CASS
Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2023, n. 41868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41868 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: 11,I .A": Ste-A-0 (DIAgritvl 'f2- (VIC›<-1 "?5<- RE ZI NA nato a [...]( ETIOPIA) il 16/08/1980 avverso l'ordinanza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG e la memoria depositata dalla difesa della EB Penale Sent. Sez. 4 Num. 41868 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 27/09/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da FOrtuna EB Gebreegziabher in relazione alla sofferta misura della custodia in carcere applicata dal 21/07/2016 al 23/08/2018 in forza dell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma del 7/07/2016 (poi confermata dal GIP presso il Tribunale di Palermo con ordinanza del 21/07/2016), misura poi sostituita dal 23/08/2018 al 14/01/2020 con quella degli arresti domiciliari, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt.416 cod.pen. e 4, 1.146/2006 e dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 12, comma 3, lett. a), b), c), d) ed e), comma 3-bis, comma 3-ter, lettb), d.lgs. 286/1998 e 4, 1.146/2006 e artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 5, comma 3, d.lgs. n.153/1997, in relazione all'art.15, comma 1, lett.c), 1.52/1996, 3, d.lgs. n.347/1999, 132 d.lgs. n.385/1993 in relazione all'art.106, del d.lgs. n.385/1993 e 4 d.lgs. n.146/2006; imputazione rispetto alla quale, dopo la condanna pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Palermo, era stata assolta il 14/01/2020 dalla Corte d'assise d'appello per non aver commesso il fatto, con pronuncia divenuta definitiva il 14/07/2020. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che - dopo la pronuncia di condanna emessa dal GUP sulla base delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dal coimputato TT WE DI, marito della ricorrente - la Corte d'assise d'appello aveva rilevato come lo stesso coimputato avesse escluso il diretto coinvolgimento della moglie nelle attività illecite e che la stessa non era mai stata menzionata nelle intercettazioni in atti;
ha quindi ritenuto che non potesse essere ravvisato nella condotta dell'imputata alcun profilo di dolo o di colpa grave, atteso che la stessa aveva altresì fornito precise indicazioni in ordine al significato delle intercettazioni che la vedevano coinvolta, sostenendo di avere collaborato con il marito solo per attività lecite. Ha osservato che, nel caso concreto, gli elementi accertati nel giudizio di cognizione dovevano ritenersi idonei a perfezionare una fattispecie di colpa lieve, suscettibile di determinare una riduzione dell'indennizzo nella misura del 20%; ha quindi liquidato, sulla base del parametro aritmetico, C 235,82 per ogni giorno di custodia in carcere ed C 117,91 per ogni giorno trascorso agli arresti domiciliari, aumentando la somma così ottenuta sulla base dei parametri rappresentati dalla gravità delle imputazioni ascritte e dei danni non patrimoniali derivanti dalla prolungata detenzione, liquidando una 2 somma superiore al parametro aritmetico e fissandola in € 200.000,00 complessivi. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e della Finanze, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - il vizio di motivazione sull'assenza della causa ostativa;
in particolare, ha dedotto che la motivazione doveva considerarsi contraddittoria nella parte in cui aveva valutato l'insussistenza della causa ostativa con solo riferimento al comportamento tenuto dalla ricorrente nel corso del procedimento senza tenere conto dei comportamenti antecedenti;
quali, in particolare le circostanze in base alle quali: a) la ricorrente gestiva le pratiche del marito presso il negozio sito in Roma, ricevendo ingenti somme di denaro e, dunque, svolgendo attività di broker senza alcuna autorizzazione;
b) i pagamenti venivano effettuati senza controllo sui tassi di cambio, il che poteva indurre a ritenere sussistente l'ottenimento di profitti illeciti;
c) tale raccolta di risparmio era da considerare abusiva in quanto effettuata in assenza di qualsiasi controllo;
d) dalle telefonate intercettate emergeva come ben conosciuta la finalità di alcuni pagamenti, cioè di pagare la partenza di cittadini eritrei per l'Italia e il fatto che il negozio svolgesse attività di compravendita in oro senza autorizzazione;
ha quindi dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare globalmente e unitariamente il comportamento tenuto dalla ricorrente, con specifico riferimento a quello di carattere extraprocessuale e da porre in rapporto causale con l'applicazione delle misure inframurarie. Con il secondo motivo ha dedotto un errore di diritto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.d), cod.proc.pen. - in punto di ricorrenza di cause ostative al riconoscimento dell'indennizzo; ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso l'esame delle condotte extraprocessuali tenute dalla ricorrente in violazione del principio in base alla quale le stesse dovevano essere valutate anche d'ufficio. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso è fondato. 3 2. I due motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, attenendo entrambi alla congruità della motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave in capo alla parte ricorrente. Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/201.0, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, Garcia De Medina, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se 4 queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739). Dal punto di vista processuale, deve altresì evidenziarsi che l'assenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, costituendo condizione dell'azione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, Mogaadi, Rv. 280543). 4. Va quindi rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale - pur avendo dato atto nel corpo della motivazione del comportamento processuale tenuto dalla parte istante (rilevando come fosse emerso dagli elementi probatori che «la EB risultava aver collaborato con il marito YA RE ON nell'attività di intermediazione finanziaria denominata hawala») ha poi del tutto omesso di motivare in ordine al comportamento medesimo e alla sua eventuale corrispondenza sinergica con la detenzione subìta. Pertanto, risultano ravvisabili i denunciati vizi di omissione e di contraddittorietà motivazionale, non avendo la Corte compiutamente esaminato tutti i profili astrattamente idonei a concretizzare il dolo o la colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo e la cui presenza e consistenza sono, come detto, esaminabili d'ufficio in quanto la loro assenza è condizione dell'azione regolata dall'art.314 cod.proc.pen.; rilevando altresì che, in sede di quantificazione dell'indennizzo, la Corte ha ritenuto di dover applicare una riduzione del 20°h della misura del medesimo in considerazione della presenza di una colpa lieve, senza peraltro specificare se la stessa fosse ascrivibile a un comportamento processuale ovvero extra processuale. 5 5. L'ordinanza impugnata, dunque, presenta una motivazione illogica e non in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di legittimità; il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che vorrà dare adeguatamente conto dell'eventuale incidenza causale del comportamento extraprocessuale della ricorrente sulla detenzione subita. Al giudice del rinvio va altresì rimessa la regolamentazione delle spese in ordine al rapporto processuale con il Ministero costituito, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Palermo cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 27 settembre 2023 Il Presidente
lette le conclusioni del PG e la memoria depositata dalla difesa della EB Penale Sent. Sez. 4 Num. 41868 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 27/09/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da FOrtuna EB Gebreegziabher in relazione alla sofferta misura della custodia in carcere applicata dal 21/07/2016 al 23/08/2018 in forza dell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma del 7/07/2016 (poi confermata dal GIP presso il Tribunale di Palermo con ordinanza del 21/07/2016), misura poi sostituita dal 23/08/2018 al 14/01/2020 con quella degli arresti domiciliari, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt.416 cod.pen. e 4, 1.146/2006 e dagli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 12, comma 3, lett. a), b), c), d) ed e), comma 3-bis, comma 3-ter, lettb), d.lgs. 286/1998 e 4, 1.146/2006 e artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 5, comma 3, d.lgs. n.153/1997, in relazione all'art.15, comma 1, lett.c), 1.52/1996, 3, d.lgs. n.347/1999, 132 d.lgs. n.385/1993 in relazione all'art.106, del d.lgs. n.385/1993 e 4 d.lgs. n.146/2006; imputazione rispetto alla quale, dopo la condanna pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Palermo, era stata assolta il 14/01/2020 dalla Corte d'assise d'appello per non aver commesso il fatto, con pronuncia divenuta definitiva il 14/07/2020. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che - dopo la pronuncia di condanna emessa dal GUP sulla base delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dal coimputato TT WE DI, marito della ricorrente - la Corte d'assise d'appello aveva rilevato come lo stesso coimputato avesse escluso il diretto coinvolgimento della moglie nelle attività illecite e che la stessa non era mai stata menzionata nelle intercettazioni in atti;
ha quindi ritenuto che non potesse essere ravvisato nella condotta dell'imputata alcun profilo di dolo o di colpa grave, atteso che la stessa aveva altresì fornito precise indicazioni in ordine al significato delle intercettazioni che la vedevano coinvolta, sostenendo di avere collaborato con il marito solo per attività lecite. Ha osservato che, nel caso concreto, gli elementi accertati nel giudizio di cognizione dovevano ritenersi idonei a perfezionare una fattispecie di colpa lieve, suscettibile di determinare una riduzione dell'indennizzo nella misura del 20%; ha quindi liquidato, sulla base del parametro aritmetico, C 235,82 per ogni giorno di custodia in carcere ed C 117,91 per ogni giorno trascorso agli arresti domiciliari, aumentando la somma così ottenuta sulla base dei parametri rappresentati dalla gravità delle imputazioni ascritte e dei danni non patrimoniali derivanti dalla prolungata detenzione, liquidando una 2 somma superiore al parametro aritmetico e fissandola in € 200.000,00 complessivi. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e della Finanze, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - il vizio di motivazione sull'assenza della causa ostativa;
in particolare, ha dedotto che la motivazione doveva considerarsi contraddittoria nella parte in cui aveva valutato l'insussistenza della causa ostativa con solo riferimento al comportamento tenuto dalla ricorrente nel corso del procedimento senza tenere conto dei comportamenti antecedenti;
quali, in particolare le circostanze in base alle quali: a) la ricorrente gestiva le pratiche del marito presso il negozio sito in Roma, ricevendo ingenti somme di denaro e, dunque, svolgendo attività di broker senza alcuna autorizzazione;
b) i pagamenti venivano effettuati senza controllo sui tassi di cambio, il che poteva indurre a ritenere sussistente l'ottenimento di profitti illeciti;
c) tale raccolta di risparmio era da considerare abusiva in quanto effettuata in assenza di qualsiasi controllo;
d) dalle telefonate intercettate emergeva come ben conosciuta la finalità di alcuni pagamenti, cioè di pagare la partenza di cittadini eritrei per l'Italia e il fatto che il negozio svolgesse attività di compravendita in oro senza autorizzazione;
ha quindi dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare globalmente e unitariamente il comportamento tenuto dalla ricorrente, con specifico riferimento a quello di carattere extraprocessuale e da porre in rapporto causale con l'applicazione delle misure inframurarie. Con il secondo motivo ha dedotto un errore di diritto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.d), cod.proc.pen. - in punto di ricorrenza di cause ostative al riconoscimento dell'indennizzo; ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso l'esame delle condotte extraprocessuali tenute dalla ricorrente in violazione del principio in base alla quale le stesse dovevano essere valutate anche d'ufficio. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso è fondato. 3 2. I due motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, attenendo entrambi alla congruità della motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave in capo alla parte ricorrente. Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/201.0, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, Garcia De Medina, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se 4 queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739). Dal punto di vista processuale, deve altresì evidenziarsi che l'assenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, costituendo condizione dell'azione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, Mogaadi, Rv. 280543). 4. Va quindi rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale - pur avendo dato atto nel corpo della motivazione del comportamento processuale tenuto dalla parte istante (rilevando come fosse emerso dagli elementi probatori che «la EB risultava aver collaborato con il marito YA RE ON nell'attività di intermediazione finanziaria denominata hawala») ha poi del tutto omesso di motivare in ordine al comportamento medesimo e alla sua eventuale corrispondenza sinergica con la detenzione subìta. Pertanto, risultano ravvisabili i denunciati vizi di omissione e di contraddittorietà motivazionale, non avendo la Corte compiutamente esaminato tutti i profili astrattamente idonei a concretizzare il dolo o la colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo e la cui presenza e consistenza sono, come detto, esaminabili d'ufficio in quanto la loro assenza è condizione dell'azione regolata dall'art.314 cod.proc.pen.; rilevando altresì che, in sede di quantificazione dell'indennizzo, la Corte ha ritenuto di dover applicare una riduzione del 20°h della misura del medesimo in considerazione della presenza di una colpa lieve, senza peraltro specificare se la stessa fosse ascrivibile a un comportamento processuale ovvero extra processuale. 5 5. L'ordinanza impugnata, dunque, presenta una motivazione illogica e non in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di legittimità; il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che vorrà dare adeguatamente conto dell'eventuale incidenza causale del comportamento extraprocessuale della ricorrente sulla detenzione subita. Al giudice del rinvio va altresì rimessa la regolamentazione delle spese in ordine al rapporto processuale con il Ministero costituito, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Palermo cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 27 settembre 2023 Il Presidente