Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1710
CASS
Sentenza 7 febbraio 2001

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L'ordinanza che dispone la gara sull'offerta in aumento di sesto è impugnabile ex art. 617 cod. proc. civ. come provvedimento non meramente preparatorio ma dotato di autonomia funzionale e soggetto a speciale pubblicità e il termine per l'opposizione agli atti esecutivi (e, in sede fallimentare, per il reclamo ex art. 26 Legge Fall.) decorre dalla pubblicazione ex art. 570 cod. proc. civ. o dalla convocazione delle parti prescritta dall'art. 573 cod. proc. civ.; pertanto, è inammissibile il reclamo, fondato su motivi di illegittimità dell'ordinanza di apertura della fase di rincaro non impugnata, proposto avverso il successivo provvedimento del giudice delegato che dispone la vendita a favore della società maggiore offerente nella gara.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1710
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1710
    Data del deposito : 7 febbraio 2001

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