Sentenza 23 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 10007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10007 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE 1 000 7 /01 1 000 7/01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 15915/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron..·22611 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 03/04/01 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: RIVA & MARIANI GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'ALESSIO, rappresentato e dall'avvocato MARIO FIACCAVENTO, giusta delegadifeso in atti;
- ricorrente -
contro
CO AN, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MEDAGLIE D'ORO 169, rappresentato e difeso dagli avvocati ETTORE DI GIOVANNI, UMBERTO DI GIOVANNI, 2001 LILIA MIRELLA BOGIOVANNI, ITALA MANNIAS, giusta delega 1586 -1- in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 142/98 del Tribunale di MODICA, depositata il 16/07/98 R.G.N. 556/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato FIACCAVENTO;
udito l'Avvocato DI GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Augusta, il sig. LO RO, dipendente della ditta RivaMariani dal 1973, esponeva che con lettera del 31 gennaio 1991 gli era stato addebitato "un diverbio litigioso e vie di fatto” nei confronti del capo officina Assenza e di tale CI;
che egli si era difeso negando ogni condotta violenta, limitandosi a riconoscere solo una reazione verbale a fronte del comportamento dei due i quali, alla sua richiesta di chiudere la porta del capannone, essendo egli febbricitante, lo avevano provocato con frasi del tipo "non sei impiegato di banca”, “se non te la senti di stare in officina chiedi il trasferimento". Poiché la società lo aveva licenziato, il RO impugnava il licenziamento chiedendo le pronunzia consequenziali. Costituitasi la società ed escussi testi, la domanda veniva accolta dal primo giudice che, con sentenza del 21 settembre 1992, affermava la nullità del W recesso per mancata affissione del codice disciplinare. Sull'appello della società la statuizione veniva riformata dal Tribunale di Siracusa, che, con sentenza del 17 giugno 1994, rigettava la domanda introduttiva. A seguito di ricorso proposto dal lavoratore, questa Corte con sentenza del 13 lo P: опите maggio 1997 n. 4175, annullava detta sentenza in considerazione della affermata equivalenza tra fatto penalmente rilevante e giusta causa. Indi, con sentenza del 14 luglio 1998, il Tribunale di Modica, davanti al quale la causa era stata riassunta, rigettava l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado. Il Tribunale escludeva che il fatto contestato al lavoratore, come accertato nel corso dell'istruttoria di primo grado, fosse idoneo a far venire meno irreparabilmente la fiducia del datore nel futuro adempimento delle prestazioni, sulla base delle seguenti osservazioni: perché il RO aveva lavorato perla società da oltre diciassette anni, senza mai ricevere alcun rilievo;
perché il suo comportamento non poteva configurarsi come insubordinazione, giacché , essendo stato determinato dalla mancata chiusura della porta del locale, e non essendo originato dal rifiuto di adempiere un ordine, né dal difettoso adempimento della prestazione lavorativa, non aveva investito il rapporto funzionale-gerarchico con il suo superiore. Sotto il profilo oggettivo - a prescindere dalla caduta dell'elmetto dalla testa dell'Assenza provocato da un movimento della mano del RO, del quale non era stata accertata la volontarietà, per cui restava indimostrato il tentativo da parte del lavoratore di aggredire il suo capo squadra - ed al di là di un generico riferimento a parole offensive e minacciose che sarebbero state rivolte dal RO all'Assenza ed al CI, non era stato precisato quali fossero state le offese e le minacce, per cui essendo queste ultime state negate dal lavoratore, conseguiva l'impossibilità di attribuire al fatto un connotato di gravità maggiore rispetto al diverbio litigioso caratterizzato dalla pronunzia di parole ingiuriose. Ancora sotto il N profilo soggettivo, il Tribunale rilevava che, pur essendo rimasta indimostrata la sussistenza della provocazione, ed essendo indubbia la sproporzione tra la mancanza dell'Assenza e del CI consistente nell'avere lasciato aperta la porta dell'officina e la reazione del lavoratore, questa tuttavia non era del tutto incomprensibile, perché il RO, già riconosciuto invalido, poco più di un mese prima dell'episodio era stato ritenuto idoneo ad attività lavorative che non esponessero a polverosità ed ad agenti pneumotossici, e ciò spiegava quindi il motivo del suo timore che la porta aperta dell'officina l' avrebbe esposto al freddo. Avverso detta sentenza la società RivaMariani Group spa ha proposto ricorso affidato a due motivi. Resiste il RO con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con il primo motivo si denunzia violazione del giudicato ed infedele esecuzione del compito affidato al giudice del rinvio perché non essendo consentito nel giudizio di rinvio di modificare i presupposti di fatto espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, al Tribunale sarebbe stato precluso negare che la condotta del RO aveva integrato un tentativo di percosse ed ancora meno configurare "un semplice diverbio verbale caratterizzato dalla enero! pronunzia di alcune parole ingiuriose" perche era stato ormai acquisito in punto di fatto che detto comportamento materiale integrava un vero e proprio tentativo di percosse, non più passibile di mutazione. Il motivo non merita accoglimento. Invero, una volta che la sentenza rescindente aveva ritenuto erronea la ritenuta equivalenza tra addebito penalmente rilevante e giusta causa di licenziamento, 忆 ed una volta affermato dalla medesima pronunzia che la gravità del fatto ai fini del recesso deve essere desunta da altri elementi, quali il danno arrecato al datore di lavoro nonché la natura e l'intensità dell'elemento soggettivo, il giudice del rinvio poteva ben procedere, al fine delle verifiche rese necessarie all'esito dell'affermato principio di diritto, ad una nuova valutazione della condotta contestata. Questa invero non appare essere mutata nei suoi dati di fatto, ed infatti mentre nella sentenza annullata essa era stata ritenuta pienamente volontaria e quindi qualificata giuridicamente come tentativo di percosse, viceversa nella sentenza di rinvio il medesimo movimento del RO, che aveva provocato la caduta dell'elmetto dalla testa del capo officina, è stato ritenuto involontario, e ciò nell'ambito della verifica che allo stesso giudice era stata demandata sulla natura e l'intensità dell'elemento soggettivo. Con il secondo motivo si denunzia difetto di motivazione, perché nonostante le gravi premesse sulla mancata prova della provocazione e sulla oggettiva sproporzione tra il comportamento posto in essere dall'Assenza e dal CI e la reazione del lavoratore, il Tribunale aveva poi concluso per la illegittimità 3 del licenziamento, facendo peraltro riferimento non ai parametri fissati dalla sentenza rescindente, ossia al danno recato al datore di lavoro nonché alla natura e alla intensità dell'elemento soggettivo, ma a fattori del tutto estrinseci e inconferenti, quali lo stato di salute del RO, e comunque valutando il comportamento di questi in modo tale da non fornire completa giustificazione. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2104 e 2119 cod. civ., perché anche il comportamento del lavoratore estraneo all'esecuzione della prestazione lavorativa può costituire giusta causa di licenziamento, qualora sia tale da vanificare il necessario rapporto fiduciario tra le parti. Nessuno dei due motivi merita accoglimento. Quanto al secondo, non è ravvisabile alcun difetto di motivazione poiché il Tribunale, facendo puntuale riferimento ai parametri indicati dalla sentenza p rescindente, ha escluso che il comportamento ascritto fosse tale da determinare irreversibilmente il venire meno della fiducia del datore, sulla base di un complesso univoco di circostanze, quali l'assenza di addebiti nei diciassette anni precedenti, per il fatto che la condotta contestata non integrava atto di insubordinazione e l'esistenza delle minacce non era stata dimostrata, a perché la reazione del lavoratore, sia pure sproporzionata ed eccessiva rispetto al comportamento tenuto dal capo officina e del CI, e quindi tale da giustificare l'adozione di una sanzione disciplinare più lieve, non era però del tutto ingiustificata, essendo stata dettata dalla preoccupazione di evitare il mucciuro DULO freddo, che sarebbe stato nocivo al precario stato di salute del davoratore. Il terzo motivo, ove si fa astratto riferimento alla possibilità che anche i comportamenti estranei alla prestazione lavorativa siano teoricamente tali da costituire giusta causa, è troppo generico per inficiare i rilievi del Tribunale. Il ricorso va quindi rigettato e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 4
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in lire ₤4.000, oltre lire quattro milioni per onorari. Così deciso in Roma il 3 aprile 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Maure to huse IL, 23 LUG. 2001 Depo I D A , S S O L A 0 L T 1 3 O , . 3 B A T 5 R D . A ' A M L L E D . 4 5