Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4224 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPRE 4224/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALI SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO - Presidente R.G.N. 11325/99 Cron. 9890 Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Dott. IO LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere Ud. 29/11/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente 3 S EN TENZA sul ricorso proposto da: AI ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso i dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FF.SS. SPA TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante2001 via degli scp -288, MICHELANGELO presso 10 studio 4621 in ROMA ! -1- dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
MO TO;
- intimato avverso la sentenza n. 542/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 26/02/99 R.G.N. 7595/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito l'Avvocato ROSSI per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 24 gennaio 1995 al Pretore di Genova IO MO, ex dipendente della società Ferrovie dello Stato s.p.a., premesso di essere titolare di rendita per una inabilità permanente da infortunio che si era poi aggravata, chiedeva che fosse disposto l'adeguamento della prestazione previdenziale in relazione a tale aggravamento. Il Pretore, disposta consulenza tecnica di ufficio, ordinava, ai sensi della legge n.608/96, la integrazione del contraddittorio nei confronti dell'AI (che restava contumace); quindi, con sentenza del 16 aprile 1998, condannava l'AI a corrispondere al MO la rendita in relazione a un'invalidità del 16%, con decorrenza dal 1° dicembre 1993. of L'AI proponeva appello chiedendo, in via principale, che fosse dichiarata inammissibile o nulla la sua chiamata in giudizio, in subordine, che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva e, in ulteriore subordine, che la condanna al pagamento della rendita fosse pronunciata per il solo periodo successivo al 1° gennaio 1996. Con sentenza in data 26 febbraio 1999 il Tribunale di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava l'AI a corrispondere la rendita dal 1° gennaio 1996 e condannava le Ferrovie dello Stato a corrispondere i relativi ratei sino al 31 dicembre 1995. In motivazione il giudice di appello ha osservato che, dal 1° gennaio 1996, l'AI doveva essere considerato successore a titolo particolare delle Ferrovie dello Stato e, perciò, passivamente legittimato al giudizio, avendo la legge n.608/96 chiaramente individuato nell'Istituto il soggetto obbligato per le prestazioni spettanti per il periodo successivo al 31 dicembre 1995, anche se relative ad eventi occorsi prima di quella data. Per l'identica ragione l'intervento dell'AI o la sua chiamata in causa non erano soggetti ai limiti e alle condizioni di cui all'art.344 c.p.c. né ai termini e alle forme 3 prescritti dall'art.269 c.p.c. Tanto comportava che dovevano considerarsi poste a carico dell'Istituto, da un lato, le rendite e prestazioni che trovavano titolo in eventi successivi al 31 dicembre 1995, dall'altro, le rendite e prestazioni riguardanti infortuni o malattie professionali verificatisi prima di quella data, anche se non ancora definiti, ma ciò solamente per i ratei maturati dopo il 1° gennaio 1996, dovendo, per quelli precedenti, rispondere esclusivamente le Ferrovie dello Stato. Contro questa sentenza l'AI ha proposto ricorso con unico, articolato motivo. Le Ferrovie dello Stato s.p.a. resistono con controricorso e memoria. IO MO non si è costituito. Motivi della decisione of Con l'unico complesso motivo l'AI censura la sentenza impugnata per: a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 127 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 in relazione ai principi vigenti in materia assicurativa infortunistica;
b) Violazione dell'art.
2- comma 13 e 15- della legge n. 608 del 1996; c) Violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101 e 111 cod. proc. civ.; d) Violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.; e) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ.; f) Insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione;
g) Vizi denunciabili ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. Il ricorrente Istituto lamenta che erroneamente il giudice di appello ne ha ritenuto la legittimazione passiva. Osserva che, ai sensi dell'art. 2,commi 13 e 15 citati, la sua posizione di istituto assicuratore non può che riguardare gli eventi (infortuni e malattie professionali) intervenuti successivamente al 31.12.1995, mentre, con riferimento alle vicende precedenti, la posizione attribuitagli dalla legge e' quella di mero assuntore di oneri (pagamento dei ratei delle prestazioni maturati 4 successivamente al 31.12.1995), che fanno capo alle Ferrovie dello Stato, ed a copertura dei quali e' stata versata una riserva matematica quantificata in L. 350 miliardi. Aggiunge che, stante il suo difetto di legittimazione al giudizio, avrebbe dovuto essere esonerato ( contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata) dal pagamento delle spese a favore della parte privata, mentre le Ferrovie dello Stato avrebbero dovuto essere condannate alle spese nei suoi confronti. Il motivo e' infondato. L'art. 2 del D.L.
1.10.1996 n. 510, convertito nella legge 28.11.1996 n. 608, prevede al comma 13^ che "a decorrere dal 1^ gennaio 1996 il personale ferroviario in attività of di servizio e' assicurato all'AI secondo la normativa vigente e l'ente Ferrovie S.p.A. e' tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'AI tutte le rendite e tutte le altre prestazioni comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data". Lo stesso articolo prevede, poi, al 15^ comma, la necessita' del versamento all'AI di una riserva matematica "ai fini del pagamento dal 1^ gennaio 1996 delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonchè di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995". La giurisprudenza di questa Corte, interpretando le disposizioni di legge in oggetto, si è espressa nel senso che esse non disciplinano una ipotesi di trasferimento di alcuni rapporti da un soggetto ad un altro, ma descrivono piuttosto un fenomeno successorio ex lege (o meglio un trasferimento di funzioni), per il quale, ad una certa data (1^.1.1996), un soggetto subentrante (l'AI) si sostituisce al soggetto uscente (la 5 S.p.A. Ferrovie dello Stato), acquisendo, all'atto del subentro, la titolarità di tutti i rapporti assicurativi, già facenti capo al precedente gestore (in questo senso Cass. 9 marzo 1999, n. 2030 e 30 marzo 1999, n.3085, 23 ottobre 2000 n.13948, 13 giugno 2001 n.7994 ed altre successive conformi). Deve, nel contempo, escludersi qualsiasi perdurante operatività o sopravvivenza della funzione assicurativa in capo alle Ferrovie dello Stato. Significativa al riguardo e' la disposizione in esame laddove precisa che, per quanto riguarda gli infortuni e le malattie verificatisi entro il 31.12.1995 (e quindi ricadenti nel vigore della gestione delle Ferrovie dello Stato), ma non ancora definiti a tale data, il soggetto obbligato all'erogazione della rendita o della prestazione e' l'AI; e ciò nonostante la almeno parziale riferibilità della prestazione o della rendita all'epoca di competenza delle Ferrovie dello Stato. In sintesi, secondo la ricordata giurisprudenza, il trasferimento all'AI della titolarità dei rapporti assicurativi comporta che: a) per gli eventi verificatisi dopo la data del 1° gennaio 1996 l'AI è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, in quanto evidentemente decorrenti da epoca successiva;
b) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data e definiti entro il medesimo termine, le prestazioni a carico dell'AI sono esclusivamente quelle maturate dalla data suddetta, in quanto le prestazioni relative al periodo precedente sono state o avrebbero dovuto essere già state corrisposte dalle Ferrovie dello Stato;
c) per gli eventi verificatisi prima del 31 dicembre 1995 ma a tale data non ancora definiti, l'Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere integralmente le prestazioni, senza alcuna distinzione tra ratei imputabili a periodi precedenti o successivi, in quanto, in mancanza di definizione, le Ferrovie dello Stato non hanno corrisposto e non potevano corrispondere alcunchè. L'interpretazione della legge nei sensi su esposti trova indiretta conferma nel D.M. 26 gennaio 1996, recante la determinazione della misura e delle modalità di 6 versamento della riserva matematica, di cui sopra, in quanto detto provvedimento (art. 1) riferisce la destinazione di quest'ultima alla copertura "degli oneri derivanti, anche a seguito di contenzioso, dalle rendite, dalle inabilita' temporanee assolute e da tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle malattie professionali verificatesi entro il 31 dicembre 1995", senza introdurre, relativamente a queste ultime, alcuna distinzione fra ratei imputabili a periodi antecedenti o successivi a tale data. Va, peraltro, osservato che una diversa interpretazione, come quella sostenuta dall'AI, contrasterebbe con il dato testuale delle disposizioni in esame;
renderebbe la previsione normativa (nella parte riguardante gli eventi non definiti entro la data del 31.12.1995) del tutto superflua, dovendo alla conclusione proposta dall'AI pervenirsi in base allo stesso dettato normativo, indipendentemente dalla suddetta specifica previsione;
determinerebbe, inoltre, la necessita', una volta accertato il diritto dell'assicurato, di una contestuale richiesta all'AI e alle Ferrovie dello Stato, a ciascuno per la sua parte. In questo modo tale interpretazione si porrebbe in contrasto con la ratio delle norme in esame, ispirata a semplificare e ad unificare le procedure amministrative. Alla stregua degli indicati principi, correttamente il giudice di appello ha ritenuto che la posizione dell'AI fosse quella di soggetto passivamente legittimato (e non di mero assuntore di oneri facenti capo alle Ferrovie dello Stato), in una controversia, come quella in oggetto, avente ad oggetto la corresponsione di prestazioni assicurative (una rendita più elevata di quella in godimento) in relazione ad un evento (aggravamento di inabilità permanente da infortunio) verificatosi prima del 31 dicembre 1995 (il ricorso al Pretore è stato depositato il 24 gennaio 1995)e non ancora definito a quella data. Il ricorso va dunque rigettato. 7 Ravvisa la Corte nella circostanza che il proprio insegnamento sulla questione controversa si è consolidato dopo il deposito del ricorso la ricorrenza di giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra l'AI e la società Ferrovie dello Stato spa, mentre nulla deve disporsi al riguardo nei confronti di IO MO, perché non costituito.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra l'AI e la società Ferrovie dello Stato s.p.a.; nulla nei confronti di IO MO. Così deciso in Roma il 29 novembre 2001 Il Presidente IL Cons.estensore Mtum Still IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria oggi, 2-5 MAR 2002 IL CANCELLIERE pelle 00