualmente rilevanti rinvengono in questo solo denominatore comune anche omogeneità di natura. Occorre, invece, distinguere i fatti costitutivi del diritto, dal- le circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l'esistenza dei 6 Л fatti costitutivi: per riprendere l'esemplificazione di cui sopra, rispetto alla domanda di condanna al pagamento di compensi per la- voro straordinario, fatto costitutivo del diritto è l'avvenuta prestazione oltre i limiti dell'orario normale;
circostanza di me- ro rilievo istruttorio è il comportamento del lavoratore consi- stente nel compiere il percorso casa - luogo di lavoro e viceversa in ore astrattamente coerenti con l'anzidetta prosecuzione della prestazione lavorativa. Posta, dunque, tale distinzione, appare agevole concludere che nei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda>>, dei quali appunto è menzione nelle dette norme, è palesemente riconoscibile il connotato della prima categoria di fatti, potendosi della fun- zione fondante rispetto alla pretesa accreditare esclusivamente i fatti giuridici costitutivi della medesima. Gli artt. 167, primo comma e 416, terzo comma, imponendo al conve- nuto l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini del- la determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolan- ti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. In altri termini, la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in 7 Л positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompati- bile con la negazione del fatto (onde, nell'ambito di operatività di un onere siffatto si rende sostanzialmente inavvertibile, ai fini dell'identificazione dei fatti pacifici>>, la tradizionale differenza - per la quale cfr. da ultima, Cass. 18 luglio 2000, n. 9424 e, fra le altre, Cass. 23 maggio 1995, n. 5643; Id., 2 giugno 1994, n. 5359; Id., 20 maggio 1993, n. 5733; Id., 5 dicembre 1992, n. 12947; Id. 6 marzo 1987, n. 2386 - fra ammissione implicita e non contestazione) e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso, come è già stato posto in luce da altro orientamento espresso dalla Corte sul punto, con sentenza 2 marzo 1995, n. 2415. : Tanto, poi, riesce ad accreditare la non contestazione di tenden- ziale irreversibilità (nei sensi di cui appresso e salve sempre, ovviamente, le condizioni per provvedimenti di rimessione in ter- mini, ai fini dell'ammissibilità di contestazioni rimesse ad atti successivi a quelli introduttivi del giudizio): e ciò in piena coerenza con la struttura del processo che, nel rito del lavoro, è finalizzata a far sì che all'udienza di discussione la causa giun- ga delineata in modo compiuto, quanto ad oggetto e ad esigenze istruttorie, secondo un modello non estraneo, ormai, come nota au- torevole dottrina, neanche al rito ordinario, improntato, dopo la riforma del 1990, a finalità di chiarezza e semplificazione rese palesi dal concatenamento fra la fase diretta alla chiarificazione Л della posizione delle parti e la fase della formulazione delle ri- chieste istruttorie". Richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite, del tutto convincenti per l'autorità della fonte e per il rigore argomenta- tivo che ne caratterizza l'enunciazione, osserva la Corte che nel caso in esame l'Istituto convenuto nulla ha eccepito, per l'intero giudizio di primo grado, in ordine alla sussistenza del nesso cau- sale tra la patologia denunciata e l'ambiente di lavoro e pertanto la contestazione in ordine a tale fatto costitutivo deve conside- rarsi preclusa nel giudizio di secondo grado. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinviox ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispo- sitivo. Detto giudice limiterà la propria indagine al profilo di gravame attinente alla sussistenza della denunciata patologia, risultando preclusa qualsiasi verifica in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra la patologia stessa e l'ambiente di lavoro. Valuterà l'opportunità, in relazione alle critiche formulate dall'Istituto in ordine all'indagine peritale espletata in primo grado, di far luogo ad un rinnovo della consulenza tecnica intesa a verificare la sussistenza e la gravità dell'ipoacusia di cui l'odierno ricorrente si presenta come portatore. Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sul- le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Л 9 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 BELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 La Corte Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Catanzaro. Roma, 12 giugno 2002 lineando Mileo IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Allext you TE CANCELLA CANQuan Jonselle 10