Sentenza 1 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, i prelievi dei campioni devono esser eseguiti sullo scarico dello specifico ciclo produttivo. La legge ritiene, infatti, necessario che si eviti ogni forma di diluizione dei reflui specifici del ciclo produttivo con altri scarichi di acque utilizzate ad altri fini - bagni, acque di raffreddamento, acque di lavaggio - onde evitare che fittiziamente gli standards risultino più bassi e, quindi, nella norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/1998, n. 13344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13344 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Gennaro S. TRIDICO Presidente del 01/10/98
1.Dott. Giovanni PIOLETTI Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe SAVIGNANO Consigliere N. 2874
3. " Amedeo POSTIGLIONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Amedeo FRANCO Consigliere N. 17303/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica Pretura Cir.le di Milano
c/o
TT CA
avverso la sentenza del Pretore di Milano del 10.2.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Di Nunzio che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Udito il difensore Massimo Crogli
Con sentenza del 10.2.1998 il Pretore di Milano assolveva TT CA del reato di cui all'art. 21, 3^ comma L. 319/76 (scarico in fognatura comunale di reflui provenienti dall'insediamento produttivo Dietetics Pharma), con la formula perché il fatto non sussiste, considerando che il campione delle acque prelevate non era rappresentativo di tutto lo scarico, comprensivo di tutte le acque di lavaggio e di raffreddamento. Secondo il Pretore il prelievo doveva comprendere le acque miscelate (sia quelle di lavaggio, sia quelle di raffreddamento) e non solo le prime.
Contro questa decisione propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano, adducendo la violazione del divieto di miscelazione di cui all'art. 9 L. 319/76, cosi come interpretato dalla Corte di Cassazione.
Deduce il ricorrente che le acque di raffreddamento hanno carattere accessorio alla meccanica produttiva e non sono parte direttamente dello scarico del ciclo di produzione. Peraltro, nel caso di specie, la miscelazione avveniva addirittura in fognatura perché le acque di produzione e quelle di raffreddamento confluivano nella stessa in tempi diversi.
Il ricorso è fondato.
Come è noto la legge 319/76 è fondata - in considerazione dell'epoca di emanazione - sul concetto della ammissibilità di una quota di inquinamento, se contenuta al di sotto di determinati standards. La stessa legge ritiene, però, necessario che si eviti ogni forma di diluizione dei reflui specifici del ciclo produttivo con altri scarichi di acque utilizzate ad altri fini (bagni, acque di raffreddamento, acque di lavaggio) onde evitare che fittiziamente gli standards risultino più bassi e quindi, nella norma. in questo senso si esprime l'articolo 9 della legge citata, come interpretato in varie pronunce della Corte di Cassazione. Nel caso di specie il Pretore ha si richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, ma non vi si è adeguato, come ha osservato giustamente il P.M. ricorrente. Certamente una determinata produzione, per esigenze tecnologiche, può aver bisogno sia di acque di lavaggio, sia di acque di raffreddamento, ma in tal caso occorre distinguere i reflui del ciclo produttivo specifico di tali acque e non diluirle insieme. L'unico scarico rappresentativo è quello dello specifico ciclo produttivo, senza tenere conto di acque di lavaggio e raffreddamento, da incanalare a parte.
P.Q.M.
La Corte;
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Pretura Circondariale di Milano.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998