Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2011, n. 45927
CASS
Sentenza 24 novembre 2011

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L'indagato, la cui posizione sia stata archiviata, non è legittimato ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo dei beni di cui non avrebbe diritto alla restituzione e tuttora sottoposti a vincolo nel procedimento che prosegue nei confronti di altri soggetti.

Il giudice dell'appello (nella specie di un procedimento cautelare reale) ha il potere di sindacare, anche d'ufficio, la legittimazione dell'impugnante in mancanza di statuizione implicita sul punto nel provvedimento impugnato, mentre, qualora la questione sia stata esplicitamente affrontata dal giudice di prime cure, l'esercizio di tale potere è subordinato alla specifica impugnazione del medesimo anche in riferimento a tale profilo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2011, n. 45927
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45927
    Data del deposito : 24 novembre 2011

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