Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/2001, n. 3733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3733 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
IN0 37 33 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S ROMADICASSAZIONE Oggetto fornitura SEZIONE SECONDA CIVILE Mere Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 17446/98 Dott. Gaetano GAROFALO Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA 21332/98 7789 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Cron. Rep. 1246 Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere Dott. NC TROMBETTA - Rel. Consigliere Ud. 10/10/00 - ha pronunciato la seguente SE N TENZA FT2 sul ricorso proposto da: TA NN, quale titolare della cessata Ditta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ARABELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI UFFICIO CCPIE Richiesta copia studio MANCINELLI 65, presso lo studio dell'avvocato NIGRO dal Sig. IL SOL1:24 ORE per diritti L. 6000 AGNELLO MARIO, che la difende, giusta delega in atti;
il11 14MAR 2001IL CANCELLIERE ricorrente
contro
CANCELLERIA NITYA S.A.R.L. in persona del legale rapp.te p.t.; intimata e sul 2° ricorso n° 21332/98 proposto da: NITYA S.A.R.L., in persona del legale rapp.te p.t. 006635 2000 Sig. J.DATWANI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1016 AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COFIE CAVASOLA GIANNETTO, che lo difende unitamente Richiesta copia studio dal Sig. JAVA SOLA all'avvocato CAVASOLA PIETRO, giusta delega in atti;
60230 per diritti L. controricorrente e ricorrente incidentale ir 22 MAG 2001- IL CANCELLIERE
contro
TA NN;
CANCELLERIA intimata avverso la sentenza n. 718/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. NC FT2 TROMBETTA;
udito l'Avvocato Agnello Mario NIGRO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Giannetto CAVASOLA, difensore del resisstente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 4 aprile 1990 la NITYA s.a r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma TA Anna in proprio e quale titolare della cessata ditta AB chiedendo la condanna della medesima al pagamento di L.
5.612.410 quale corrispettivo di una fornitura di capi di abbigliamento eseguita a suo favore. La convenuta, costituitasi, contestava la domanda assumendo che a نیز un ordinativo di 261 capi di fronte di solo gliene erano stati consegnati abbigliamento 141 dei quali un terzo, affetti da vizi e tutti a fine della stagione di vendita. Svolgeva, pertanto, riconvenzionale chiedendo la risoluzionedomanda del contratto oltre al risarcimento danni. Espletata l'istruttoria, il Tribunale con sentenza 22 settembre 1994 accoglieva la domanda attrice e rigettava la riconvenzionale della convenuta condannandola al pagamento delle spese giudiziali. Su impugnazione principale della TA ed incidentale della Società NITYA, la corte di appello di Roma, con sentenza 10 marzo 1998, in parziale riforma, accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta dalla TA, condannando la società appellata al pagamento di 3 L.
1.400.000 oltre interessi, a favore della prima;
confermava la condanna della TA a favore della società, così come pronunciata dal Tribunale compensando per metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e ponendo la restante metà a carico della TA. Afferma la corte, per quanto interessa il presente giudizio che è preclusa alla TA l'azione di risoluzione del contratto di fornitura concernente i 261 capi di abbigliamento ordinati, in quanto la stessa non può restituire alla società FT2 venditrice i 141 capi consegnati, perché in gran parte rivenduti a terzi ed ormai usurati. Di conseguenza vanno decise le rispettive domande di pagamento e di risarcimento danni da inadempimento. inammissibile la prova richiesta inDichiarata appello dalla TA, perché non articolata in capitoli separati e e, perchéspecifici, inconcludente, sia in quanto la conferma dei specifica delle merci documenti concernenti la cedute dalla TA assieme con l'azienda, non consentirebbe di accertare, per la genericità delle indicazioni, che fra di esse erano compresi i capi della fornitura, rimasti invenduti;
sia perché il fatto che detti capi siano rimasti invenduti non proverebbe l'esistenza dei "falli" lamentati, falli, peraltro, che, secondo il rappresentante di commercio che ha raccolto l'ordine, non costituirebbero vizi, ma caratteristiche della tessitura a mano, non reclamabili come da nota in calce alla copia commissione 4.9.88; la corte territoriale, afferma, quindi, dovuto da parte della TA il pagamento di L.5.612.410, come dalla sentenza del tribunale, quale corrispettivo dei 141 capi di abbigliamento consegnati;
e fondata l'azione di risarcimento danni spiegata dalla FT TA, relativamente al mancato completamento della fornitura, non giustificato dal ritardo nel pagamento della merce consegnata, non rilevante e non invocato ex art. 1460 c. civ., ma dovuto a soggettiva impossibilità di adempiere che comporta l'obbligo di risarcimento del danno. Afferma, infine, la corte che, non essendo stata fornita la prova precisa del danno, cosa praticamente impossibile, 10 stesso può essere equitativamente stimato in ragione del 20% del valore della merce non consegnata e ciò sul presupposto che, come sono stati venduti i capi consegnati, così lo sarebbero stati anche quelli realizzandosi un ragionevole non consegnati, guadagno. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione la TA alla quale resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato la società NITYA, delche preliminarmente rileva l'inammissibilità ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa, nonché per l'incensurabilità in Cassazione dei giudizi di fatto espressi dal giudice di merito e contestati dalla ricorrente. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE H FT2 Deduce la ricorrente principale a motivo di impugnazione l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, per avere la Corte d'appello erroneamente: a) ritenuto preclusa l'azione di risoluzione del contratto di fornitura concernente l'intero numero di capi di abbigliamento ordinati (n.261) per non essere più possibile la restituzione dei 141 capi consegnati perché venduti а terzi о usurati, nonostante la restituzione potesse avvenire per equivalente;
b) liquidato il danno а favore della TA solo sul mancato completamento della fornitura e non sull'intero ammontare della merce ordinata, omettendo di considerare il danno per la ritardata consegna e per i vizi della merce elementi che determinarono la ricorrente, al fine di limitare i danni, a vendere (al 50% del loro valore) lasottocosto merce consegnata, rimanendo, nonostante ciò, invenduti 61 capi, ceduti poi, con lo sconto del 57%, ai cessionari dell'azienda; c) non ammesso la prova richiesta dalla TA in appello, definita inammissibile ed inconcludente, nonostante attraverso la produzione dell'atto di cessione d'azienda fossero individuabili i 61 capi rimasti FT2 invenduti e con il capitolo di prova articolato gli acquirenti dell'azienda indicati come testi fossero in grado di confermare che fra le merci acquistate con l'azienda, figuravano i 61 capi della società venditrice rimasti invenduti;
d) fatto riferimento alla prova dichiarata inammissibile per affermare che la circostanza della mancata vendita della merce non dimostrava l'esistenza dei "falli" lamentati, esclusi come vizi dal rappresentante di commercio che aveva ricevuto l'ordine (teste interessato) nonché dalla nota in calce alla copia commissione, ignorando quindi la testimonianza della EL, teste indifferente che aveva parlato di falli consistenti in fili tirati, vizi non assimilabili a quelli di cui alla su indicata nota, clausola peraltro priva di valore contrattuale perché ambigua ed indicativa della mala fede della venditrice;
e) stimato equitativamente il del mancato risarcimento guadagno in ragione del 20% del valore della merce non consegnata, senza tener conto del ricarico medio del 100% che si applica nella vendita al dettaglio, come attestato dai documenti prodotti e non contestati, ricarico che avrebbe consentito di considerare equo un mancato guadagno pari all'80% FTz del valore della merce;
f) fatto ricorso alla liquidazione equitativa senza indicarne le ragioni. la società NITYA a r.l., a motivo diDeduce ricorso incidentale condizionato, l'erronea affermazione della corte d'appello secondo cui il mancato completamento della fornitura sarebbe stato imputabile alla semplice impossibilità di adempiere della società venditrice, non essendo rilevante il ritardo nel pagamento e non essendo stata sollevata l'eccezione di inadempimento, omettendo, quindi, di valutare: A) che il pagamento era stato pattuito a gg. emissione fattura, mediante tratte 60 autorizzate%;B che le tratte erano state respinte ed il Tribunale, nell'ottica dell'azione di inadempimento, aveva ritenuto giustificato il 8 mancato completamento della fornitura;
B) che, con lettera anteriore al 25.1.89, la società venditrice aveva comunicato di dover stralciare dall'ordine 72 capi di lino, senza che il fatto venisse contestato dalla TA, per cui la fornitura eseguita con tre effettuate nei termini previsti, fuconsegne sospesa solo dopo il mancato pagamento delle tratte autorizzate. Deduce ancora, in via gradata, la società venditrice che la sentenza va corretta FT2 nell'indicazione del numero dei capi non consegnati pari, operato lo stralcio dei capi di lino, a n.48 unità e non n.121 unità, come indicato in sentenza. principale ed incidentale vannoI ricorsi riuniti ex art. 335 c.p.c. perché proposti avverso la stessa sentenza. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla SOC. NITYA a r.1., per violazione dell'art. 366 n. 3 la ricorrente, contrariamente c.p.c. avendo all'assunto di controparte, sufficientemente esposto nella parte introduttiva del ricorso i punti essenziali della controversia oggetto di giudizio, con l'indicazione delle domande proposte e delle eccezioni sollevate dalle parti, dando 9 conto dell'iter processuale svolto in entrambi i pregressi gradi del giudizio di merito, consentendo, in tal modo, anche attraverso l'esame del contenuto del motivo di impugnazione, di aver piena cognizione delle contrastanti posizioni delle parti. Il ricorso principale è infondato. In ordine al profilo sub A) del motivo di impugnazione dedotto, infatti, non merita censura la preclusione all'esercizio dell'azione di d'appello in Fπ risoluzione affermata dalla corte quanto, giusta il disposto del 3° comma dell'art. l'avvenuta alienazione della maggior 1492 c. civ., parte dei capi consegnati e lo stato di usura dei rimanenti (capi) con conseguente impossibilità di restituire sia i primi, non più disponibili perché di terzi, sia i secondi perché in mani implicitamente ritenuti non più commerciabili e, quindi, parificati ai beni periti per colpa dell'acquirente, non consentono al compratore di ma solo di chiedere esperire l'azione redibitoria, la riduzione del prezzo. Quanto al profilo sub b) dello stesso motivo, non merita alcuna censura l'accoglimento della domanda di danni effettuato dalla corte d'appello, 10 limitatamente al mancato completamento della fornitura. Infatti, con riferimento alla merce consegnata l'inadempimento dedotto per il ritardo nella consegna e della cui omessa considerazione si lamenta il ricorrente, è stato ritenuto insussistente dalla corte per l'irrilevanza del ritardo lamentato;
come, allo stesso modo, è stato ritenuto insussistente l'inadempimento con ai vizi dedotti, qualificati dalla riferimento caratteristiche della tessitura a mano corte come FT2 delle quali l'acquirente era consapevole, come da nota in calce alla copia commissione del 4.9.88. Nessun vizio di motivazione può essere imputato alla corte d'appello in relazione ai profili sub C) e sub D) del motivo di ricorso in esame, in quanto, con riferimento alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta, la duplice motivazione espressa nella sentenza impugnata: quella della inammissibilità dal punto di vista processuale separati e (perché non articolata in capitoli sostanziale specifici), e dal punto di vista (perché ritenuta inconcludente), non solo corretta sul piano dell'osservanza delle regole processuali (punto, peraltro, non impugnato in questa sede), ma è del tutto coerente e logica con 11 la ritenuta (dalla corte di merito) inesistenza dei vizi, a comprovare i quali nulla potrebbe aggiungere l'accertamento che un certo numero di capi è rimasto invenduto. Quanto, poi, al mancato rilievo che la corte avrebbe dato alla testimonianza della EL, la censura è inammissibile attenendo alla valutazione delle prove riservata al giudice di merito. Quanto, infine, ai profili sub E) e sub F) del impugnazione deve ritenersi del tuttomotivo di FT₂ corretto il ricorso alla valutazione equitativa del danno, e ciò proprio in considerazione della impossibilità, evidenziata dalla corte d'appello, o notevole difficoltà di determinare il preciso ammontare del danno, trattandosi di valutare il mancato guadagno di una attività commerciale il cui successo è subordinato al verificarsi di una serie di elementi di fatto non del tutto governabili. In ordine, poi, alla scelta in concreto del criterio in base al quale operare la valutazione equitativa, criterio nella specie individuato nel parificare il mancato guadagno al 20% del valore della merce, trattasi di valutazione di fatto insindacabile in questa sede. Al rigetto del ricorso principale segue 12 l'assorbimento di quello incidentale, condizionato all'accoglimento del primo. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le FT parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2000. NC RO est. I Ставаш спитай мел IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Lelocico DEPOSITATO IN CANCELLIER 14 MAR. 2001 Roma IL CANCELL UFFICIO DELLE ENDINGE YA? 1006 al n.din 17918 330200 ( Trecento trentan 80000 gen p. (Disso 330000 Il Responezbite (Dr. M I O D R O I C I F F U 13