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Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2026, n. 18524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18524 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LL CE IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 01/07/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento, udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella, letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo ai motivi di seguito illustrati.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per motivazione apparente in relazione alla mancata applicazione della disciplina di cui all’art. 49, comma 2, cod. pen.; la difesa censura la motivazione in ordine al tema della grossolanità del falso e alla ritenuta attitudine ingannatoria della merce oggetto del reto di ricettazione;
in particolare, la Corte di merito avrebbe omesso di spiegare le ragioni in base alle quali gli indici utilizzati dagli operanti (manifattura, materiali, standard qualitativi, modalità di presentazione) non fossero percepibili da chiunque, richiamando anche la deposizione del teste di polizia giudiziaria intervenuto, laddove riferiva di materiali con vistose imperfezioni e di qualità scadente.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, Penale Sent. Sez. 2 Num. 18524 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 26/02/2026 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte di merito si è limitata a indicare l’assenza di elementi positivi meritevoli di apprezzamento, senza spiegare la ragione per la quale ha ritenuto inidonei o neutri gli argomenti difensivi relativi all’incensuratezza, alla giovane età, al comportamento processuale collaborativo dell’imputato, tradottosi nella rinuncia ai testi della difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi meramente reiterativi, generici e comunque manifestamente infondati, già affrontati e risolti dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva, logica e non apparente, con la quale il ricorrente non si confronta.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente chiarito la mancata ricorrenza, nel caso in scrutinio, dell'ipotesi del c.d. falso grossolano, spiegando che, in ogni caso, l'asserita grossolanità della contraffazione non è una circostanza idonea a incidere sulla sussistenza dell'ascritta fattispecie, essendo a tal fine sufficiente l'attitudine ingannatoria del marchio (o segno distintivo). In particolare, si evidenzia come la falsità dei marchi, riscontrata da personale della Guardia di finanza professionalmente formato, “non fu desunta da una presunta grossolanità della contraffazione ma piuttosto da diverse circostanze fattuali inerenti manifatture, materiali, standard qualitativi, quantità, modalità di presentazione ed assenza di documentazione giustificativa, non percepibili da chiunque” (v. p. 5 sentenza impugnata). Deve al riguardo richiamarsi il principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. (costituente nella specie il delitto presupposto della contestata ricettazione) la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [...], Rv. 275814 – 01;Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258722 - 01).
2. Anche sulle attenuanti generiche, la corte appello motiva (v. p. 7) con argomentazione immune dai vizi dedotti, rapportandosi, nella propria valutazione, agli elementi concreti, meritevoli di positivo apprezzamento, tuttavia già considerati e vagliati per il riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen., senza 2 dunque che nulla sia stato trascurato, avendo fatto, così, buon governo dei principi affermati in materia da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282693 - 01). Nella specie, l'onere argomentativo della Corte di merito risulta adeguatamente assolto anche attraverso il puntuale riferimento alla congruità della valutazione effettuata dal primo giudice (p. 6 sentenza di primo grado), il quale ha evidenziato l’assenza di condotte postume positive rilevanti.
5. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per motivazione apparente in relazione alla mancata applicazione della disciplina di cui all’art. 49, comma 2, cod. pen.; la difesa censura la motivazione in ordine al tema della grossolanità del falso e alla ritenuta attitudine ingannatoria della merce oggetto del reto di ricettazione;
in particolare, la Corte di merito avrebbe omesso di spiegare le ragioni in base alle quali gli indici utilizzati dagli operanti (manifattura, materiali, standard qualitativi, modalità di presentazione) non fossero percepibili da chiunque, richiamando anche la deposizione del teste di polizia giudiziaria intervenuto, laddove riferiva di materiali con vistose imperfezioni e di qualità scadente.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, Penale Sent. Sez. 2 Num. 18524 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 26/02/2026 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte di merito si è limitata a indicare l’assenza di elementi positivi meritevoli di apprezzamento, senza spiegare la ragione per la quale ha ritenuto inidonei o neutri gli argomenti difensivi relativi all’incensuratezza, alla giovane età, al comportamento processuale collaborativo dell’imputato, tradottosi nella rinuncia ai testi della difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi meramente reiterativi, generici e comunque manifestamente infondati, già affrontati e risolti dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva, logica e non apparente, con la quale il ricorrente non si confronta.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente chiarito la mancata ricorrenza, nel caso in scrutinio, dell'ipotesi del c.d. falso grossolano, spiegando che, in ogni caso, l'asserita grossolanità della contraffazione non è una circostanza idonea a incidere sulla sussistenza dell'ascritta fattispecie, essendo a tal fine sufficiente l'attitudine ingannatoria del marchio (o segno distintivo). In particolare, si evidenzia come la falsità dei marchi, riscontrata da personale della Guardia di finanza professionalmente formato, “non fu desunta da una presunta grossolanità della contraffazione ma piuttosto da diverse circostanze fattuali inerenti manifatture, materiali, standard qualitativi, quantità, modalità di presentazione ed assenza di documentazione giustificativa, non percepibili da chiunque” (v. p. 5 sentenza impugnata). Deve al riguardo richiamarsi il principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. (costituente nella specie il delitto presupposto della contestata ricettazione) la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [...], Rv. 275814 – 01;Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258722 - 01).
2. Anche sulle attenuanti generiche, la corte appello motiva (v. p. 7) con argomentazione immune dai vizi dedotti, rapportandosi, nella propria valutazione, agli elementi concreti, meritevoli di positivo apprezzamento, tuttavia già considerati e vagliati per il riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen., senza 2 dunque che nulla sia stato trascurato, avendo fatto, così, buon governo dei principi affermati in materia da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282693 - 01). Nella specie, l'onere argomentativo della Corte di merito risulta adeguatamente assolto anche attraverso il puntuale riferimento alla congruità della valutazione effettuata dal primo giudice (p. 6 sentenza di primo grado), il quale ha evidenziato l’assenza di condotte postume positive rilevanti.
5. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3