Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/1999, n. 12787
CASS
Sentenza 30 settembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'articolo 3 n.2 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 sanziona la condotta di chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa o altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione. Il dolo è, dunque, generico, malgrado la formulazione del testo normativo, perché non si richiede che lo scopo rientri nelle finalità dell'agente, bastando la destinazione obiettiva del locale alla prostituzione, per cui ad integrare il reato è sufficiente che il locatore lo ceda essendo a conoscenza dell'uso cui esso sarà adibito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/1999, n. 12787
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12787
    Data del deposito : 30 settembre 1999

    Testo completo