Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2004, n. 20612
CASS
Sentenza 16 aprile 2004

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Ai fini della applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di persona ammessa al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, il giudice della prevenzione resta comunque libero di operare apprezzamenti anche divergenti sul piano della pericolosità del "collaboratore", purchè fondati su specifiche e significative emergenze; ma non può certo trascurare la circostanza che l'assunzione di quella condizione presuppone già un accertamento di qualità personali e di elementi di fatto che - come l'importanza del contributo collaborativo, l'attendibilità intrinseca - non richiedono alcuno specifico onere dimostrativo da parte dell'interessato ai fini dello scrutinio circa l'esistenza o il permanere della pericolosità sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2004, n. 20612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20612
    Data del deposito : 16 aprile 2004

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