Sentenza 16 aprile 2004
Massime • 1
Ai fini della applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di persona ammessa al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, il giudice della prevenzione resta comunque libero di operare apprezzamenti anche divergenti sul piano della pericolosità del "collaboratore", purchè fondati su specifiche e significative emergenze; ma non può certo trascurare la circostanza che l'assunzione di quella condizione presuppone già un accertamento di qualità personali e di elementi di fatto che - come l'importanza del contributo collaborativo, l'attendibilità intrinseca - non richiedono alcuno specifico onere dimostrativo da parte dell'interessato ai fini dello scrutinio circa l'esistenza o il permanere della pericolosità sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2004, n. 20612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20612 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA CANNA Pasquale - Presidente - del 16/04/2004
Dott. COSENTINO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 552
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 43829/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC ND, nato a [...] il [...];
avverso il decreto pronunciato dalla Corte di appello di Napoli il 17 giugno 2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alberto MACCHIA;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale.
OSSERVA
Con decreto del 17 giugno 2003, la Corte di appello di Napoli ha respinto l'impugnazione proposta da SC ND avverso il decreto pronunciato il 20 novembre 2002 dal Tribunale della medesima città, con il quale era stata respinta l'istanza di revoca della misura di prevenzione personale emessa dalla medesima Corte partenopea il 28 gennaio 1997 a carico dello stesso SC. Osservava in particolare la Corte che non potevano trovare nella specie accoglimento le doglianze dell'appellante, fondate essenzialmente sul fatto di aver questi intrapreso, sin dal 1997, la via della collaborazione con la giustizia, contribuendo alla riuscita di importanti indagini contro la camorra campana e di essere stato ammesso al programma di protezione, nonché di aver trovato una nuova attività lavorativa, asseverando il tutto con "informazioni decisamente positive fornite dal Servizio di protezione": ciò perché - deducevano i giudici del gravame - il ricorrente non avrebbe "provato o almeno dedotto" alcunché circa "gli effetti concretamente scaturiti sul piano processuale dalla 'collaborazione' offerta", non essendo emerso che essa sia valsa "a smantellare definitivamente la 'cosca' camorristica di originaria appartenenza, nè se i procedimenti penali apertisi a seguito delle delazioni del ricorrente si siano effettivamente conclusi con sentenze di condanna et similia". Donde - concludeva la Corte territoriale - la non elisione della "accertata pericolosità 'qualificata' del prevenuto" e l'assunto per il quale l'essere il medesimo "divenuto 'collaborante e come tale sottoposto alle limitazioni ed agli oneri del programma di protezione" non poteva ritenersi circostanza idonea "a cancellare in maniera definitiva la sua verificata inclinazione a delinquere e le iniziative illecite cui egli risulta aver partecipato fino ad un recente passato".
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, deducendo violazione di' legge e motivazione illogica e contraddittoria, segnalando, in particolare, le specifiche e del tutto peculiari condizioni che caratterizzano la posizione di chi collabora con la giustizia ed è sottoposto a programma di protezione - del tutto neglette, invece, dai giudici del merito - nonché le positive valutazioni offerte dal Servizio di protezione, la rescissione di qualsiasi collegamento con l'ambiente criminale di provenienza, la inattualità del giudizio di pericolosità, e l'importanza della collaborazione prestata.
Il provvedimento impugnato è palesemente illegittimo e deve pertanto, essere annullato. Deve preliminarmente osservarsi come la tematica dei rapporti tra l'applicazione delle misure di prevenzione e l'assunzione, da parte del prevenuto o del prevenendo della qualità di collaboratore di giustizia abbia dato luogo, anche in un recente passato, a prospettive di soluzione non poco diversificate. Secondo l'orientamento più risalente, infatti - ed al quale i giudici a quibus mostrano dichiaratamente di aderire, pur senza trame, peraltro, le logiche conseguenze - si è osservato che, ai fini della applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, la normativa vigente non contempla, a differenza di quanto accade in altri settori dell'ordinamento, alcun beneficio a favore dei collaboratori di giustizia, nei cui confronti il giudizio prognostico concernente l'esistenza ed il livello di pericolosità resta collegato alla personalità del prevenuto, intesa in tutte le sue estrinsecazioni, e quindi ad elementi attendibili di natura necessariamente soggettiva. Cosicché - si è affermato - deve ritenersi irrilevante, ai fini della formulazione di una favorevole previsione di non pericolosità, la semplice allegazione della qualità non accompagnata dalla indicazione di elementi di riscontro in grado di convincere della sussistenza di un concreto e fattivo ripensamento del prevenuto in ordine alle sue pregresse esperienze ed ai suoi progetti di vita;
deducendosi da ciò il corollario che, mentre per la applicazione dei benefici previsti dall'ordinamento a favore dei collaboranti si prescinde dalle motivazioni ed intenzioni del collaborante medesimo, in sede di prevenzione non solo non si può prescindere da tale tipo di valutazione, ma anzi la pericolosità può essere esclusa solo sulla scorta di positivi elementi di riscontro, non essendo di sicuro sufficiente per una prognosi favorevole la sola collaborazione processuale (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 1999, Galasso;
Cass., Sez. 6^, 6 aprile 1999, Cirillo). Il che, peraltro, non soltanto non esclude, ma anzi impone di riguardare la collaborazione come un fatto in sè non dirimente, ma certamente "non neutro" agli effetti del doveroso scrutinio circa l'esistenza o il permanere della pericoli sita sociale, senza indulgere - come traspare chiaramente dal provvedimento impugnato - in supponenti presupposizioni addirittura di opposto segno. Al riguardo, si è anzi affermato - seguendo una prospettiva diversa da quella prima citata - che, qualora il soggetto nei cui confronti è stata proposta l'applicazione di una misura di prevenzione sia stato ammesso allo speciale programma di protezione previsto per i cosiddetti "collaboratori di giustizia" dall'art. 10 del d.l. 15 gennaio 1991, n.
8 - nel testo, si badi, vigente all'epoca della pronuncia che qui si rammenta - il requisito della pericolosità deve essere puntualmente accertato sulla base di elementi di fatto idonei a superare la presunzione, derivante dalla suddetta ammissione, che il proposto abbia reciso i propri legami con il mondo del crimine (Cass., Sez. 1^, 22 settembre 2000, Archetti. Nel medesimo senso, v. Cass., Sez. 1^, 10 ottobre 1997, Gennaro. Sul diverso ma finitimo versante della pericolosità agli effetti delle misure cautelari personali si è analogamente affermato che, ai fini della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, la condotta collaborativa dell'indagato, pur non comportando di per sè sola una riduzione della pericolosità sociale, può, tuttavia, ove la serietà del pentimento risulti riscontrata da elementi certi, condurre il giudice a fondare la decisione de liberiate su una presunzione di attenuazione della pericolosità sociale;
presunzione - si è aggiunto - d'altro canto superabile in virtù del puntuale accertamento della concreta realtà di fatto di cui occorre dar conto in sede di motivazione. V. Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2002, Napolitano).
Ebbene, simili prospettive ricostruttive vanno ora integralmente rivisitate alla luce dello jus novum rappresentato dalle profonde modifiche subite dal d.l. n. 8 del 1991 ad opera, in particolare, della legge n. 45 del 2001. A norma, infatti, dell'art. 9, comma 3, del d.l. n. 8 del 1991, come novellato, ai fini della applicazione delle speciali misure di protezione, la collaborazione e le dichiarazioni processuali devono avere "carattere di intrinseca attendibilità" e devono presentare anche requisiti di "novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni". Un panorama, dunque, qualitativamente e contenutisticamente ampio e di spessore tale da rendere ineludibile, sul piano delle acquisizioni investigative e processuali, l'apporto conoscitivo offerto dal dichiarante, la cui scelta - proprio perché di tipo "collaborativo" - deve per di più presentare i connotati della intrinseca "credibilità", con l'ovvia conseguenza di proporsi in termini di ontologica alternatività rispetto ad un modello di vita (evidentemente inconciliabile con quella scelta) che intendesse perseguire la via della devianza. A tutto ciò vanno poi a collegarsi i vari "presidi" che la disciplina dettata in tema collaboratori e misure di protezione prevede sul versante della "condotta" (processuale e non) del collaboratore: presidi che vanno dalla articolata gamma di severi "impegni" che il soggetto assume a norma dell'art. 12 del d.l. n. 8 del 1991, al contenuto degli obblighi cui il medesimo deve sottostare, ai controlli cui è assoggettato, alle restrizioni che ne caratterizzano la vita di relazione, allo specifico ruolo ricoperto dal Servizio centrale di protezione - dalle cui valutazioni i giudici a quibus hanno invece ritenuto illegittimamente di poter prescindere - e delle "sanzioni", infine, cui il collaboratore può andare incontro ove si renda inadempiente agli obblighi, a norma dell'art. 13 - quater del medesimo decreto. Un congegno normativo, dunque, complesso, rispetto a quale il giudice della prevenzione resta senz'altro libero di operare apprezzamenti anche divergenti sul piano della pericolosità del "collaboratore", purché fondati, ovviamente, su specifiche e significative emergenze, ma che non può certo trascurare la circostanza che l'assunzione di quella "condizione", proprio sul piano della disciplina positiva, presuppone già un accertamento di qualità personali e di elementi di fatto che - come l'importanza del contributo collaborativo, la "attendibilità intrinseca", con quel che ne deriva, e le restrizioni ed il peculiare regime di vita che caratterizzano la sottoposizione a programma di protezione - non richiedono alcuno specifico onere dimostrativo da parte dell'interessato ai fini dello scrutinio circa la esistenza o il permanere della pericolosità sociale. Ciò ancor più nelle ipotesi in cui, come nella specie, la collaborazione risalga ad epoca lontana nel tempo ed evidenzi, pertanto, la inattualità di un apprezzamento di pericolosità fondato esclusivamente sulla condotta di vita anteatta rispetto alla scelta collaborativa.
Per altro verso, l'importanza della collaborazione come fatto dimostrativo della rescissione di collegamenti col mondo criminale fu icasticamente scolpita nella stessa Relazione governativa che accompagnò il disegno di legge di conversione del d.l. n. 306 del 1992 (come è noto, introduttivo di misure di rigore in tema di criminalità organizzata dopo i tragici fatti di Capaci), ove appunto si rilevò che proprio "attraverso la collaborazione, chi si è posto nel circuito della criminalità organizzata può dimostrare per facta concludentia di esserne uscito", osservandosi, al riguardo, come tale scelta fosse in armonia con il principio della funzione rieducativa della pena, "perché è solo la scelta collaborativa ad esprimere con certezza quella volontà di emenda che l'intero ordinamento penale deve tendere a realizzare". Una prospettiva, questa, recepita e valorizzata dalla stessa Corte costituzionale, che, in relazione alla esecuzione delle pene detentive per i delitti indicati dall'art.
4 - bis, comma 1, primo periodo, dell'ordinamento penitenziario, non ha mancato di sottolineare come la collaborazione con la giustizia (che consente l'applicazione dei benefici penitenziari, altrimenti impedita per quei delitti) assumesse, non irragionevolmente, "la diversa valenza di criterio di accertamento della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata, che a sua volta è condizione necessaria, sia pure non sufficiente, per valutare il venir meno della pericolosità sociale ed i risultati del percorso di rieducazione e di recupero del condannato, a cui la legge subordina, ricorrendo a varie formulazioni sostanzialmente analoghe, l'ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario" (v. sentenza n. 273 del 2001, l'ordinanza n. 280 del 2001, la sentenza n. 135 del 2003 e l'ordinanza n. 108 del 2004). È evidente, quindi, che - alla luce di un simile, coeso quadro di riferimento - la decisione impugnata finisce per risultare palesemente contro, jus, sia perché apoditticamente elusiva circa la puntuale valutazione del novum rappresentato dalla scelta collaborativa, sia perché la decisione reiettiva del gravame è fondata essenzialmente sul mancato soddisfacimento di un presunto onere "dimostrativo" del richiedente circa l'importanza della collaborazione: elemento, questo, che, non soltanto è in sè eccentrico rispetto al tema della pericolosità sociale, ma che - come si è già osservato - risulta nella specie già assolto normativamente dalla ammissione al programma di protezione.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato decreto e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2004