Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 1
Qualora in un bando di concorso sia richiesto il diploma di maturità conseguito presso gli Istituti professionali per il commercio, deve ritenersi in possesso del prescritto requisito chi abbia conseguito il diploma di maturità tecnica aziendale e corrispondente in lingue estere, giacché la legge n. 834 del 1965, istituendo la sezione d'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, soppresse nel contempo alcune sezioni di qualifica negli istituti professionali, sezioni che, già esistenti negli istituti professionali per il commercio, vennero sostanzialmente unificate nell'unica sezione facente parte dell'istituto tecnico presso il quale era stata istituita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/1999, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
composta dai signori
1. Dottor Paolino Dell'Anno Presidente
2. Dottor Vincenzo Trione Consigliere
3. Dottor Bruno Battimiello Consigliere
4. Dottor Francesco Antonio Maiorano Consigliere
5. Dottor Raffaele Foglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IU LE, rappresentata e difesa dall'avvocato Achille Morcavallo, giusta delega a margine del ricorso ed elett. domiciliato d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
contro la Banca di Credito Cooperativo (già Cassa Rurale e Artigiana) "Carlo De Cardona", elettivamente domiciliata in Roma in Lungotevere Michelangelo 9 presso lo studio dell'avvocato Arturo Maresca, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato;
nonché contro
AP OR, intimata;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Rossano del 17 ottobre 1995, depositata l'otto novembre 1995, numero 505/95, r.g. 718/95;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 19 gennaio 1999 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Patrizia Zandri, per delega dell'avvocato Maresca;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assoorbito quello incidentale;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 24 luglio 1993, IU LE - premesso che aveva partecipato al concorso, bandito il 24 novembre 1992 dalla Cassa Rurale e Artigiana "Carlo De Cardona" di Calopezzati per la assunzione di un impiegato di prima categoria, che alle prove orali, tenutesi il 25 maggio 1993, si era classificata al secondo posto in graduatoria mentre prima era risultata AP OR, che peraltro era priva del titolo di studio della maturità tecnica commerciale conseguita presso istituti tecnici commerciali o istituti professionali per il commercio, che nel bando era richiesto per i concorrenti - convenne in giudizio, avanti il Pretore di Rossano, la Cassa e la AP, chiedendo che, previa la riformulazione della graduatoria degli idonei con conseguente revoca dell'atto di nomina in favore della AP, venisse dichiarato il proprio diritto alla collocazione al primo posto della graduatoria.
L'Istituto creditizio, costituitosi, contestò la fondatezza della richiesta, opponendo, tra l'altro, che la AP era in possesso di un titolo di studio equivalente a quello formalmente previsto nel bando di concorso.
Il Pretore, con pronuncia resa il 14 marzo 1995, dichiarò la inammissibilità della domanda per non avere la attrice fornito la prova della sua collocazione al secondo posto della graduatoria. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rossano ha rigettato l'appello proposto dalla soccombente.
Il giudice di secondo grado ha rilevato che il diploma di maturità tecnica aziendale e corrispondente in lingue estere, del quale era provvista la AP, era stato espressamente equiparato a quello di maturità tecnica commerciale con l'articolo 4 della legge 13 luglio 1965 numero 834 e che, del resto, dalla documentazione acquisita era risultata la identità delle materie oggetto di esame nell'anno scolastico 1992-1993 in entrambi i corsi di studio.
La IU chiede la cassazione di questa decisione con atto sostenuto da un motivo.
Resiste con controricorso la Banca di Credito Cooperativo (già Cassa Rurale e Artigiana) "Carlo De Cardona", che ha inoltre proposto ricorso incidentale condizionato.
La AP non si è costituita.
Motivi della decisione:
Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi in Quanto proposti nei confronti della stessa sentenza. Con l'unica ragione di censura - denunciando falsa applicazione degli articoli 4 della legge numero 834 del 1965 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché della clausola del bando di concorso prevedente il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso stesso - la ricorrente principale deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto la equivalenza dei due diversi titoli di studio, essendo stati gli stessi dichiarati dalla norma di legge come equiparati ai soli fini dell'accesso alle facoltà universitarie, e nulla prevedendosi in tale senso nel bando di concorso.
La doglianza è infondata.
Il bando di concorso costituisce, come è noto, una ipotesi di l'offerta al pubblico" di un contratto che è destinato a perfezionarsi, ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile, tra il proponente e coloro che risulteranno i più qualificati secondo i criteri fissati dal primo nel bando stesso. Ne consegue, evidentemente, che, trattandosi di una proposta alla futura ed eventuale conclusione di un contratto di lavoro, il bando - attesa la necessità del rispetto del principio di correttezza e buona fede da assicurarsi anche nella fase precontrattuale (articolo 1337 dello stesso codice) - deve contenere la informazione precisa dei requisiti richiesti dal proponente per la partecipazione al concorso, derivandone che, per il caso in cui tra questi sia il possesso di un determinato titolo di studio, la equipollenza di altri formalmente diversi da quello indicato deve essere o legislativamente prefissata o espressamente prevista nel bando stesso.
Orbene, il giudice di merito ha premesso, in punto di fatto che, nella specie, titolo di studio richiesto ai concorrenti era quello del diploma di "maturità tecnica commerciale conseguita presso Istituti Tecnici Commerciali o Istituti Professionali per il Commercio".
È quindi evidente - anche se sul punto la motivazione non si sofferma espressamente - che il proponente non limitò l'offerta ai soli soggetti muniti del diploma di maturità di "ragioniere e perito commerciale" (che è quello che si consegue al termine del corso quinquennale di studi svolto presso gli Istituti propriamente nominati come "tecnici commerciali") , ma la estese anche a coloro che fossero in possesso di diplomi di maturità rilasciati da altri Istituti scolastici che rientrassero tra i "professionali per il commercio".
A questo proposito occorre rilevare, in aggiunta alle argomentazioni svolte dal giudice di merito, che con la legge 13 luglio 1965 numero 834 - sul cui articolo 4 si è dallo stesso parzialmente fondata la decisione - si autorizzò "a decorrere dal 10 ottobre 1964 la sezione d'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, che ha lo scopo di preparare all'esercizio di tali funzioni nelle Amministrazioni pubbliche e nelle aziende private" (articolo 1), sopprimendosi nel contempo "le seguenti sezioni di qualifica negli istituti professionali per il commercio e in quelli femminili:
1) per segretari di azienda;
2) per contabili di azienda;
3) per corrispondenti in lingue estere;
4) per addetti al commercio con l'estero; 5) per stenodattilografi in lingue estere" (articolo 5), che, già esistenti negli "istituti professionali per il commercio", vennero quindi tutte sostanzialmente unificate nell'unica (allora così formalmente denominata) "sezione", facente evidentemente parte dell'istituto tecnico presso il quale era stata istituita. Si aggiunga infine che, quanto alla disposizione dettata dall'articolo 4 della legge stessa, secondo la quale il diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere "ai fini dell'applicazione della legge 21 luglio 1961 numero 685, per l'accesso alle Facoltà universitarie, è equiparato a quello rilasciato dagli istituti tecnici commerciali", pur non potendo assumere il significato di riconoscimento di equivalenza tra lo stesso e quello di ragioniere, è invece decisivo al fine di attribuire al diploma in questione valore equipollente, sul piano della pari dignità del titolo di studio come tale, a quello rilasciato dagli istituti tecnico-commerciali, al possesso del quale era subordinata la possibilità della iscrizione alle Facoltà universitarie di economia e commercio (articolo 2 della legge per ultimo citata).
Del ricorso si impone quindi il rigetto con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della Banca resistente, delle spese del presente giudizio nella misura di cui al dispositivo. Resta evidentemente assorbita l'impugnazione incidentale in quanto espressamente condizionata all'accoglimento di quella principale.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
condanna la ricorrente principale a rimborsare alla Banca resistente le spese del giudizio che liquida in lire 40.000 oltre lire tre milioni per onorari di difesa. Così deciso in Roma, il 19.1.1999
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999