CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21687 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2025 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Messina, quale giudice di appello, con sentenza del 18/12/2024, ha confermato la sentenza del Giudice di pace della stessa città del 23/06/2025, con la quale AL US è stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto in rubrica (art. 639 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, AL US, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21687 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: UT UR IA Data Udienza: 19/05/2026 2 2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 639 cod. pen. per erronea qualificazione del fatto, non essendo stata superata la soglia minima di offensività, atteso che il Giudice di pace aveva richiamato come elemento risolutivo la asserita ricorrenza di una pluralità di comportamenti, mentre oggetto della contestazione era stata la sola condotta riferita allo zerbino della persona offesa. 2.2. Violazione di legge e di norme processuali in relazione agli art. 189, 191 cod. proc. pen. e 14 Cost.; il giudizio di responsabilità si è basato unicamente sulla prova video che è inutilizzabile, attesa tra l’altro la definizione da parte del giudice del pianerottolo come luogo esposto al pubblico in modo apodittico;
nessuna perizia e verifica tecnica è stata realizzata su tale video ripresa, in assenza di qualsiasi garanzia quanto alla catena di custodia;
2.3. Vizio della motivazione in ogni sua forma;
è mancato un effettivo vaglio critico ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. e il giudice, attesa la provenienza della video ripresa, avrebbe dovuto motivare in modo rafforzato. 2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione per mancata declaratoria di improcedibilità per tardività della querela;
manca qualsiasi certezza sull’epoca del fatto, la persona offesa aveva denunciato non nella immediatezza, la video ripresa riportava una data erronea, la Polizia giudiziaria non aveva potuto accertare nulla nella immediatezza. 2.5. Violazione di legge per assoluta genericità della condanna al risarcimento dei danni, in mancanza di qualsiasi principio di prova sul punto. 2.6. La difesa ha articolato considerazioni in ordine alla ammissibilità dei motivi articolati, rilevando come le censure proposte in ordine alla assoluta assenza della motivazione dovevano essere considerate ammissibili perché rientranti nella censura di cui all’art. 606, lett, c) cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. La difesa ha depositato memorie conclusive e note di replica alle conclusioni del Procuratore generale. 3 5. La difesa di parte civile ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con allegata nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati. 2. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, perché tutti incentrati sulla contestazione del ragionamento logico argomentativo che ha caratterizzato la valutazione dei giudici di merito quanto alla affermazione di responsabilità e alle risultanze dibattimentali che hanno condotto alla decisione conforme in tal senso nei due gradi di giudizio. 3. I motivi non sono consentiti, non solo in quanto totalmente reiterativi nei loro contenuti delle argomentazioni già proposte con il primo motivo di appello, ma anche perché generici ed aspecifici in mancanza di confronto con la articolata e logica motivazione del Tribunale, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito ritenuta più convincente, non consentita in questa sede. Il convincimento e le argomentazioni del Tribunale, fusi con quelli del primo giudice, danno vita, complessivamente, ad una motivazione composita e dotata di quella particolare capacità accertativa racchiusa dallo schema della cd. doppia pronuncia conforme (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217-02; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, [...], Rv. 272018-01). Il Tribunale ha correttamente individuato portata e offensività della condotta ascritta al ricorrente secondo i principi costantemente affermati da questa Corte nel distinguere la condotta di danneggiamento da quella di imbrattamento (Sez. 2, n. 37876 del 06/10/2020, [...], Rv. 280467-01; Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, De Bernardinis, Rv. 262220-01) ed ha richiamato, in modo del tutto esente da manifesta illogicità, con motivazione argomentata che certamente non si può ritenere apparente, come elemento di prova non solo le dichiarazioni della persona offesa, confermate dalla teste Pistone, ma anche le video 4 riprese delle telecamere di sorveglianza installate dalla persona offesa con inquadratura rivolta verso il pianerottolo. La difesa ha sostenuto anche in questa sede la inutilizzabilità delle predette videoriprese, ma non ha sul punto articolato la necessaria prova di resistenza, con conseguente inammissibilità sul punto del ricorso per aspecificità. Questa Corte ha in tal senso affermato, con principio che qui si intende ribadire, che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [...], Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218–01) come specificamente evidenziato anche dal Tribunale (pag. 3). I giudici di merito nel ritenere la piena utilizzabilità delle videoriprese e la portata documentale delle stesse, in aggiunta alle prove testimoniali hanno, dunque, correttamente considerato che deve escludersi che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli siano "luoghi di privata dimora" cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese, trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti (Sez. 6, n. 5253 del 13/11/2019, Magliacano, Rv. 278342-01; Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017, Tinervia, Rv. 270679-01 ed anche in fattispecie parzialmente diverse Sez. 2, n.33580 del 06707/2023, Santagata, Rv. 285126, Sez. 5, n. 9133 del 14/01/2026, [...], Rv. 289528-01). Le argomentazioni che precedono evidenziano la manifesta infondatezza delle argomentazioni spese dalla difesa anche con il sesto motivo di ricorso atteso che, contrariamente a quanto ivi argomentato, si tende ad introdurre, seppure sulla base della evocazione di un diverso vizio, proprio un vizio della motivazione, che è presente, logica e del tutto esente da violazioni di legge. 4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso non sono consentiti in quanto del tutto nuovi e non devoluti in alcun modo dinnanzi al Tribunale e del tutto generici ed aspecifici nella loro formulazione in questa sede, non avendo la parte ricorrente allegato alcun elemento risolutivo, a portata oggettiva, di immediata percepibilità a sostegno delle proprie argomentazioni. In tal senso è bene ricordare che l’onere di provare l’intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché anche in caso di incertezza la questione posta deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003, [...], Rv. 226327-01). È, dunque, onere dell’imputato farsi carico di indicare al giudice elementi e circostanze tendenti a dimostrare inequivocabilmente la tardività della querela (Sez. 5, n. 21/02/2006, [...], Rv. 234498-01). La parte ricorrente ha proposto sul punto un motivo del tutto aspecifico e mai devoluto dinnanzi al giudice di appello. Così come del tutto generico ed aspecifico si deve ritenere il motivo in ordine alla assoluta genericità della condanna al risarcimento del danno, condanna generica basata sull’accertamento della condotta ascritta in assenza di aporie o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, [...], Rv. 288231-01). 5. In conclusione, nella aggiungendo le note conclusive e di replica, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile VE ER che devono essere liquidate, in considerazione della nota spese depositata, in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile VE ER che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 19/05/2026 La Cons. est. Il Presidente IA UT UR ANGELO CAPUTO
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Messina, quale giudice di appello, con sentenza del 18/12/2024, ha confermato la sentenza del Giudice di pace della stessa città del 23/06/2025, con la quale AL US è stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto in rubrica (art. 639 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, AL US, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21687 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: UT UR IA Data Udienza: 19/05/2026 2 2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 639 cod. pen. per erronea qualificazione del fatto, non essendo stata superata la soglia minima di offensività, atteso che il Giudice di pace aveva richiamato come elemento risolutivo la asserita ricorrenza di una pluralità di comportamenti, mentre oggetto della contestazione era stata la sola condotta riferita allo zerbino della persona offesa. 2.2. Violazione di legge e di norme processuali in relazione agli art. 189, 191 cod. proc. pen. e 14 Cost.; il giudizio di responsabilità si è basato unicamente sulla prova video che è inutilizzabile, attesa tra l’altro la definizione da parte del giudice del pianerottolo come luogo esposto al pubblico in modo apodittico;
nessuna perizia e verifica tecnica è stata realizzata su tale video ripresa, in assenza di qualsiasi garanzia quanto alla catena di custodia;
2.3. Vizio della motivazione in ogni sua forma;
è mancato un effettivo vaglio critico ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. e il giudice, attesa la provenienza della video ripresa, avrebbe dovuto motivare in modo rafforzato. 2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione per mancata declaratoria di improcedibilità per tardività della querela;
manca qualsiasi certezza sull’epoca del fatto, la persona offesa aveva denunciato non nella immediatezza, la video ripresa riportava una data erronea, la Polizia giudiziaria non aveva potuto accertare nulla nella immediatezza. 2.5. Violazione di legge per assoluta genericità della condanna al risarcimento dei danni, in mancanza di qualsiasi principio di prova sul punto. 2.6. La difesa ha articolato considerazioni in ordine alla ammissibilità dei motivi articolati, rilevando come le censure proposte in ordine alla assoluta assenza della motivazione dovevano essere considerate ammissibili perché rientranti nella censura di cui all’art. 606, lett, c) cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. La difesa ha depositato memorie conclusive e note di replica alle conclusioni del Procuratore generale. 3 5. La difesa di parte civile ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con allegata nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati. 2. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, perché tutti incentrati sulla contestazione del ragionamento logico argomentativo che ha caratterizzato la valutazione dei giudici di merito quanto alla affermazione di responsabilità e alle risultanze dibattimentali che hanno condotto alla decisione conforme in tal senso nei due gradi di giudizio. 3. I motivi non sono consentiti, non solo in quanto totalmente reiterativi nei loro contenuti delle argomentazioni già proposte con il primo motivo di appello, ma anche perché generici ed aspecifici in mancanza di confronto con la articolata e logica motivazione del Tribunale, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito ritenuta più convincente, non consentita in questa sede. Il convincimento e le argomentazioni del Tribunale, fusi con quelli del primo giudice, danno vita, complessivamente, ad una motivazione composita e dotata di quella particolare capacità accertativa racchiusa dallo schema della cd. doppia pronuncia conforme (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217-02; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, [...], Rv. 272018-01). Il Tribunale ha correttamente individuato portata e offensività della condotta ascritta al ricorrente secondo i principi costantemente affermati da questa Corte nel distinguere la condotta di danneggiamento da quella di imbrattamento (Sez. 2, n. 37876 del 06/10/2020, [...], Rv. 280467-01; Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, De Bernardinis, Rv. 262220-01) ed ha richiamato, in modo del tutto esente da manifesta illogicità, con motivazione argomentata che certamente non si può ritenere apparente, come elemento di prova non solo le dichiarazioni della persona offesa, confermate dalla teste Pistone, ma anche le video 4 riprese delle telecamere di sorveglianza installate dalla persona offesa con inquadratura rivolta verso il pianerottolo. La difesa ha sostenuto anche in questa sede la inutilizzabilità delle predette videoriprese, ma non ha sul punto articolato la necessaria prova di resistenza, con conseguente inammissibilità sul punto del ricorso per aspecificità. Questa Corte ha in tal senso affermato, con principio che qui si intende ribadire, che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [...], Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218–01) come specificamente evidenziato anche dal Tribunale (pag. 3). I giudici di merito nel ritenere la piena utilizzabilità delle videoriprese e la portata documentale delle stesse, in aggiunta alle prove testimoniali hanno, dunque, correttamente considerato che deve escludersi che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli siano "luoghi di privata dimora" cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese, trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti (Sez. 6, n. 5253 del 13/11/2019, Magliacano, Rv. 278342-01; Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017, Tinervia, Rv. 270679-01 ed anche in fattispecie parzialmente diverse Sez. 2, n.33580 del 06707/2023, Santagata, Rv. 285126, Sez. 5, n. 9133 del 14/01/2026, [...], Rv. 289528-01). Le argomentazioni che precedono evidenziano la manifesta infondatezza delle argomentazioni spese dalla difesa anche con il sesto motivo di ricorso atteso che, contrariamente a quanto ivi argomentato, si tende ad introdurre, seppure sulla base della evocazione di un diverso vizio, proprio un vizio della motivazione, che è presente, logica e del tutto esente da violazioni di legge. 4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso non sono consentiti in quanto del tutto nuovi e non devoluti in alcun modo dinnanzi al Tribunale e del tutto generici ed aspecifici nella loro formulazione in questa sede, non avendo la parte ricorrente allegato alcun elemento risolutivo, a portata oggettiva, di immediata percepibilità a sostegno delle proprie argomentazioni. In tal senso è bene ricordare che l’onere di provare l’intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché anche in caso di incertezza la questione posta deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003, [...], Rv. 226327-01). È, dunque, onere dell’imputato farsi carico di indicare al giudice elementi e circostanze tendenti a dimostrare inequivocabilmente la tardività della querela (Sez. 5, n. 21/02/2006, [...], Rv. 234498-01). La parte ricorrente ha proposto sul punto un motivo del tutto aspecifico e mai devoluto dinnanzi al giudice di appello. Così come del tutto generico ed aspecifico si deve ritenere il motivo in ordine alla assoluta genericità della condanna al risarcimento del danno, condanna generica basata sull’accertamento della condotta ascritta in assenza di aporie o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, [...], Rv. 288231-01). 5. In conclusione, nella aggiungendo le note conclusive e di replica, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile VE ER che devono essere liquidate, in considerazione della nota spese depositata, in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile VE ER che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 19/05/2026 La Cons. est. Il Presidente IA UT UR ANGELO CAPUTO