Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 2
L'ipotesi di reato di cui all'art. 1164 del codice della navigazione, si riferisce a trasgressioni riguardanti disposizioni legislative o regolamentari, ovvero provvedimenti amministrativi, concernenti l'uso del demanio marittimo. Non configura il reato, pertanto, l'inosservanza di una ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto in cui si impone a tutti gli stabilimenti balneari di un bagnino.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 cod. pen. è necessario che: a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia; B) che l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione. Non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650) una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti, ed a carattere regolamentare. (Fattispecie in tema di ordinanza della Capitaneria di porto, ove si imponeva, tra l'altro, a tutti, indistintamente, i titolari di concessioni di stabilimenti balneari di dotare gli stabilimenti stessi di un addetto alla assistenza bagnanti (bagnino) e di assicurarne la presenza. Rileva la Corte che tale prescrizione non era stata emanata in occasione di un evento ne' di una concreta situazione di emergenza o di pericolo, bensì in via del tutto generale ed astratta; in via regolamentare e non tramite un ordine specifico "ad personam").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/1999, n. 5755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5755 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 25.03.1999
1.Dott. MACRÌ AN Consigliere SENTENZA
2.Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N.361
3.Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MABELLINI ANNA " N.03955/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AN TO n. il 04.01.1926
2) LM AN n. il 26.11.1938
avverso sentenza del 28.04.1998 PRETORE di PESCARAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa MABELLINI ANNA
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con sentenza 28.4.98 il Pretore di Pescara dichiarava Di IO NA e LI DA colpevoli in concorso del reato previsto dall'art. 650 c.p., loro contestato nella rispettiva qualità di titolare dello stabilimento balneare "Calipso" di Pescara e di addetto all'assistenza bagnanti dello stabilimento stesso, per inosservanza dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pescara n. 16/95 del 18.5.1995, che al punto 1.1.3 prevede l'obbligo per i concessionari durante l'orario di apertura, di organizzare, singoli o associati, il servizio di assistenza bagnanti con almeno un assistente specializzato ogni 159 metri di fronte mare: assistente che deve indossare la maglietta con la scritta "salvataggio", essere dotato di fischietto, e non può essere impegnato in altre attività o destinato ad altri servizi salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione, e deve sostare nell'apposita postazione di salvataggio, ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, con a disposizione un binocolo ed un'imbarcazione attrezzata per il salvataggio.
Agli imputati si era in particolare contestato che il 22.7.95 il "bagnino" non era stato trovato in postazione, poiché come egli stesso aveva dichiarato, si era allontanato per bagnarsi. Era stata quindi inflitta ad entrambi la pena dell'ammenda di lire quattro centomila.
II- I due imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione, in entrambi i quali si deduce:
- indeterminatezza dell'imputazione, con conseguente nullità ex art.178 lett. b) c.p.p.;
- violazione dell'art. 650 c.p. poiché l'inosservanza dell'ordinanza in questione è sanzionata quale contravvenzione dagli artt. 1164, 1174 e ss. del Codice della navigazione;
- inosservanza degli artt. 42 c.4, 43 e 110 c.p., 1 T.U.L.P.S., 30 Cod. Nav:, 19 e 23 reg. att. cod. nav., 5 legge 20.3.1865 n. 2248, all. E, e illogicità della motivazione.
Si rileva che non è contestata un'omissione o una carenza strutturale dell'azienda imputabile al titolare.
Si eccepisce che l'ordinanza della capitaneria di porto è viziata da eccesso di potere, in quanto:
a) impone al privato un'attività di tutela dell'ordine pubblico, costosa, di competenza esclusiva della P.A;
b) impone un determinato comportamento (attività di salvamento) da tenersi sul mare, che non è oggetto della concessione demaniale. Si deduce inoltre, quale ulteriore motivo di eccesso di potere dell'ordinanza, la circostanza che la funzione di tutela dell'ordine pubblico è conferita al privato senza dotare lo stesso di alcun potere coercitivo o direttivo.
II- 1) Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel capo d'imputazione si contestava agli imputati sia di non aver osservato "l'art. 5 (punti 1-1-3) dell'ordinanza legalmente data per ragioni di sicurezza pubblica del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pescara n. 16/95 del 18.5.1995", sia il fatto specifico nel quale la omissione in parola si era concretata, precisata con la successiva espressione: "Nella specie l'addetto all'assistenza bagnanti risultava, durante l'orario di balneazione, occupato in mansioni diverse da quelle prescritte". La contestazione, precisa e puntuale, era tale da dare agli imputati le più ampie possibilità difensive, come in concreto avvenuto durante l'istruttoria dibattimentale.
2) È fondato il secondo motivo, nella parte in cui deduce l'erronea qualificazione giuridica della condotta. Come già stabilito da questa Corte in relazione ad analoga violazione della medesima ordinanza della stessa Capitaneria di Porto (Sez. I, 11.12.1998 n. 1059, ud. 15.10.1998, Berardinelli), "nella specie non può ravvisarsi il reato di cui all'art. 650 c.p. Tale articolo prevede: a) che l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta: e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia;
b) che l'inosservanza, quindi, riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione.
Non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650) una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti, ed a carattere regolamentare, quale è quella in esame. Nella specie la Capitaneria di porto, in data 18.5.1995, aveva emesso una ordinanza ove all'art. 5 (punto 1.1.3.) si imponeva, tra l'altro, a tutti, indistintamente, i titolari di concessioni di stabilimenti balneari di dotare gli stabilimenti stessi di un addetto alla assistenza bagnanti (bagnino) e di assicurarne la presenza. Tale prescrizione non era stata emanata in occasione di un evento ne' di una concreta situazione di emergenza o di pericolo, bensì in via del tutto generale ed astratta;
in sostanza, in via regolamentare e non tramite un ordine specifico "ad personam". Inoltre l'adempimento specifico del quale si contesta la inosservanza (il dotare lo stabilimento balneare di un bagnino e di assicurarne la presenza) era strettamente ricollegato ai poteri/doveri inerenti alla concessione amministrativa riguardante gli stabilimenti balneari;
era finalizzato a garantire la sicurezza fisica dei bagnanti e non attribuiva di certo poteri coercitivi o "di polizia" al titolare dello stabilimento o al bagnino (perciò, sul punto, non ha rilievo l'osservazione della difesa secondo cui l'ordinanza sarebbe sviata da eccesso di potere). Ma proprio per questo l'inosservanza di questa prescrizione aveva il suo naturale risvolto sanzionatorio nella eventuale revoca della concessione, così come prevista dal codice della navigazione." 3) Esclusa l'applicabilità dell'ipotesi criminosa contestata alla specie, riconducibile a violazione amministrativa concernente la concessione demaniale ottenuta, non sono nemmeno configurabili le contravvenzioni ipotizzate in alternativa dalla difesa. Come già stabilito nella sentenza sopra richiamata, "non è neppure ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 1164 del codice della navigazione. Infatti questo articolo si riferisce a trasgressioni riguardanti disposizioni legislative o regolamentari, ovvero provvedimenti amministrativi, concernenti l'uso del demanio marittimo. (In concreto è stato ritenuto integrare tale fattispecie la violazione all'ingiunzione della Capitaneria di porto di sgombrare l'area demaniale marittima abusivamente occupata con opere murarie, oppure la violazione dell'ordinanza dell'autorità marittima che vieti la sosta di veicoli in zona portuale, o, ancora, ed in senso più generale, la inottemperanza di provvedimenti emanatì in vista della tutela degli interessi pubblici relativi al demanio marittimo). Nella specie, l'ordine di cui al provvedimento della Capitaneria di porto non riguardava l'uso del demanio marittimo, ne' la tutela di interessi pubblici ad esso legati, bensì la sicurezza e l'incolumità dei bagnanti.
Tanto meno è ravvisabile la fattispecie di cui all'art. 1174 cod. nav., che riguarda l'inosservanza di prescrizioni in materia di polizia dei porti."
4) Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto-reato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999