CASS
Sentenza 27 febbraio 2023
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2023, n. 8528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8528 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RD UN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/05/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MO Perelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato Marco Rossi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, il rinvio della sua trattazione;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8528 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 22/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze - giudicando, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, e nei limiti del devoluto, UN RD, imputato di bancarotta fraudolenta per distrazione - rideterminava nei suoi confronti la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., negando il beneficio della sospensione condizionale. A quest'ultimo proposito, il giudice di rinvio riteneva formalmente non ostative le precedenti condanne a pena sospesa, giacché relative a fattispecie ormai depenalizzate, e tuttavia formulava una prognosi negativa in punto di non recidivanza, sul rilievo della particolare capacità a delinquere disvelata, in concreto suscettibile di nuova estrinsecazione. 2. L'imputato ricorre nuovamente per cassazione, con rituale ministero difensivo. Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità processuale, derivante dal fatto che il decreto di citazione dell'imputato nel giudizio di rinvio era stato notificato a mani del difensore di fiducia, a norma dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen., pro-tempore vigente, nonostante l'interessato avesse effettuato autonoma dichiarazione di domicilio. Con il secondo motivo il ricorrente deduce nullità processuale, ulteriore e connessa, stante il fatto che il medesimo vizio di notificazione avrebbe riguardato l'avviso di deposito della sentenza di rinvio di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., pro-tempore vigente, spettante all'imputato già dichiarato contumace (in processo destinato a proseguire in applicazione della disciplina previgente alla riforma attuata con la legge 28 aprile 2014, n. 67). Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale, indebito e ingiustificato alla luce della sua sostanziale incensuratezza e di sicuri indici favorevoli ex art. 133 cod. pen., che erano valsi la concessione delle attenuanti generiche e la riconduzione della pena principale ai minimi edittali. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Le parti hanno concluso come in epigrafe. Il difensore dell'imputato ha chiesto, subordinatamente all'accoglimento del ricorso, il rinvio della sua trattazione ad un momento successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (differita alla data del 30 dicembre 2022), onde permettere 2 all'imputato stesso di giovarsi della disciplina transitoria di cui all'art. 95 di tale testo legislativo, in materia di accesso in executivis alle pene sostitutive delle pene detentive brevi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'istanza di rinvio della trattazione del ricorso, finalizzata al conseguimento della possibilità di richiedere al giudice dell'esecuzione l'irrogazione di una pena sostitutiva, ai sensi delle modifiche apportate alla legge n. 689 del 1981 dal d.lgs. n. 150 del 2022, non può essere accolta, atteso che l'inapplicabilità del citato d.lgs., alla data della presente decisione, discende non dalla mera necessità di attendere la scadenza del termine della vacatio legis, ma direttamente dall'art. 7 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, alla medesima data in attesa di conversione in legge, che ha espressamente differito l'entrata in vigore delle nuove disposizioni;
sicché, nel caso di specie, emerge chiara la volontà del legislatore di posticipare la vigenza della riforma, espressa con una norma che il giudice non può certo disapplicare (Sez. 7, n. 3804 del 05/04/2022, Rizzo;
Sez. 5, n. 45104 del 04/11/2022, Cipolla). 2. Il primo motivo di ricorso è precluso. La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, o di rinvio, effettuata, a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (vigente ante riforma ex d.lgs. n. 150 del 2022), presso il difensore di fiducia, anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, è in effetti nulla, ma la nullità si qualifica come a regime intermedio (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771-01). Le nullità a regime intermedio devono essere dedotte entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e quindi, se anteriori alla celebrazione del giudizio, come quella di specie, devono essere dedotte prima della deliberazione della sentenza conclusiva (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349-01), come nel caso odierno non avvenuto. 3. Il secondo motivo è infondato. L'omessa notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello, o di rinvio, non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso (l'omissione dell'incombente 3 potrebbe assumere residuale rilievo, in vista della restituzione degli atti al giudice antecedentemente pronunciatosi, perché proceda alla sua effettuazione a salvaguardia dei diritti e delle prerogative dell'imputato, soltanto ove il difensore impugnante fosse privo di investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita: Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391-02, le cui più diffuse argomentazioni, dal Collegio condivise, devono intendersi qui integralmente richiamate). Né l'odierno ricorrente ha addotto elemento alcuno, che contrasti l'esistenza della citata presunzione e induca a ritenerla inoperante. 4. il terzo motivo è infondato. In tema di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non sussiste un nesso di necessaria correlazione tra la determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale, in quanto la prima va operata in base a preponderanti criteri di valutazione della gravità del reato, mentre la seconda si fonda su un giudizio prognostico proiettato sulla realtà futura (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458-04). Il giudice di rinvio ha basato tale giudizio su elementi predittivi non implausibili, legati alla pervicacia dell'imputato nella realizzazione di condotte illecite (ancorché parzialmente deprivate, nel tempo, di valore penale); elementi esposti in modo ragionato e coerente, dinanzi ai quali si arresta il sindacato di questa Corte. 5. Il ricorso deve essere respinto, sulla base delle considerazioni che precedono. Il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/11/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MO Perelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato Marco Rossi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, il rinvio della sua trattazione;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8528 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 22/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze - giudicando, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, e nei limiti del devoluto, UN RD, imputato di bancarotta fraudolenta per distrazione - rideterminava nei suoi confronti la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., negando il beneficio della sospensione condizionale. A quest'ultimo proposito, il giudice di rinvio riteneva formalmente non ostative le precedenti condanne a pena sospesa, giacché relative a fattispecie ormai depenalizzate, e tuttavia formulava una prognosi negativa in punto di non recidivanza, sul rilievo della particolare capacità a delinquere disvelata, in concreto suscettibile di nuova estrinsecazione. 2. L'imputato ricorre nuovamente per cassazione, con rituale ministero difensivo. Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità processuale, derivante dal fatto che il decreto di citazione dell'imputato nel giudizio di rinvio era stato notificato a mani del difensore di fiducia, a norma dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen., pro-tempore vigente, nonostante l'interessato avesse effettuato autonoma dichiarazione di domicilio. Con il secondo motivo il ricorrente deduce nullità processuale, ulteriore e connessa, stante il fatto che il medesimo vizio di notificazione avrebbe riguardato l'avviso di deposito della sentenza di rinvio di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., pro-tempore vigente, spettante all'imputato già dichiarato contumace (in processo destinato a proseguire in applicazione della disciplina previgente alla riforma attuata con la legge 28 aprile 2014, n. 67). Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale, indebito e ingiustificato alla luce della sua sostanziale incensuratezza e di sicuri indici favorevoli ex art. 133 cod. pen., che erano valsi la concessione delle attenuanti generiche e la riconduzione della pena principale ai minimi edittali. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Le parti hanno concluso come in epigrafe. Il difensore dell'imputato ha chiesto, subordinatamente all'accoglimento del ricorso, il rinvio della sua trattazione ad un momento successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (differita alla data del 30 dicembre 2022), onde permettere 2 all'imputato stesso di giovarsi della disciplina transitoria di cui all'art. 95 di tale testo legislativo, in materia di accesso in executivis alle pene sostitutive delle pene detentive brevi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'istanza di rinvio della trattazione del ricorso, finalizzata al conseguimento della possibilità di richiedere al giudice dell'esecuzione l'irrogazione di una pena sostitutiva, ai sensi delle modifiche apportate alla legge n. 689 del 1981 dal d.lgs. n. 150 del 2022, non può essere accolta, atteso che l'inapplicabilità del citato d.lgs., alla data della presente decisione, discende non dalla mera necessità di attendere la scadenza del termine della vacatio legis, ma direttamente dall'art. 7 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, alla medesima data in attesa di conversione in legge, che ha espressamente differito l'entrata in vigore delle nuove disposizioni;
sicché, nel caso di specie, emerge chiara la volontà del legislatore di posticipare la vigenza della riforma, espressa con una norma che il giudice non può certo disapplicare (Sez. 7, n. 3804 del 05/04/2022, Rizzo;
Sez. 5, n. 45104 del 04/11/2022, Cipolla). 2. Il primo motivo di ricorso è precluso. La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, o di rinvio, effettuata, a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (vigente ante riforma ex d.lgs. n. 150 del 2022), presso il difensore di fiducia, anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, è in effetti nulla, ma la nullità si qualifica come a regime intermedio (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771-01). Le nullità a regime intermedio devono essere dedotte entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e quindi, se anteriori alla celebrazione del giudizio, come quella di specie, devono essere dedotte prima della deliberazione della sentenza conclusiva (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349-01), come nel caso odierno non avvenuto. 3. Il secondo motivo è infondato. L'omessa notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello, o di rinvio, non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso (l'omissione dell'incombente 3 potrebbe assumere residuale rilievo, in vista della restituzione degli atti al giudice antecedentemente pronunciatosi, perché proceda alla sua effettuazione a salvaguardia dei diritti e delle prerogative dell'imputato, soltanto ove il difensore impugnante fosse privo di investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita: Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391-02, le cui più diffuse argomentazioni, dal Collegio condivise, devono intendersi qui integralmente richiamate). Né l'odierno ricorrente ha addotto elemento alcuno, che contrasti l'esistenza della citata presunzione e induca a ritenerla inoperante. 4. il terzo motivo è infondato. In tema di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non sussiste un nesso di necessaria correlazione tra la determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale, in quanto la prima va operata in base a preponderanti criteri di valutazione della gravità del reato, mentre la seconda si fonda su un giudizio prognostico proiettato sulla realtà futura (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458-04). Il giudice di rinvio ha basato tale giudizio su elementi predittivi non implausibili, legati alla pervicacia dell'imputato nella realizzazione di condotte illecite (ancorché parzialmente deprivate, nel tempo, di valore penale); elementi esposti in modo ragionato e coerente, dinanzi ai quali si arresta il sindacato di questa Corte. 5. Il ricorso deve essere respinto, sulla base delle considerazioni che precedono. Il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/11/2022