Sentenza 12 dicembre 2003
Massime • 1
La prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall'imputato ai fini della dimostrazione dell'assoluta impossibilità di comparizione (art. 420 ter, comma primo, cod.proc. pen.) e nessun obbligo ha il giudice di merito di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta, che pure non abbia attestato univocamente la suddetta "assoluta impossibilità".
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2003, n. 4300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4300 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 12/12/2003
1. Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FENU Luigi - Consigliere - N. 1862
3. Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 021205/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NI CO N. IL 19/10/1940;
avverso SENTENZA del 26/11/2002 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FENU LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Fabio Ruffo di Roma che chiede l'accoglimento del ricorso;
PREMESSA
SC NI è stato tratto a giudizio, unitamente ad EA ET, del Pretore di Ancona, per rispondere di ricettazione di assegni di provenienza furtiva, di falso materiale in scrittura privata e truffa.
Con sentenza resa in data 18 gennaio 1995, quel Giudice ha pronunciato la condanna del NI alla pena di otto mesi di reclusione e L. 800.000 di multa, e lo ha prosciolto per intervenuta amnistia dai restanti reati;
assolvendo il coimputato ET. Sull'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Ancona con la sentenza in epigrafe ha confermato la decisione di prima istanza, ritenuta provata la responsabilità sulla base delle deposizioni testimoniali, integrate dalle conclusioni di perizia grafica. Ricorre ora per Cassazione l'imputato, deducendo: 1) l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità/manifesta illogicità e carenza di motivazione di ordinanza emessa dalla Corte di appello in merito alla richiesta di rinvio di udienza;
2) stessi vizi per quel che attiene l'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso è infondato.
In ordine ai singoli motivi si osserva:
1^) La contestazione di cui al primo motivo di ricorso riguarda il rigetto dell'istanza di rinvio presentata dalla difesa, sulla base di una certificazione medica, che attestava lo stato di malattia e la degenza a letto per accertata "sciatalgia". Ove non si fosse ritenuto assoluto l'impedimento a comparire, sostiene il ricorrente che si sarebbe dovuto procedere ad accertamenti fiscali.
Orbene, ad avviso di questa Corte, la prova del legittimo impedimento deve invero essere fornita dall'imputato ai fini della "assoluta impossibilità di comparire" (art. 420-ter co. 1^ C.P.P.) e nessun obbligo ha il giudice del merito di disporre detti accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta, che pure non abbia attestato univocamente la ridetta "assoluta impossibilità" (v. Cass. 24 settembre 1997, Sgarbi, RV. 209263; 21 settembre 1998, Balzano;
9 ottobre 1996, Pochetti, RV. 206968).
2^) La responsabilità del NI emerge, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, dalle deposizioni della persona offesa, che ricevette l'assegno circolare provento di furto dall'attuale ricorrente, al quale fanno riscontro le dichiarazioni del coimputato, che invero - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - non costituiscono pertanto l'unico elemento di accusa. Il comportamento complessivo del NI, che si era offerto di garantire il legittimo possesso del titolo è stato ragionevolmente assunto dalla Corte di merito come altro elemento persuasivo e concordante con la tesi accusatoria. Le critiche rivolte alla perizia grafica, che si era espletata su copia fotostatica del titolo, non sono quindi efficace a contrastare le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Ancona, che ha ritenuto "non essenziale" detto mezzo di prova, che comunque era attendibile, per gli "importanti elementi d'identità grafologica tra la firma di girata e la scrittura dell'appellante". (fol. 3 sentenza).
Al rigetto del ricorso consegue l'onere delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 12 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004