Sentenza 6 ottobre 1998
Massime • 1
Rientra fra gli accertamenti tecnici irripetibili,sottoposti,come tali, alla disciplina dettata dall'art.360 c.p.p.,quello costituito dal c.d."STUB",finalizzato alla ricerca di eventuali tracce di esplosivo sulla persona del soggetto sottoposto a indagini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/1998, n. 4821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4821 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Torquato GEMELLI Presidente del 6/10/98
1. Dott. Umberto GIORDANO Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo TARDINO " N.4821
3. " Emilio GIRONI " REGISTRO GENERALE
4. " Enrico EL " N.22164/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ND ND, n. Napoli l'8/10/74 avverso l'ordinanza emessa il 13/3/98 dal Tribunale del riesame di Napoli
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore Avv. Fusco
Osserva:
ND ND è stato raggiunto da ordinanza di custodia in carcere emessa il 27/2/98 dal GIP del Tribunale di Napoli perché ritenuto gravemente indiziato di concorso nell'omicidio premeditato del quattordicenne RG AN, ucciso la mattina del 18/2/98 nel parcheggio di un supermercato di via delle Repubbliche Marinare di quella città e in strumentali reati di violazione delle leggi sulle armi e di ricettazione di uno scooter Piaggio.
Un fratello della vittima che ha poi iniziato a collaborare con la giustizia, IO TI, risultava legato a gruppi malavitosi cui secondo gli inquirenti doveva farsi risalire l'uccisione di CC AL, capo di un clan rivale, ed in ciò è stata individuata la matrice del crimine.
IO AN è stato colpito con proiettili di pistola cal.
7.65 da un giovane con il volto coperto da una sciarpa, sceso da uno scooter rosso guidato da un altro giovane travisato nello stesso modo.
Il motoveicolo è stato trovato abbandonato dopo il fatto, con accanto una sciarpa, nella via G.B. Vela.
In tale via è sita l'abitazione dell'ND, perquisita come quelle di altre persone nell'immediatezza del fatto per i suoi legami con il clan CC.
Nell'occasione vennero effettuati sull'ND, alla presenza del suo difensore, prelievi per il c.d. esame "stub" e nel tampone relativo alla mano e alla parte sinistra del suo corpo è stata evidenziata il giorno seguente dal CIS dei Carabinieri di Roma, in esito ad accertamento tecnico della cui effettuazione non è stato invece dato avviso al difensore, una particella composta da piombo, antimonio e bario riferibile a residui di sparo.
Tale traccia costituisce uno degli indizi da cui è stata desunta l'esistenza della condizione di cui all'art.273 C.P.P. Gli altri elementi di accuse su cui si basa l'ordinanza di custodia in carcere sono rappresentati: della corrispondenza delle fattezze dell'indagato e degli abiti (jeans e giubbotto marrone) che indossava al momento della perquisizione con la descrizione che un teste oculare, TI CO, ha fornito del passeggero dello scooter che esplose i colpi mortali;
dal ritrovamento del menzionato scooter rosso vicino all'abitazione dell'indagato; dall'esistenza di un plausibile movente, emergente anche dalle dichiarazioni di IO TI, circa gravi minacce che l'indagato medesimo aveva rivolto alla vittima un paio di mesi prima del fatto.
Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale di Napoli, in sede di riesame, con ordinanza in data 13/3/98, avverso la quale il difensore dell'ND ha ricorso per cassazione. Con un primo motivo viene riproposta l'eccezione di nullità dell'esame "stub" eseguito il 19/2/98 presso il CIS dei Carabinieri senza che fosse stato dato l'avviso prescritto dall'art.360 comma 1 C.P.P. in caso di accertamenti tecnici non ripetibili, eccezione respinta dal Tribunale negando carattere di irripetibilità al suddetto esame.
Sostiene invece il ricorrente che si tratta di un tipo di accertamento che si deve fare rientrare nella previsione del citato art.360 comma 1 C.P.P., come del resto è stata considerato in altre occasione (l'esame eseguito presso il CIS il 13/3/98 sugli abiti sequestrati all'ND) nello stesso procedimento, poiché per la sua effettuazione devono essere necessariamente manipolato e sottoposto ad attività preparatorie, come la "metallizzazione" della superficie adesiva utilizzata per il prelievo, che comportano alterazioni e il rischio di contaminazioni.
Viene ancora dedotto nel ricorso vizio di motivazione in ordine agli altri elementi posti a base dell'accusa, dei quali si contesta l'idoneità indiziante.
Quest'ultima doglianza è inammissibile, poiché investe esclusivamente il merito della valutazione del Tribunale che ha analizzato a fondo i suddetti elementi dando logica risposta a tutte le riserve e critiche difensive, che si limitano d'altra parte a ipotizzare spiegazioni alternative dell'accaduto e riguardano per lo più aspetti marginali e non ancora interamente definiti delle indagini.
È invece fondato il primo motivo di gravame, essendosi verificata la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 lett.c) C.P.P., ritualmente eccepita con la richiesta di riesame, dell'esame "stub" del 19/2/98 del cui risultato il Tribunale ha tenuto conto nella sua pronuncia.
Nel concetto di ripetibilità, in senso giuridico, di un accertamento è invero insita la sicurezza della sua rinnovabilità senza che vi siano state rilevanti modificazioni di ciò che ne costituisce oggetto, il che non può dirsi quando si debbano compiere operazioni suscettibili di impedire anche solo in parte ulteriori autonome verifiche e di condizionarne l'esito.
E poiché le tecniche dell'esame "stub" descritte nell'ordinanza impugnata, anche se non distruttive, non garantiscono però il mantenimento delle condizioni originarie del materiale oggetto di indagine che viene manipolato e sottoposto a trattamento preparatorio, con gli effetti e i rischi evidenziati nel ricorso, la difesa dell'ND, in applicazione del disposto dei commi 1 e 3 dell'art.360 C.P.P., avrebbe dovuto essere messa in grado di partecipare all'accertamento compiuto presso il CIS dei Carabinieri il 19/2/98.
Ritenuta dunque la nullità di tale atto, il cui risultato non era pertanto utilizzabile dal Tribunale del riesame, e non potendosi evincere dalla motivazione dell'ordinanza se questo elemento abbia avuto importanza decisiva per la conferma del provvedimento restrittivo, si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza medesima affinché venga operata in sede di merito una nuova valutazione, preclusa a questa Corte, in ordine alla residua efficacia o meno degli altri indizi a realizzare la condizione di cui all'art.273 C.P.P.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 comma 1-ter norme att. C.P.P.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 1998