Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/1999, n. 5129
CASS
Sentenza 11 marzo 1999

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In tema di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), è necessario e sufficiente, per la configurabilità del reato, che vi sia stata una richiesta di adempimento (o una messa in mora), anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta. (Nella specie si è ritenuto che, ai fini della sospensione di lavori eseguiti in violazione delle distanze legali, non fosse necessaria la notificazione di copia autentica dell'ordinanza del giudice civile emessa in sede di procedimento per denuncia di nuova opera da parte dell'ufficiale giudiziario e che fosse sufficiente la consegna di copia informale del provvedimento, avvenuta a opera di personale dell'arma dei carabinieri).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/1999, n. 5129
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5129
    Data del deposito : 11 marzo 1999

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