Sentenza 11 marzo 1999
Massime • 1
In tema di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), è necessario e sufficiente, per la configurabilità del reato, che vi sia stata una richiesta di adempimento (o una messa in mora), anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta. (Nella specie si è ritenuto che, ai fini della sospensione di lavori eseguiti in violazione delle distanze legali, non fosse necessaria la notificazione di copia autentica dell'ordinanza del giudice civile emessa in sede di procedimento per denuncia di nuova opera da parte dell'ufficiale giudiziario e che fosse sufficiente la consegna di copia informale del provvedimento, avvenuta a opera di personale dell'arma dei carabinieri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/1999, n. 5129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5129 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 11.3.1999
1. Dott. LUIGI SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " UC DI TO " N. 505
3. " IU MB " REGISTRO GENERALE
4. " UC IU "rel. N. 32569/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) PROCURATORE GENERALE presso Corte d'Appello di RE (sez. Bolzano); 2) RA TH (parte civile);
avverso la sentenza in data 5.3.1998 della Corte d'Appello di RE (sezione Bolzano);
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Claudio Canovi (in sostituzione dell'avv. Paolo Mosna) che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore, avv. Salvatore De Mara (in sostituzione dell'avv. Alberto Valenti), che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 17.1.96, il Pretore di Bolzano condannava OS UI TR alla pena di L. 600.000 di multa (con i benefici di legge), nonché al risarcimento danni in favore della parte civile, perché colpevole del reato di cui all'art. 388 c. 2 CP (per aver eluso l'ordinanza 29.11.93 del Pretore di Bolzano notificatagli il 3.12.93, pronunciata a difesa della proprietà di AN AR nella causa di denuncia di nuova opera da quest'ultima intentata, e concernente la sospensione dell'opera di costruzione della scala esterna di accesso al poggiolo di un edificio, in quanto opera realizzata a una distanza inferiore a m. 5 dal confine tra i fondi delle parti in causa, procedendo comunque a ultimazione della opera in contestazione. In Ponte Gardena dopo il 3.12.93). In motivazione, il Pretore poneva in particolare evidenza: come la tesi accusatoria avesse trovato conferma nelle deposizioni della AN e del maresciallo dei carabinieri UI OL (costui aveva notificato al OS l'ordinanza del Pretore il 2.12.93, e a tale data la scala non era stata ancora costruita); come fossero invece del tutto inattendibili le dichiarazioni dei testi della difesa (secondi i quali la sala in questione sarebbe stata costruita nei giorni 29 e 30 novembre 1993).
Proponeva impugnazione il difensore del OS, sottolineando: come la sussistenza o meno del reato fosse legata all'effettuazione dei lavori di costruzione "primo o dopo il 2.12.93, data dell'accesso del maresciallo"; cole le imprecise e generiche testimonianze AN e OL fossero state a torto sopravvalutate rispetto alle ben più precise e puntuali dichiarazioni dei testi a difesa (RD, Vikoler, AG, OS CO); come, dunque, si imponesse l'assoluzione dell'imputato.
Con sentenza 5.3.98, la Corte d'appello di RE (sezione di Bolzano) assolveva il OS dall'imputazione ascrittagli "perché il fatto non sussiste", precisando in motivazione: che unico momento rilevante, ai fini della commissione del delitto de quo, era la formale notifica di copia autentica dell'ordinanza (avvenuta il 3.12.93)
Proponeva impugnazione il difensore del OS, sottolineando: come la sussistenza o meno del reato fosse legata all'effettuazione dei lavori di costruzione "prima o dopo il 2.12.93, data dell'accesso del maresciallo"; come le imprecise e generiche testimonianze AN e OL fossero state a torto sopravvalutate rispetto alle ben più precise e puntuali dichiarazioni dei testi a difesa (RD, OB, AG, OS CO); come, dunque, si imponesse l'assoluzione dell'imputato.
Con sentenza 5.3.98, la Corte d'appello di RE (sezione di Bolzano) assolveva il OS dall'imputazione ascrittagli "perché il fatto non sussiste", precisando in motivazione: che unico momento rilevante, ai fini della commissione del delitto de quo, era la formale notifica di copia autentica dell'ordinanza (avvenuta il 3.12.93); che dagli atti non risultava provata la costruzione della scala dopo la predetta notifica;
che l'avere il difensore di parte civile sollecitato l'intervento del maresciallo dei carabinieri era stato, oltreché "un abuso", anche "un'ingenuità" (il OS, sostanzialmente preavvisato dell'imminente formale notifica, avrebbe potuto costruire la scala "successivamente alla ricezione di copia dell'ordinanza da parte del maresciallo, ma prima di riceverne regolare notifica da parte dell'ufficiale giudiziario"). Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte territoriale, deducendo "manifesta illogicità della motivazione" (per avere la sentenza escluso la sussistenza del reato solo per esser stato il provvedimento di sospensione "reso noto all'imputato dal maresciallo dei carabinieri in sede di sopralluogo, mediante consegna di una copia informe ottenuta via fax e non, invece, formalmente dall'ufficiale giudiziario"; nonché per esser stato qualificato l'operato del maresciallo come "abusivo" e anche "ingenuo") e facendo riferimento alle argomentazioni del ricorso della parte civile.
La parte civile AN deduceva, a sua volta:
1) "Violazione degli artt. 516 e 518 CPP", perché la Corte avrebbe dovuto superare il dato formalistico (errore materiale nel capo di imputazione circa la data) e valutare le emergenze dell'istruttoria dibattimentale;
2) "Violazione ed erronea applicazione dell'art. 388 CP": per l'integrazione del reato era sufficiente il dolo generico;
conseguentemente avrebbe dovuto ritenersi bastevole "la richiesta, anche informale, di adempiere";
3) "Mancanza di motivazione": l'affermazione circa la "mancanza di prove della costruzione dopo il 3.12.93" sarebbe apodittica;
4) "Violazione dell'art. 597 CPP": la Corte territoriale non avrebbe preso in esame i motivi di appello del OS;
5) "Violazione degli artt. 475 CPC e 55 CPP": nella richiesta di intervento rivolta al maresciallo non vi sarebbero stati ne' abusi nè ingenuità.
Con memoria in data 10.2.99, il difensore del OS sosteneva: che la decisione della Corte territoriale era stata corretta e razionale;
che non vi sarebbero state ne' violazione ne' falsa applicazione dell'art. 388 CP;
che le ulteriori doglianze della parte civile atterrebbero al merito della vicenda;
che il gravame del PG sarebbe anch'esso infondato, e addirittura inammissibile (per mancanza di specifica enunciazione dei motivi e laconicità del rinvio al ricorso della parte civile).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi difensiva, secondo il quale il ricorso del Procuratore generale sarebbe inammissibile, non può essere condivisa: a) perché, pur se in maniera succinta, il rappresentante del Pubblico ministero indicò le ragioni delle proprie censure alla decisione impugnata;
b) perché rientrava tra le facoltà del Procuratore generale anche quella di richiamare e fare proprie (in quanto evidentemente condivise) le argomentazioni di cui alla "richiesta di ricorso della parte civile".
Ciò premesso, devesi ritenere che le doglianze proposte nei ricorsi siano fondate, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati:
1) nell'affermare che "unico momento rilevante, al fine di realizzare il delitto" sarebbe stato quello della "notifica di copia autentica dell'ordinanza... eseguita dall'ufficiale giudiziario", la Corte territoriale non ha tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali di gran lunga prevalenti (e pienamente condivisi da questo collegio giudicante), secondo i quali è sufficiente che vi sia stata una richiesta di adempimento (o una messa in mora) anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta (Cass. VI, sent. 2559 del 27.10.93, Masi;
Cass. VI, sent. 6042 del 13.6.96, Sapienza;
Cass. VI, sent. 9441 del 20.10.97, Perri);
2) nel sottolineare l'esplicito riferimento alla data del 3.12.93 (contenuto nel capo di imputazione) e la asserita "non comprensibile" attenzione riservata allo "stato dei luoghi il 2.12.93" (giorno del sopralluogo del maresciallo OL), la Corte territoriale sembra voler escludere qualsiasi rilevanza a tutta una serie di particolari e/o elementi, chiaramente risultanti dagli atti (e importanti al fine di decidere sulla doverosa correlazione tra fatto contestato e sentenza di primo grado) fra i quali: a) il fatto che nell'esposto - querela della AN si fosse fatto esplicito riferimento, non solo alla formale notifica del 3.12.93, ma anche all'intervento dei carabinieri del 2.12.93; b) la specifica e sostanziale rilevanza attribuita nel capo di imputazione all'aver il OS "eluso l'ordinanza dd. 29.11.93 del Pretore di Bolzano"; c) l'irriducibile contrasto fra i testi escussi in ordine alla data di costruzione della scala in questione (se prima o dopo l'intervento del maresciallo il 2.12.93); d) l'importanza decisiva riconosciuta al punto che precede (costruzione della scala prima o dopo l'intervento del OL), sia dalla sentenza del Pretore sia nello stesso atto di appello (v. infatti a pag. 2 a conferma del pieno esercizio dei diritti di difesa, in proposito, da parte del OS);
3) l'asserzione della Corte territoriale circa l'assenza di prove sulla "costruzione della scala successivamente al 3.12.93" appare difficilmente compatibile con le dichiarazioni del maresciallo OL (secondo il quale il 2.12.93 la scala in questione non era stata ancora realizzata) ed è decisamente smentita dalla versione dei fatti sostenuta dalla AN (v. esposto - querela in atti). Meramente illatoria e apodittica appare, del resto, l'ipotesi che la scala possa essere stata realizzata nell'intervento in loco del maresciallo OL e la formale notifica del provvedimento pretorile da parte dell'ufficiale giudiziario (ipotesi formulata nella parte finale della motivazione della sentenza impugnata);
4) la Corte territoriale ha completamente (e immotivatamente) ignorato le diffuse e specifiche argomentazioni svolte nei motivi di appello (si veda l'atto 23.2.96 a firma dell'avv. Alberto Valenti) per dimostrare l'attendibilità dei testi a difesa (secondo i quali la scala in oggetto sarebbe stata realizzata nei giorni 29-30 novembre 1993, e perciò addirittura prima dell'accesso in loco del maresciallo) e l'inattendibilità delle deposizioni AN e OL;
5) apodittica e immotivata appare, da ultimo, anche l'affermazione circa l'"abuso" che sarebbe stato perpetrato nel caso di specie: al difensore di parte civile non era certo vietato chiedere l'intervento del maresciallo, così come a costui non era vietato recarsi sul posto per indurre il OS a ottemperare alle disposizioni del provvedimento pretorile.
Le gravi carenze motivazioni fin qui evidenziate comportano l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di RE, che si uniformerà alla presene decisione (ex art. 627/3 CPP) e provvederà anche sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'appello di RE per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999