Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2002, n. 4313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4313 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
IN NO DEL POL TALE NO043 1 3 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU RE TA DI CASSAZIONE Oggetto VENDITVA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 18599/99 - Rel. Consigliere - Cron. 10095 Dott. Roberto Michele TRIOLA Rep. 997 - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.17/12/01 Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti L. 155 1126 MAR 2002--- SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: VILLA HELOISE COSTR SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente CANCELLERIA domiciliato in ROMA PZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato LUCIO NICOLAIS, difeso dall'avvocato FABIO ROCCELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AZD SICILIANA TRASPORTI, in persona del Presidente elegale rappresentante DARIO LO BOSCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE VICO 4, presso lo studio dell'avvocato GIULIANA GALANTE, difeso dall'avvocato PIETRO TROTTA, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 451/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 21/05/99; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udita la relazione della causa svolta nella pubblica UFFICIO COPIE Richiesta copia legale udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Roberto dal Sig. NICOLAK per diritti 6,20+28 Michele TRIOLA;
106·11/02 IL CANCELLIERE udito l'Avvocato Fabio ROCCELLA, difensore del ricorrente che ha chiestol'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Pietro TROTTA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
: in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 6 novembre 1995 la s.p.a. Villa HE UZ conveniva davanti al Tribunale di Palermo l'Azienda Siciliana Trasporti ed esponeva: -di avere venduto alla convenuta, con atto in data 23 gennaio 1993, un immobile;
-che la consegna di tale immobile era avvenuta contestualmente alla stipula;
-che per il pagamento di parte del prezzo era stata pattuita una dilazione;
sulla base di tali premesse la società attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento degli interessi compensativi di cui all'art. 1499 cod. civ. per il periodo intercorrente tra la stipula della vendita ed il pagamento saldo del prezzo. L'Azienda Siciliana Trasporti, costituitasi, contestava il fondamento della domanda, che veniva rigettata dal Tribunale di Palermo con sentenza in data 19 giugno 1997. La SOC. Villa HE UZ proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza in data 21 maggio 1999, con la seguente motivazione: 3 Al riguardo va tenuto conto che la norma di cui all'articolo 1499 del codice civile è applicabile solo in mancanza di diversa pattuizione delle parti e trova fondamento nell'esigenza equitativa di compensare il venditore per il vantaggio unilaterale che il compratore ritrae dalla dilazione del pagamento del prezzo, qualora abbia già ricevuto la controprestazione di un bene produttivo di frutti o d'altri redditi. Conseguentemente è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione (v. Cass. n° 4775 del 1989) che l'art. 1499 del cod. civ. non è applicabile allorché la parti "nell'ambito di una libera valutazione, abbiano considerato l'anticipata attribuzione della res vendita al compratore, come componente della regolamentazione degli interessi medesimi". Nel caso in esame, infatti, risulta che con l'atto di vendita del 29.1.1993 in notaio LE RE fu stabilito tra le parti contraenti che "proprietà e possesso si trasferiscono da oggi all'azienda acquirente" e, correlativamente, che "la restante somma di lire 5.500.000.000 sarà corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione, а cura della ditta venditrice, dei certificati d'agibilità e fine lavori e della copia autentica 4 della concessione edilizia di variante" e solo nel caso d'inutile decorso del suddetto termine di sessanta giorni l'azienda compratrice avrebbe dovuto corrispondere gli interessi di mora pari "al prime rate in vigore al momento dell'effettivo pagamento". Orbene, non essendo contestato che l'AST ha provveduto tempestivamente al pagamento del saldo, risulta evidente che la pretesa della appellante è infondata. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Villa HE UZ, con un unico motivo. Resiste con controricorso l'Azienda Siciliana Trasporti. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo la società ricorrente, premesso che era pacifico che la consegna dell'immobile era avvenuta prima del pagamento del saldo del prezzo, deduce che erroneamente la Corte di appello di Palermo ha ritenuto che nella clausola cui ha fatto riferimento potesse ravvisarsi una deroga al disposto dell'art. 1499 cod. civ. La doglianza è fondata. Va, in primo luogo, rilevato che fuori luogo la 5 Corte di appello di Palermo ha citato la sentenza di questa S.C. 4775/89, la quale si è occupata di un contratto preliminare, con riferimento al quale l'applicabilità dell'art. 1499 cod. civ. è tuttora oggetto di contrasti. Solo perché sí è occupata di un contratto preliminare è spiegabile il fatto che la sentenza in questione abbia ritenuto di escludere l'applicabilità dell'art. 1499 cod. civ. nelle ipotesi in cui, in base ad una clausola contrattuale, la consegna della cosa (che nel caso di promessa di vendita non costituisce un naturale preceda il pagamento del prezzo;
negotii) la mancata coincidenza tra consegna della cosa E pagamento del prezzo, in base ad una apposita clausola contrattuale, invece, rappresenta il normale presupposto per l'applicabilità dell'art. 1499 cod. civ. nel caso di vendita definitiva. La Corte di appello di Palermo, in definitiva, non avendo ben compreso i precedenti di questa S.C., fr. ha escluso l'applicabilità dell'art. 1499 cod. civ. proprio quando ricorre l'ipotesi disciplinata da tale norma. Naturalmente, una apposita clausola contrattuale può escludere il pagamento di interessi 6 corrispettivi quando la consegna della cosa preceda il pagamento del prezzo;
nella specie, però, la Corte di appello di Palermo non ha indicato da quali elementi fosse desumibile che le parti avessero espresso tale volontà nel disciplinare semplicemente le modalità temporali di pagamento del prezzo. Il ricorso va, pertanto, accolto, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che provvederà anche in ordine 1097 129,11 alle spese del giudizio di cassazione. 20.66 456T
P.Q.M.
cassa la sentenza TOT. 141,77 la Corte accoglie il ricorso;
impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Roma, 17 dicembre 2001 frances долов ий Paket TidТил Pleť IL CANCELLIERE C1 Paoto Papanico 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 26 MAR. 2002 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 7011.2002ria 4. Registrato in date...15/01930 IL CANCELLIERE C1 149,77 Le te al n. A versate €. (euro CENTOQUARANTANOVE/77 p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Respons e Servizo Alti Giudiziari མ ཏྠཾ (Dr. M. RACCICHINI) ཨ ? ནྟེ