Sentenza 29 novembre 2006
Massime • 1
L'omesso versamento dei contributi previdenziali in relazione a un rapporto di lavoro subordinato stipulato con cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno non è da solo sufficiente ad integrare quel fine di ingiusto profitto che è elemento costitutivo del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini previsto dall'art. 12, comma quinto, D.Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2006, n. 40398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40398 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 29/11/2006
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 1382
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 026475/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FF EP N. IL 05/02/1956;
avverso SENTENZA del 02/12/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. ESPOSITO Vitaliano, chiedeva il rigetto del ricorso;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Perugia confermava la condanna inflitta dal tribunale della stessa città nei confronti di AT EP per i delitti di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 e art. 22, comma 10.
L'imputato era stato ritenuto colpevole di favoreggiamento all'immigrazione clandestina per aver favorito la permanenza in Italia di due cittadini extracomunitari clandestini, fornendo loro l'alloggio, e di aver occupato alle proprie dipendenze gli stranieri privi del permesso di soggiorno.
Rilevava che la prova della responsabilità dell'imputato emergeva dagli accertamenti di P.G. secondo i quali i due rumeni erano stati trovati, insieme ad altri italiani, in un appartamento, risultante in uso all'AT, ed erano impiegati nella sua impresa;
lui personalmente curava i rapporti coi dipendenti, in relazione all'assunzione e ai pagamenti. La circostanza che formalmente l'impresa risultasse intestata ad altro soggetto non determinava il venir meno della sua responsabilità, viste le dichiarazioni rese dai cittadini extracomunitari. Secondo la Corte sussistevano ambedue i reati in quanto la contravvenzione di cui all'art. 22 era configurata per il solo fatto di assumere cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, ma in questo caso l'imputato aveva fatto di più e cioè aveva favorito la permanenza in Italia fornendo loro anche l'alloggio. Lo scopo di perseguire un ingiusto profitto si ravvisava sia nell'omesso pagamento dei contributi previdenziali, sia nella corresponsione di una retribuzione inferiore a quella dovuta. Secondo la deposizione resa da uno dei due dipendenti infatti la retribuzione non superava le L.
1.200.000 ed il fatto che, durante le indagini, avesse riferito il contrario era dovuto alla stato di soggezione in cui l'imputato li poneva, arrivando anche a picchiare i dipendenti.
Contro la decisione presentava ricorso l'imputato deducendo:
- erronea applicazione della L. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 in quanto l'AT non era colui che materialmente aveva la disponibilità dell'alloggio e dell'impresa che era intestata ad altra persona e comunque mancava un elemento costitutivo del delitto e cioè la finalità dell'ingiusto profitto, visto che l'appartamento in cui erano alloggiati insieme ad altri operai italiani era dignitoso e che non era stato dimostrato che i due rumeni erano sottopagati, anzi dai documenti acquisiti era emerso che l'effettiva retribuzione era superiore ai due milioni di lire;
mancava infine ogni prova di eventuali sopraffazioni compiute dall'imputato nei confronti degli operai;
- violazione di legge penale per l'omessa concessione delle attenuanti generiche e per l'omessa motivazione sul punto della pena, superiore ai minimi edittali.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto limitatamente alla condanna per il reato di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5. La contestazione effettuata all'imputato è quella di aver favorito la permanenza di cittadini extracomunitari, privi di permesso di soggiorno, fornendo loro un alloggio al fine di trarre un ingiusto profitto, consistente nella disponibilità di mano d'opera in nero. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'elemento di distinzione tra il reato di favoreggiamento e quello di cui alla stessa L. n. 286 del 1998, art. 22, comma 10, ferma restando la possibilità del concorso (Sez. 1^, 8 aprile 2003 n. 23438, rv. 224595), consiste nel fuoriuscire dal rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera o perché gli stranieri vengono utilizzati in attività illecite o perché si impongono condizioni gravose e discriminatorie diverse e ulteriori rispetto all'omesso pagamento dei contributi (Sez. 1^, 28 giugno 2000 n. 4700, rv. 217167). La condotta di fornire un alloggio al cittadino extracomunitario può configurare il reato di favoreggiamento qualora dalla stipula del contratto l'imputato intenda trarre un indebito vantaggio dalla condizione di illegalità in cui si trova lo straniero, sempre in relazione a quel particolare rapporto sinallagmatico (Sez. 1^, 16 ottobre 2003 n. 46066, rv. 226476; Sez. 1^, 23 ottobre 2003 n. 46070, rv. 226477). Si è sostenuto, ad esempio, che sussiste il reato di favoreggiamento qualora, nel mettere a disposizione un alloggio, il fine di trarre un ingiusto profitto sia realizzato mediante un comodato senza termine di durata, indipendentemente dal fatto che il prezzo sia equo (Sez. 1^, 2 febbraio 2006 n. 5887, rv. 233108); in tal caso l'ingiusto profitto consiste nell'avere indotto i cittadini extracomunitari a stipulare un contratto, per il proprietario, più vantaggioso rispetto a quello di locazione.
Nel caso di specie il fine di trarre un ingiusto profitto dall'aver dato un alloggio ai cittadini extracomunitari viene individuato nel poter impiegare mano d'opera in nero, creando una commistione tra due rapporti sinallagmatici quello di lavoro e quello di cessione di un alloggio.
Per quanto riguarda il primo il fine di ingiusto profitto non può semplicemente ravvisarsi nell'omesso pagamento dei contributi essendo necessario un quid pluris che non risulta provato;
per quanto riguarda la disponibilità dell'alloggio non sarebbe stato provato nè una condizione disumana, ne' un prezzo esorbitante, ne' la stipula di contratti di comodato senza termine essendosi limitata la sentenza a riferire che gli stranieri occupavano un alloggio nella disponibilità dell'AT.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, e gli atti debbono essere restituiti solo ai fini della determinazione della pena in ordine al reato di cui allo stesso D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, fermo restando il rigetto del motivo inerente all'omessa concessione delle attenuanti generiche.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, e dispone la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Perugia per la determinazione della pena in ordine al reato di cui allo stesso decreto D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2006