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Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2023, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON NY nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 3296 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 21/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. TO NT ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione per non aver commesso il fatto dal reato di cui all'art. 73 d. P. R. 9-10-1990, n.309, per avere illecitamente detenuto, a fini di cessione a terzi, una considerevole quantità di sostanza stupefacente rinvenuta all'interno di un magazzino ritenuto nella sua disponibilità. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ravvisabilità di estremi di colpa grave a suo carico, poiché il giorno dell'arresto il TO non venne visto né aprire né chiudere il magazzino in cui è stata trovata la sostanza stupefacente, né sono state rinvenute in possesso del ricorrente le chiavi del predetto magazzino e nemmeno egli è stato trovato in possesso di droga. Il ricorrente si è limitato a vendere sigarette di contrabbando in un banco situato di fronte al predetto magazzino, che vedeva sempre chiuso e di cui non aveva mai avuto la disponibilità. L'episodio inerente al cenno d'intesa con il pregiudicato LL RM, che usciva dal magazzino in esame, è connotato dalla massima indeterminatezza ed è privo di riscontri. Erronea, come anche rilevato nella motivazione della sentenza di assoluzione, è anche l'affermazione formulata nell'ordinanza cautelare circa il fatto che il TO sia stato visto chiudere il deposito con un lucchetto di cui aveva le chiavi perché il ricorrente non ha mai avuto le chiavi del suddetto magazzino e non ha mai saputo chi le avesse, essendo del tutto estraneo alla detenzione del predetto immobile. 3. Con requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di 1 fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti ( Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi;
Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli). 2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato le risultanze di un servizio di osservazione all'esito del quale, secondo il verbale di arresto agli atti, il personale operante segnalò il TO nell'atto di uscire, in data 8/10/2018, da un magazzino e richiuderlo con un lucchetto, utilizzando le relative chiavi. Dal prosieguo delle indagini, espletate anche mediante ulteriori servizi di osservazione, è emerso che il TO usava praticare in modo continuativo la propria illecita attività di vendita di sigarette di contrabbando davanti ad un magazzino destinato alla produzione di crack nonché alla conservazione di hashish, stupefacente confezionato in dosi destinate alla cessione al dettaglio, oltre a essere stato notato scambiarsi un cenno comunque denotante una pregressa conoscenza personale con il pregiudicato LL RM, che usciva dal predetto magazzino, di cui il TO mostrava di avere la disponibilità per essere in possesso delle chiavi. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Di qui la conclusione, senz'altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la quale sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l'imputato ha creato l'apparenza della piena partecipazione all'attività criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen. 3. Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale ( Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Rv. 242034). Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto ( Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro). 4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento e spese processuali. Così deciso il 21/10/ 022.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 3296 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 21/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. TO NT ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione per non aver commesso il fatto dal reato di cui all'art. 73 d. P. R. 9-10-1990, n.309, per avere illecitamente detenuto, a fini di cessione a terzi, una considerevole quantità di sostanza stupefacente rinvenuta all'interno di un magazzino ritenuto nella sua disponibilità. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ravvisabilità di estremi di colpa grave a suo carico, poiché il giorno dell'arresto il TO non venne visto né aprire né chiudere il magazzino in cui è stata trovata la sostanza stupefacente, né sono state rinvenute in possesso del ricorrente le chiavi del predetto magazzino e nemmeno egli è stato trovato in possesso di droga. Il ricorrente si è limitato a vendere sigarette di contrabbando in un banco situato di fronte al predetto magazzino, che vedeva sempre chiuso e di cui non aveva mai avuto la disponibilità. L'episodio inerente al cenno d'intesa con il pregiudicato LL RM, che usciva dal magazzino in esame, è connotato dalla massima indeterminatezza ed è privo di riscontri. Erronea, come anche rilevato nella motivazione della sentenza di assoluzione, è anche l'affermazione formulata nell'ordinanza cautelare circa il fatto che il TO sia stato visto chiudere il deposito con un lucchetto di cui aveva le chiavi perché il ricorrente non ha mai avuto le chiavi del suddetto magazzino e non ha mai saputo chi le avesse, essendo del tutto estraneo alla detenzione del predetto immobile. 3. Con requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di 1 fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti ( Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi;
Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli). 2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato le risultanze di un servizio di osservazione all'esito del quale, secondo il verbale di arresto agli atti, il personale operante segnalò il TO nell'atto di uscire, in data 8/10/2018, da un magazzino e richiuderlo con un lucchetto, utilizzando le relative chiavi. Dal prosieguo delle indagini, espletate anche mediante ulteriori servizi di osservazione, è emerso che il TO usava praticare in modo continuativo la propria illecita attività di vendita di sigarette di contrabbando davanti ad un magazzino destinato alla produzione di crack nonché alla conservazione di hashish, stupefacente confezionato in dosi destinate alla cessione al dettaglio, oltre a essere stato notato scambiarsi un cenno comunque denotante una pregressa conoscenza personale con il pregiudicato LL RM, che usciva dal predetto magazzino, di cui il TO mostrava di avere la disponibilità per essere in possesso delle chiavi. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Di qui la conclusione, senz'altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la quale sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l'imputato ha creato l'apparenza della piena partecipazione all'attività criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen. 3. Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale ( Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Rv. 242034). Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto ( Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro). 4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento e spese processuali. Così deciso il 21/10/ 022.