Sentenza 17 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10353 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA1 0353/0 2 IN NO E DE PO TALAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 17156/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere 20572/01 Cron.27955 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Ud. 20/05/02 ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA, RI EO, MA NA, ZO 2002 DI OLGA, IO NE, AN OR, NI ' 2258 LV, RE LV, BA BR, US -1- LUCIA;
intimati e sul 2° ricorso n° 20572/01 proposto da: ZO CA, RI EO, SS IA LUISĄ in qualità di erede di MA NA EL qualità di eredi di EP e EL IN in DI OLGA, IO NE, AN OR, NI LV, RE LV ZI NO, ZI NA, ZI ROSNA in qualità di eredi di BA BR, US LUCIA, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI, che li rappresenta e difende DOMENICO giusta all'avvocato PAOLO GIOVANARDI, unitamente delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 101/00 del Tribunale di MODENA, depositata il 27/07/00 R.G.N. 236/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/02 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per -2- l'accoglimento del ricorso incidentale ricorso principale e rigetto del ed estinzione giudizio. -3- Svolgimento del processo Il Tribunale di Modena, con sentenza depositata in cancelleria il 27 luglio 2000, riformando le statuizioni del giudice di primo grado, rilevato che il thema decidendum concerneva il diritto degli appellanti all'applicazione del regime delle pensioni di reversibilità nascente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993, dichiarava estinto il giudizio, con riferimento al capo di domanda avente ad oggetto i ratei di prestazioni maturati successivamente al settembre 1983 e, escludendo la sussistenza della decadenza, ritenuta, invece, dal pretore (che aveva, perciò, rigettato le domande degli assicurati, con compensazione delle spese processuali), condannava l'INPS a pagare a ciascuna delle parti private le differenze per integrazione al minimo delle pensioni di reversibilità, relativamente al periodo anteriore alla data suddetta e nei र limiti della prescrizione decennale. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono l'INPS, in via principale, e le parti private in via incidentale. Motivi della decisione L'INPS lamenta che non sia stata dichiarata la totale estinzione del processo, come si rendeva necessario, ai sensi dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione all'oggetto della controversia, concernente la riliquidazione delle pensioni indirette o di reversibilità degli interessati secondo i criteri desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993. Censura, in particolare, la sentenza d'appello per avere contraddittoriamente, da un lato, preso atto di un tale oggetto e, dall'altro, deciso la causa secondo un criterio riferibile a questioni di integrazione delle pensioni al trattamento minimo per il periodo anteriore al 30 settembre 1983, con cristallizzazione dell'importo integrativo per il periodo successivo, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994. Est. Evangelista 3 Per contro, le parti private, allegando esse stesse che l'oggetto della controversia deve essere identificato nei termini ora indicati, si dolgono del fatto che il Tribunale, pur avendo correttamente escluso di potere pronunciare l'estinzione del processo, relativamente alla questione della decadenza ex art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e pure avendo negato la maturazione di quest'ultima, abbia poi omesso di decidere sull'esistenza del diritto all'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993 per il periodo successivo al 30 settembre 1993, ossia su questione non rientrante nell'ambito di applicabilità delle norme di previsione dello speciale regime di estinzione dei giudizi pendenti, ai sensi dell'art. 1, commo 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 36, quinto comma della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., siccome proposti contro la medesima sentenza. Il ricorso principale è fondato. I limiti di applicabilità che la giurisprudenza della Corte ha individuato come propri della speciale disciplina dell'estinzione dettata dall'art. 1 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 36, comma quinto della legge n. 448 del 1998 riguardano i soli giudizi nei quali vengano in discussione per legge o per domanda di parte (sicché il relativo - accertamento ricada nell'ambito non solo dei poteri cognitori, ma anche di quelli decisori) diritti diversi da quelli nascenti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. - 495 del 1993 e n. 240 del 1994, ancorché fra gli uni e gli altri sussista un rapporto di pregiudizialità dipendenza, che condizioni l'applicabilità degli effetti di tale sentenze. Con precipuo riguardo ai giudizi in materia di prestazioni previdenziali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, si è avvertito che in essi: a) devesi distinguere fra le questioni concernenti l'esistenza del diritto all'integrazione al minimo e Est. Evangelista 4 quelle concernenti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione del trattamento stesso per il periodo successivo al 30 settembre 1983; b) gli effetti della citata sentenza operano esclusivamente su questo secondo versante;
c) ogni questione di integrazione, ivi compresa quella concernente l'eccezione di decadenza dal beneficio ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come un prius rispetto a quelle di cristallizzazione>>; d) la previsione di estinzione, espressamente riferita all'applicazione di quella sentenza, non può estendersi all'ambito corrispondente a questo prius (v. Cass. 19 giugno 1999, n. 6171 e successive conformi); e) la questione dell'esistenza del diritto alla cristallizzazione rientra nel novero di quelle rispetto alle quali opera la previsione di estinzione, secondo il sistema elaborato in materia dalle sopra citate leggi speciali. Ben vero all'accertamento negativo del diritto all'integrazione consegue l'impossibilità della cristallizzazione;
ma non è men vero che proprio tale rapporto di conseguenzialità esclude che oggetto immediato e diretto di quell'accertamento sia l'esistenza del diritto alla cristallizzazione secondo il modello desumibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994, vale a dire una questione il cui esame risulti precluso dalla disposta estinzione del giudizio. Quando, invece, si faccia questione esclusivamente di applicazione della sentenza n. 495 del 1993, senza che l'oggetto del giudizio a tal fine introdotto risulti esteso a diritti presupposti, anche la questione di decadenza è e si configura come una questione inerente in modo immediato e diretto a siffatta applicazione e nessun oggetto di autonomo accertamento pregiudiziale sopravvive alla previsione di estinzione. Ciò posto, è agevole osservare che, come non è controverso, oggetto del giudizio era, nella specie, esclusivamente il diritto alla fruizione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993. Est. Evangelista La questione di decadenza, proposta, in quest'ambito oggettivo, non implicava, quindi, accertamenti su diversi e pregiudiziali diritti, giusta le osservazioni di cui sopra, sicché il provvedimento di estinzione del giudizio non poteva che essere totale, dovendosi escludere qualsiasi estraneità della materia controversa ai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che identificano l'area di applicabilità dello speciale regime estintivo introdotto da questa stessa legge e ribadito da quella, successiva, del 1998, relativamente ai procedimenti giudiziali in tema di effetti delle più volte menzionate sentenze della Corte costituzionale. Di qui l'accoglimento del ricorso principale, che simmetricamente comporta il rigetto dell'incidentale, fondato sull'incompatibile assunto negativo della legittimità del provvedimento estintivo concernente il periodo successivo al 30 settembre 1983. In conclusione, accolto il ricorso principale e cassata, per l'effetto, la sentenza impugnata, nella parte recante le statuizioni di condanna dell'INPS, rigettato il ricorso incidentale;
preclusa ogni possibilità di ulteriore prosecuzione del giudizio, in ragione della riscontrata sussistenza delle condizioni per la declaratoria della totale estinzione del giudizio, deve a quest'ultima provvedere direttamente la Corte, in virtù della disciplina sopra richiamata, la quale trova immediata applicabilità anche in sede di giudizio di legittimità (Cass. 20 gennaio 2001, n. 825). Corollario ne è, poi, il provvedimento di compensazione fra le parti delle spese dell'intero processo. Invero, stante l'effetto espansivo interno (art. 336, primo comma, cod. proc. civ.) della riforma e della cassazione parziale: a) il provvedimento pretorile in materia di spese è stato travolto dalla riforma in appello della sentenza di primo grado (anche se, essendosi il giudice del gravame espressamente pronunciato solo sulle spese del secondo grado, deve ritenersi che abbia implicitamente reso una statuizione sulle spese del Est. Evangelista 6 giudizio pretorile in senso conforme a quello indicato nella decisione riformata): b) la cassazione, sia pure parziale, della sentenza di riforma ha avuto uguale effetto sul capo di quest'ultima in tema di spese e sulle statuizioni espresse ed implicite nel medesimo contenute;
c) questa Corte si trova, pertanto, a dovere provvedere sulle spese dell'intero processo (che davanti ad essa si chiude) e così a disporne l'integrale compensazione, in applicazione della disposizione in tal senso dettata dalle stesse norme che disciplinano l'estinzione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale e rigetta l'incidentale. Cassa I A S D la sentenza impugnata nei limiti del ricorso accolto. Dichiara estinto il giudizio R , e A 3 O 0 T 3 L 1 , L 5 . A O T compensa fra le parti le spese dell'intero processo. S , B E R N I P A S ' D L 3 I L A 7 Così deciso in Roma il 20 maggio 2002 N E - T G 8 S D - O O I 1 P S A 1 IL PRESIDENTE D N M I E E E S , A Rovergmani G O D G R E E O T L N G E A E S R I E E D ILCANCE WE Debo 17103 2002 Est. Evangelista 7