Sentenza 14 dicembre 2000
Massime • 1
La misura cautelare della chiusura del pubblico esercizio adottata nel corso di un procedimento per il reato di agevolazione colposa dell'uso di sostanze stupefacenti, realizzando l'anticipata applicazione dell'omologa pena accessoria, va annoverata tra le misure interdittive, con la conseguenza che, ad essa applicandosi il procedimento di cui agli art. 291 e ss. cod. proc. pen., deve essere disposta dal Giudice,- "autorità giudiziaria procedente" individuata dall'art. 79 d.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti - su richiesta del P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2000, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI SANSONE Presidente del 14/12/2000
Dott. G.GIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
Dott. TITO GARRIBBA Consigliere N. 4772
Dott. STEFANO MONACI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO Consigliere N. 1426/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia AVVERSOl'ordinanza emessa l'11 dicembre 1999 dal Tribunale di Brescia nei confronti di SA RI;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dr. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dr. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Carlo Motta Masini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con ordinanza dell'11 dicembre 1999 il Tribunale di Brescia, adito quale giudice d'appello a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., annullava per difetto di competenza funzionale il provvedimento con cui il pubblico ministero aveva ordinato ai sensi dell'art. 79 comma 5 d.P.R. 1990 n. 309, la chiusura della discoteca "Number One" gestita da SA RI, indagato per il delitto di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti.
Osservava il tribunale che l'ordine di chiusura del pubblico esercizio, adibito a luogo di convegno di persone dedite all'uso di stupefacenti, avendo natura di misura cautelare interdittiva, poteva essere adottato soltanto dal giudice, e non anche dal pubblico ministero.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il pubblico ministero, il quale denuncia:
- mancanza di motivazione in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione avverso il provvedimento emesso dal suo ufficio;
- erronea applicazione della legge penale, perché l'espressione "autorità giudiziaria procedente", con cui l'art. 79 comma 5 d.P.R. 1990 n. 309 designa l'organo competente ad emettere il provvedimento de quo, comprende, nell'attuale accezione processuale penale, sia il pubblico ministero che il giudice (v. artt. 143 comma 2 e 309 comma 5 cod. proc. pen. e 65 comma 3 disp. att. cod. proc. pen.).
p.
2. Il ricorso è infondato.
Il giudice a quo, seguendo un criterio interpretativo della norma giuridica metodologicamente corretto, dapprima ha definito la natura giuridica del provvedimento previsto dall'art. 79 comma 5 cit. e, poi, stabilito che trattasi di una misura cautelare interdittiva, ha coerentemente applicato la relativa disciplina in tema di competenza e di impugnazione, pervenendo ad una decisione pienamente condivisibile.
Invero non può dubitarsi che il provvedimento in questione sia da collocare tra le misure interdittive.
L'art. 79 comma 4 d.P.R. 1990 n. 309, nello stabilire che la condanna per il reato di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti delineato dal primo comma, "qualora si tratti di pubblici esercizi, importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni", commina una pena accessoria.
Il quinto comma dell'anzidetto art. 79, nell'attribuire "all'autorità giudiziaria procedente" il potere di chiudere il pubblico esercizio, delinea una misura da adottarsi in corso di procedimento, al fine di prevenire il periculum libertatis connesso all'attesa della pronuncia definitiva. E tale misura cautelare, realizzando l'anticipata applicazione dell'omologa pena accessoria, va senz'altro annoverata tra le misure interdittive, le quali, nell'attuale ordinamento processuale, hanno sostituito l'istituto dell'applicazione provvisoria delle pene accessorie (v. art. 217 comma 2 disp. att. cod. proc. pen.).
Per l'esattezza, la misura de qua, inibendo temporaneamente l'esercizio dell'attività imprenditoriale che ha reso possibile la commissione del reato e che, secondo un concreto giudizio prognostico, potrebbe agevolarne la reiterazione, rientra nel paradigma della misura interdittiva prevista dall'art. 290 cod. proc. pen., il quale tipologicamente richiama e raggruppa le pene accessorie distintamente regolate dagli artt. 30, 32 bis, 35 e 35 bis cod. pen. Dalla definizione della misura cautelare de qua nei termini suesposti consegue che, alla fattispecie concreta, devono applicarsi gli artt. 291 segg. cod. proc. pen., che dettano in via generale la disciplina sul procedimento applicativo e sulle impugnazioni delle misure cautelari personali - nel cui genus rientrano quelle interdittive - stabilendo, per quanto interessa il presente caso:
- che "le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda" (v. art. 291 comma 1 cod. proc. pen.);
- che il provvedimento che dispone la misura interdittiva è impugnabile con l'appello avanti al tribunale della libertà (v. art.310 cod. proc. pen.).
Pertanto "l'autorità giudiziaria procedente", cui l'art. 79 comma 5 d.P.R. 1990 n. 309 conferisce il potere di ordinare la temporanea chiusura del pubblico esercizio, va individuata nel giudice, e non anche nel pubblico ministero, il quale ultimo, invece, in subiecta materia, ha soltanto la facoltà di requirere, ossia di chiedere che il giudice, nell'esercizio del potere cautelare di sua esclusiva competenza, disponga la chiusura del locale e, nel caso che la richiesta sia respinta, di impugnare il provvedimento di rigetto. Ne deriva che l'ordinanza impugnata, affermando la competenza del Tribunale della libertà a decidere sull'impugnazione proposta dall'indagato e annullando il provvedimento illegittimamente adottato dal pubblico ministero, ha correttamente applicato le norme di legge. Il ricorso deve dunque essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2001