Sentenza 29 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12687 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL1 2 6 8 7 03 咖 LA CORTE SUPREMA DIC. Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 2176/01 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 26569 ww - Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Ud.28/02/03 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: · AN (nella sua qualità di erede di TA OL), elettivamente domiciliato in ROMA MONTANARI - - - - VIA COLA DI RIENZO 264, presso lo studio dell'avvocato PINO CUSIMANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIER GIUSEPPE DOLCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA INADEL, in persona del legale rappresentante2003 domiciliato in ROMA VIA 1278 pro tempore, elettivamente -1- CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BOVA, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
COMUNE DI RONCOFREDDO;
intimato avverso la sentenza n. 15/00 del Tribunale di FORLI', depositata il 19/01/00 R.G. N. 377/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
- udito l'Avvocato CUSIMANO;
udito l'Avvocato BOVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo AR LI, ex dipendente del Comune di Roncofreddo collocata a riposo il 28 febbraio 1988, ha chiesto al ET di Forlì, giudice del lavoro, di accertare nei confronti dell'INPDAP nonchè dell'amministrazione di appartenenza il suo diritto alla riliquidazione dell'indennità premio di servizio con l'inclusione, nelle retribuzioni poste a base del calcolo della indennità, degli interi benefici economici previsti dal D.P.R. 333/90, scaglionati in tre tranches con decorrenza 1/07/88, 1/10/89 e 1/07/90, con conseguente condanna dell'INPDAP alla corresponsione della differenza tra l'indennità così Axey - rideterminata e quella già percepita, oltre accessori. Il ET ha respinto la domanda, ed il Tribunale di Forlì ha respinto l'appello proposto da NI CE, in qualità di erede di AR LI, con sentenza 13/19 gennaio 2000 n. 15. Il Tribunale rilevava che l'art. 46 del D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333, recante la disciplina prevista dall'accordo collettivo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto Autonomie Locali, estende l'efficacia degli aumenti di stipendio previsti dall' art. 43 per il periodo di vigenza contrattuale e scaglionati in tre tranches con scadenza 1/07/88, 1/10/89 e 1/07/90 alle prestazioni retributive e pensionistiche ivi espressamente contemplate, tra le quali l'indennità di buonuscita (cui corrisponde * l'indennità premio di servizio oggetto della presente controversia), precisando però al secondo comma che i benefici economici in questione sono corrisposti integralmente al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale "alle scadenze e negli importi previsti dall'art. 43". Per quanto concerne l'indennità premio di servizio, che viene corrisposta "una tantum" ad un'unica scadenza, tale disposizione va intesa, ad avviso del Tribunale, nel senso che la determinazione del relativo ammontare, al momento della risoluzione del contratto, deve essere compiuta riguardo agli aumenti retributivi effettivamenteavendo } maturati a tale data. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'NI, con unico motivo. controricorso, L' intimato Istituto si è costituito con мешочила ях ай. 378 сре resistendo, ha dipantats Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 4 Legge 8 marzo 1868, n. 152 e degli artt. 43 e 46 D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333; motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la interpretazione fornita dalla sentenza impugnata della trama normativa, sopra riportata. Il motivo non è fondato. Costituisce jus receptum che per i dipendenti degli enti locali, i quali prima del collocamento a riposo abbiano percepito soltanto alcune delle rate dei benefici rateizzazioni triennali, stipendiali previsti con l'indennità premio di servizio - la quale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 152 del 1968, va calcolata sulla retribuzione percepita negli ultimi dodicibase della mesi deve essere determinata tenendo conto soltanto Atsa degli aumenti retributivi dovuti prima del collocamento effettuato il prelievoa riposo e sui quali sia stato contributivo, senza che si possa tener conto degli aumenti decorrenti da data posteriore a quella del collocmento in quiescenza (Cass. 7-12-1999 n. 13672; Cass. 8-10-1999 n. 11309, Cass. 3-10-1998 n. 9822, Cass. 10-6-1997 n. 5200). Né giova al ricorrente l'invocata sentenza n. 1885/2000 di questa Corte. Tale sentenza, 18-2-2000 n. 1885, non massimata perché conforme ai precedenti citati, in particolare a Cass. 9822/1998, ne ribadisce i principi, e li ha applicati alla particolare fattispecie di causa, precisando coerentemente che gli assicurati hanno diritto ad ottenere il computo, nel calcolo dell'indennità premio di servizio, degli aumenti retributivi che, pur se 5 introdotti da una disciplina posteriore alla data di cessazione del rapporto, hanno decorrenza da un momento anteriore a tale data. Identico principio questa Corte ha enunciato per istituti aventi analoga funzione di trattamento di fine rapporto, come la indennità di buonuscita per i ferrovieri, statuendo che non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non dovuti al momento dell'estinzione del rapporto (Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400; Cass. 23-7- 2001 n. 9999 e 10001). Il ricorso deve essere pertanto respinto. Nulla spese, ai sensi dell'art. 152 d. a. c.p.c., poiché la indennità premio di fine servizio costituisce un emolumento di natura previdenziale (Cass. S.U. 26.10.2000 n. 1136).
p.q.m.
rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 28 febbraio 2003. Il Presidente liche 3 3 Il Consigliere Relatore ARchoAldo eЦе маму IL CANCELLIERE Depositato in Cancellerat Inpdap-ips-aumenti scaglionati 29 AGO 2003 RG 2176/2001 E oggi, H P IL CANCELLIERE U S 10