Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2026, n. 18524
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Sentenza 22 maggio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione per motivazione apparente in relazione alla mancata applicazione della disciplina di cui all’art. 49, comma 2, cod. pen.

    La Corte di merito ha adeguatamente chiarito la mancata ricorrenza dell'ipotesi del c.d. falso grossolano, spiegando che l'asserita grossolanità della contraffazione non è circostanza idonea a incidere sulla sussistenza dell'ascritta fattispecie, essendo a tal fine sufficiente l'attitudine ingannatoria del marchio. La falsità dei marchi è stata riscontrata da personale specializzato sulla base di diverse circostanze fattuali inerenti manifatture, materiali, standard qualitativi, quantità, modalità di presentazione ed assenza di documentazione giustificativa, non percepibili da chiunque. Si richiama il principio secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, poiché l'art. 474 cod. pen. tutela la fede pubblica.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte d'appello motiva con argomentazione immune dai vizi dedotti, rapportandosi agli elementi concreti meritevoli di positivo apprezzamento, già considerati e vagliati per il riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen. Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. L'onere argomentativo della Corte di merito risulta adeguatamente assolto anche attraverso il puntuale riferimento alla congruità della valutazione effettuata dal primo giudice, il quale ha evidenziato l’assenza di condotte postume positive rilevanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2026, n. 18524
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18524
    Data del deposito : 22 maggio 2026

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