Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/1999, n. 5755
CASS
Sentenza 25 marzo 1999

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L'ipotesi di reato di cui all'art. 1164 del codice della navigazione, si riferisce a trasgressioni riguardanti disposizioni legislative o regolamentari, ovvero provvedimenti amministrativi, concernenti l'uso del demanio marittimo. Non configura il reato, pertanto, l'inosservanza di una ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto in cui si impone a tutti gli stabilimenti balneari di un bagnino.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 cod. pen. è necessario che: a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia; B) che l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione. Non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650) una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti, ed a carattere regolamentare. (Fattispecie in tema di ordinanza della Capitaneria di porto, ove si imponeva, tra l'altro, a tutti, indistintamente, i titolari di concessioni di stabilimenti balneari di dotare gli stabilimenti stessi di un addetto alla assistenza bagnanti (bagnino) e di assicurarne la presenza. Rileva la Corte che tale prescrizione non era stata emanata in occasione di un evento ne' di una concreta situazione di emergenza o di pericolo, bensì in via del tutto generale ed astratta; in via regolamentare e non tramite un ordine specifico "ad personam").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/1999, n. 5755
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5755
    Data del deposito : 25 marzo 1999

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