Sentenza 17 aprile 2000
Massime • 1
L'art. 123 cod. proc. pen., nel prevedere la facoltà dell'imputato detenuto di presentare al direttore dell'istituto penitenziario impugnazioni dotate della medesima efficacia di quelle ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria competente, non va inteso restrittivamente, nel senso che l'esercizio di tale facoltà sia limitato alle ipotesi di formulazione e sottoscrizione dell'atto da parte dello stesso imputato, atteso che il riferimento alla "facoltà di presentare impugnazione" non può ritenersi circoscritto al solo esercizio personale del relativo diritto, con la conseguenza che, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 123, deve ritenersi valida anche la presentazione al direttore dell'istituto penitenziario, da parte dell'imputato detenuto, di atto di gravame redatto e sottoscritto, nel suo interesse, dal difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2000, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO VALENTE Presidente
1. Dott. ANTONIO MORGIGNI Consigliere
2. Dott. FRANCESCO DE CHIARA Consigliere
3. Dott. DIANA SANDATI Consigliere
4. Dott. DONATO DANZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO AS,
avverso ordinanza del Tribunale distrettuale della libertà di Firenze in data 27/1/2000
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso
FATTO
Il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse di CC SS avverso la ordinanza del GIP che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere quale indagato per il delitto di rapina. Tale pronuncia veniva giustificata per il fatto che l'istanza era stata inoltrata via fax, mezzo non previsto dalla legge per l'impugnazione.
Ricorre per cassazione SS SC denunciando manifeste illogicità della motivazione, atteso il riconoscimento, in sede di legittimità, dell'utilizzo del fax per notifiche di avvisi al difensore e di atti del procedimento cautelare all'indagato o dell'invito a rendere l'interrogatorio, per cui non vi sarebbero ragioni giuridiche ostative alla proposizione dell'istanza di riesame a mezzo fax, così come di ogni altro atto di impugnazione proposto dal difensore, avuto riguardo alla "ratio" della normativa che regola la proposizione dei mezzi di gravame volta a garantire la provenienza dell'atto del soggetto legittimato e la sua destinazione al giudice dell'impugnazione; di tal che, assolvendo il fax a tali esigenze, dovrebbe essere ritenuto valido mezzo per proporre gravame al pari della raccomandata ex art. 583 c.p.p.. in ogni caso, soggiunge il ricorrente, il problema dell'ammissibilità sarebbe superato poiché al ricorso via fax aveva fatto seguito racc.ta con avviso di ricevimento spedita ai sensi dell'art. 583 c.p.p.. DIRITTO
Il ricorso è fondato nella parte in cui, pur denunciando erroneità della motivazione, sostanzialmente deduce violazione della disciplina processuale in tema di presentazione dell'istanza di riesame.
L'art. 309, cm 4, c.p.p., per la presentazione della richiesta di riesame richiama le forme previste dagli artt. 582 e 583; mentre la prima di dette norme, al comma 1, prescrive che la presentazione dell'impugnazione deve avvenire personalmente, ovvero a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice dal quale è stato ammesso il provvedimento impugnato, "salvo che la legge disponga altrimenti". Tale ultimo inciso rende operativa, anche in tema di procedimenti cautelari, la disposizione eccezionale dello art. 123, cm 1, c.p.p. alla cui stregua l'impugnazione ricevuta dal direttore dell'istituto penitenziario ha efficacia come se fosse ricevuta direttamente dall'autorità giudiziaria competente. Orbene, nel caso concreto emerge dagli atti del procedimento in esame che lo SC presentò al direttore della casa circondariale ove era detenuto, tempestiva istanza di riesame sottoscritta dal proprio difensore avverso la ordinanza in data 17/12/1999, applicativa della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, e la istanza stessa venne trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del Tribunale competente per il riesame, in ottemperanza alla prescrizione della seconda parte di detto comma, che impone, appunto, l'immediata trasmissione dell'atto di impugnazione alla competente autorità. Peraltro, l'art. 44 disp.att. c.p.p., nel regolare le modalità - anche temporali - di comunicazione alla autorità giudiziaria di impugnazione, richieste ed altre dichiarazioni previste dall'art. 123, stabilisce espressamente nella seconda parte che, nei casi di speciale urgenza - e tra questi vanno annoverati senza altri procedimenti relativi a misure cautelari coercitive per il dinamismo processuale e la brevità dei termini, che ne caratterizzano la disciplina incidente sulla libertà personale - la comunicazione può avvenire, oltre che con telegramma confermato da lettera raccomandata, con l'uso di altri mezzi tecnici idonei.
In proposito non può nemmeno dubitarsi che il telefax, per la rapidità con cui consente la trasmissione di un atto facendolo pervenire al destinatario in fotocopia riproduttiva dell'originale nel contesto temporale della operazione, costituisce un mezzo tecnico il cui uso ai sensi della citata norma possa essere privilegiato proprio "nei casi di speciale urgenza", come quello in esame, quando l'utilizzazione avvenga tra l'ufficio tenuto alla trasmissione e l'ufficio destinatario.
È vero che, in simile evenienza, a garanzia della conformità l'ufficio presso il quale l'atto si trova deve attendere, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale (ultima parte del menzionato art. 44); tuttavia l'eventuale omissione di siffatta formalità non inficia la validità della comunicazione, ove non siano messi in discussione sia la conformità all'originale argomento anche ex art. 2719 c.c.. L'omissione, d'altronde, non può andare a detrimento del detenuto che si è avvalso della facoltà consentitagli dall'art. 123 c.p.p.. Da ultimo è il caso di rilavare che detta norma, consentendo all'imputato detenuto di presentare, tra l'altro, impugnazioni, non va interpretata restrittivamente nel senso che l'esercizio di tale facoltà sia circoscritta alla formulazione e sottoscrizione dell'atto di gravame personalmente, da parte dello stesso imputato:
l'art. 571, cm 1, c.p.p., accorda a quest'ultimo un diritto personale di impugnazione, analogo a quello attribuito al difensore (cm 3);
onde non può negarsi, atteso anche il tenore dell'inciso "ha facoltà di presentare impugnazione", contenuto nel cm 1 dell'art. 123, non espressivo letteralmente del solo esercizio personale del diritto di impugnare, che egli possa presentare al direttore dell'istituto, per l'inoltro all'ufficio competente, l'atto di gravame redatto e sottoscritto nel suo interesse dal difensore.:
situazione, questa, che si è verificata nel caso concreto. In effetti nulla vieta che il difensore faccia pervenire l'atto di impugnazione da lui proposto all'imputato in stato di detenzione e costui si avvalga della facoltà in questione per l'inoltro alla Cancelleria del giudice "ad quem", come si arguisce "a contrario" pure dai precedenti giurisprudenziali di questa Corte in tema di atto consegnato dal detenuto in busta chiusa (per tutte, cfr Cass.5/6/1995, n. 2757). Sulla base delle esposte considerazioni il provvedimento del Tribunale di Firenze - con il quale, pur dandosi atto della "richiesta di riesame proposta da parte dell'avv. Francesco Bruzzese nell'interesse di SC SS avverso l'ordinanza del 17/12/1999 del GIP presso il Tribunale, l'istanza stessa è stata dichiarata inammissibile "in quanto inoltrata via fax, mezzo di impugnazione non consentito dalla legge" - devè essere annullata senza rinvio, disponendosi conseguentemente la restituzione degli atti al medesimo Tribunale di Firenze per la decisione.
Va disposto altresì l'adempimento prescritto dall'art. 94, cm 1 ter, disp.att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze per la decisione.
Si provveda a norma dell'art. 94, cm1-ter, disp.att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2000