Sentenza 7 febbraio 2001
Massime • 1
L'ordinanza che dispone la gara sull'offerta in aumento di sesto è impugnabile ex art. 617 cod. proc. civ. come provvedimento non meramente preparatorio ma dotato di autonomia funzionale e soggetto a speciale pubblicità e il termine per l'opposizione agli atti esecutivi (e, in sede fallimentare, per il reclamo ex art. 26 Legge Fall.) decorre dalla pubblicazione ex art. 570 cod. proc. civ. o dalla convocazione delle parti prescritta dall'art. 573 cod. proc. civ.; pertanto, è inammissibile il reclamo, fondato su motivi di illegittimità dell'ordinanza di apertura della fase di rincaro non impugnata, proposto avverso il successivo provvedimento del giudice delegato che dispone la vendita a favore della società maggiore offerente nella gara.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LUMINI COSTRUZIONI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. LUCIANI 1, presso l'avvocato CODACCI PISANELLI ALFREDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato IACOPETTI GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO SERRADOR SpA, IMMOBILIARE QUASIMODO di OR LI & C. Sas;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di LUCCA, depositata l'08/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Codacci Pisanelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lucca, con decreto pubblicato l'18 gennaio 1999, rigettava il reclamo proposto - ex art. 26 l.f. - dalla società a r.l. NI ZI contro il provvedimento del giudice delegato al fallimento della società p.a. DO che, nel procedimento di vendita di un cespite immobiliare promosso dal curatore, e a conclusione della gara attuata a norma dell'art. 573 c.p.c. (a seguito di offerta in aumento di sesto dopo l'incanto nel quale la società NI ZI era rimasta aggiudicataria dell'immobile per il prezzo di lire 242.800.000), aveva disposto la vendita a favore della stessa società - maggiore offerente - per il prezzo di lire 283.270.000.
Il reclamo era fondato sul rilievo che l'offerta di acquisto presentata - in aumento di sesto - dalla società in a.s. Immobiliare MO di CA GI e c. doveva essere ritenuta inefficace perché non accompagnata dal deposito delle spese di vendita (nella misura indicata nella originaria ordinanza di vendita) e perciò inidonea ad aprire la ulteriore fase a norma dell'art. 584 c.p.c.. Il Tribunale motivava il rigetto del reclamo, rilevando che la fase dell'aumento di sesto deve considerarsi autonoma e retta da proprie regole, sicché nella specie non trovava applicazione la prescrizione del deposito delle spese contenuta nella ordinanza di vendita ex art. 576 c.p.c. come condizione per la partecipazione all'incanto - ne' il disposto del consentivo art. 580; e poiché l'art. 571 c.p.c. non prevede che l'offerta di acquisto nella vendita senza incanto sia condizionata anche al deposito per le spese, la offerta della Immobiliare MO - che aveva prestato cauzione ma non aveva eseguito il deposito per le spese - era stata correttamente dal giudice delegato ritenuta efficace.
Contro questo decreto la società a r.l. NI ZI ha proposto ricorso per cassazione argomentando due motivi di impugnazione.
Non si sono costituiti in questa fase gli intimati curatore del fallimento della società p.a. DO e società in a.s. MO di CA GI e c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente prospetta "violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento esecutivo richiamate dalla legge fallimentare" e in particolare dell'art. 584 c.p.c. anche in relazione agli artt. 571, 573 e 580 c.p.c. e critica la decisione per avere il Tribunale disatteso il principio, affermato da Cass. n. 2226 del 1998, secondo cui le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'art. 576 c.p.c. continuano a reggere il procedimento e la fase di gara aperta con l'offerta di aumento di sesto, con la conseguenza che tale offerta deve essere accompagnata non solo dalla cauzione ma anche dal deposito delle spese di vendita in attuazione delle prescrizioni contenute in quella ordinanza. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia vizio di motivazione, criticata come contraddittoria nel punto in cui il Tribunale non contesta la legittimazione della aggiudicataria a partecipare alla gara sulla base della originaria cauzione e dell'originario deposito per le spese e insieme ritiene del tutto "superata" la originaria ordinanza di vendita ex art. 576 c.p.c.. 2. Si deve preliminarmente rilevare che la società ricorrente, reclamando al Tribunale il provvedimento del giudice delegato che aveva ad essa "definitivamente aggiudicato" il bene nella sede della gara a norma dell'art. 584, comma 2, c.p.c., a seguito dell'offerta fatta dopo l'incanto dalla società a.s. MO di CA GI e c. dallo stesso giudice ritenuta efficace, aveva contestato la validità di tale offerta perché non accompagnata dal deposito per le spese e, insieme, della ordinanza 6 aprile 1998 che, sul presupposto appunto della efficacia di quella offerta in aumento di sesto, aveva "fissato la gara" a norma dell'art. 573 c.p.c., convocando la società a r.l. NI ZI rimasta aggiudicataria nel precedente incanto e la società offerente in aumento di sesto. Ebbene, non pare al Collegio controvertibile che la società NI ZI, intendendo contestare la "efficacia" dell'"offerta dopo l'incanto" fosse onerata di impugnare - con il reclamo al Tribunale ex art. 26 l.f. - la ordinanza con la quale il giudice delegato - sull'implicito presupposto della validità di tale offerta aveva aperto la ulteriore fase del "rincaro". E poiché la società NI ZI non propose reclamo contro quell'ordinanza nel termine previsto dall'art. 26 l.f. dalla ricevuta comunicazione, la preclusione che al riguardo si era verificata non poteva essere superata con il reclamo invece proposto contro il successivo provvedimento con cui il giudice delegato - in sede di gara ex art. 573 c.p.c. - aveva disposto la vendita a favore della stessa società (maggiore offerente). Non si dubita infatti, così in giurisprudenza come in dottrina, che la ordinanza che dispone la gara sulla offerta in aumento di sesto sia impugnabile ex art. 617 C.P.C., come provvedimento (non meramente preparatorio) che assume nello sviluppo del processo esecutivo una propria autonomia funzionale ed è soggetto a speciale pubblicità, decorrendo al riguardo il termine per la "opposizione agli atti esecutivi" (e dunque per il - parallelo - reclamo ex art. 26 l.f.) dalla pubblicazione dell'avviso ex art. 570 c.p.c. o dalla convocazione delle parti prescritta dall'art. 573 c.p.c. (Cass. 2122/1998, 5621/1994, 11085/1993).
E allora si deve convenire che il reclamo proposto dalla società NI ZI contro il provvedimento del giudice delegato che aveva disposto la vendita a favore della stessa società - maggiore offerente nella gara - era inammissibile perché fondato, non già su motivi attinenti al provvedimento impugnato, bensì su profili di asserita illegittimità della ordinanza 6 aprile 1998 (che aveva aperto la fase, di rincaro su una offerta - si dice - inefficace) che non era stata fatta oggetto di opposizione - reclamo, sicché ne erano derivati effetti preclusivi, non superabili attraverso il reclamo contro un diverso e successivo provvedimento del procedimento di liquidazione. Il Tribunale perciò, in luogo di esaminare il reclamo e di rigettarlo nel merito, avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile. E poiché il reclamo ("la causa", come incidente contenzioso) non poteva essere proposto, deve qui provvedersi secondo prevede l'art. 382, comma 3, ultima ipotesi, c.p.c., con la cassazione - senza rinvio - del decreto del Tribunale qui impugnato a norma dell'art. 111 Costituzione. Poiché le parti intimate non si sono costituite in questa fase, non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso proposto dalla società a r.l. NI ZI, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2001