Sentenza 28 giugno 2000
Massime • 2
In tema di arresto facoltativo in flagranza, posto che al giudice della convalida spetta soltanto, con riguardo ai presupposti giustificativi previsti dall'art.381, comma 4, c.p.p., una verifica di ragionevolezza in ordine alla valutazione operata dalla polizia giudiziaria, non esula dai limiti di detta verifica - trattandosi di arresto nella ritenuta flagranza del reato di favoreggiamento della illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato, previsto dall'art.12, comma 5, del D.L.G. 25 luglio 1998 n.286 - il riferimento operato dal medesimo giudice, a sostegno della mancata convalida del provvedimento, allo stato di incensuratezza dell'arrestato (conoscibile o immediatamente accertabile anche dalla polizia giudiziaria) ed alla scarsa gravità del fatto, siccome costituito, nella prospettazione accusatoria (ed indipendentemente dalla giuridica fondatezza della medesima), dall'impiego in attività lavorativa di un numero di immigrati clandestini da riguardarsi come assai modesto, anche in rapporto al complessivo numero dei dipendenti dell'azienda, per il resto in posizione regolare.
Il reato di favoreggiamento della illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato, previsto dall'art.12, comma 5, del T.U. approvato con D.L.G. 25 luglio 1998 n. 286, non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di "ingiusto profitto", riconoscibile soltanto quando si esuli dall'ambito del normale svolgimento del rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera come, ad esempio, nel caso di impiego dei clandestini in attività illecite o in quello dell'imposizione a loro carico di condizioni gravose o discriminatorie di orario e di retribuzione; condizioni, queste, in assenza delle quali può soltanto configurarsi il reato contravvenzionale di cui all'art.22, comma 10, del citato D.L.G. n. 286/1998.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2000, n. 4700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4700 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Torquato GEMELLI Presidente del 28/06/2000
1. Dott. Bruno ROSSI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Severo CHIEFFI Consigliere N. 4700
3. Dott. Paolo BARDOVAGNI rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Pietro DUBOLINO Consigliere N. 8332/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola in procedimento penale a carico di:
MA FE, n. 27.2.1955 in Zhejiang (Cina)
avverso l'ordinanza in data 11.2.2000 del Tribunale di Nola in composizione monocratica
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del P.M., Dott. Antonio MURA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata OSSERVA:
MA FE veniva tratto in arresto in data 11.2.2000 dalla P.S. di S. Giuseppe Vesuviano, in quanto sorpreso ad impiegare nel proprio laboratorio tessile operai immigrati, tre dei quali privi di documenti e permesso di soggiorno. Chiesta la convalida in ordine al reato di cui all'art. 10, co. 5, L.
6.3.1998 n. 40, all'esito della relativa udienza il Tribunale di Nola in composizione monocratica respingeva la richiesta del P.M., rilevato che non sussistevano le condizioni di legittimità dell'arresto - facoltativo - in assenza di pericolosità del soggetto, incensurato, attesa altresì la lieve entità del fatto in relazione al modesto numero degli occupati irregolari.
Il P.M. ha proposto ricorso per cassazione, precisando preliminarmente che la condotta contestata era riconducibile alla previsione dell'art. 12, co. 5, D.L.vo 25.7.1998 n. 286 (che riproduce l'art. 10 L. n. 40/1998) in quanto diretta a favorire la permanenza degli extracomunitari illegalmente presenti nello Stato, a fine di profitto personale derivante dalla assunzione "in nero". Ciò premesso, la convalida non poteva essere negata in base ad un elemento - come l'incensuratezza - ignoto agli agenti operanti. D'altra parte, una valutazione di gravità delle condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina era già insita nel sistema legislativo, che prevede l'arresto in flagranza nel caso di attività di supporto all'ingresso illegale nello Stato, anche per ipotesi meno gravemente punite rispetto a quelle contemplate al co. 5 dell'art. 12 citato;
una minor gravità del fatto non poteva quindi essere desunta dal numero non elevato dei clandestini occupati. Il ricorso è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, il controllo del giudice circa i presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello "status libertatis" (gravità del fatto e personalità dell'arrestato) si limita ad una verifica di ragionevolezza quanto all'operato della polizia giudiziaria - alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera di discrezionalità nell'apprezzamento dei presupposti stessi - e deve essere effettuata sulla base degli elementi noti o conoscibili dagli agenti operanti al momento dell'arresto, senza tener conto di successive acquisizioni. A tali criteri il giudice "a quo" si è rettamente attenuto. Quanto all'incensuratezza dell'indagato, essa deve ritenersi elemento noto, o immediatamente accertabile, da parte della P.G., trattandosi di soggetto - a quanto risulta - in regolare posizione di soggiorno, che svolgeva "in loco" una lecita attività imprenditoriale. La gravità del fatto è del pari ragionevolmente esclusa in relazione al modesto numero dei clandestini, valutato non solo in assoluto, ma anche in riferimento alla complessiva entità delle maestranze occupate nell'azienda, per il resto in posizione regolare. Nè una presunzione di gravità in tema di immigrazione clandestina può desumersi da considerazioni sistematiche, poiché la rigorosa disciplina dell'arresto in flagranza, anche in ipotesi per cui sono previste modeste sanzioni edittali, si limita ai fatti di favoreggiamento dell'ingresso nello Stato che, svolgendosi in zone di frontiera soggette a vigilanza armata, possono facilmente degenerare in più gravi reati e pongono in pericolo la sicurezza pubblica. In tali situazioni, l'estensione del potere di arresto trova ragionevole giustificazione in speciali esigenze di tutela della collettività (cfr., per considerazioni generali circa il fondamento della previsione dell'arresto in deroga ai limiti ordinari, la sentenza n. 54/1993 della Corte Costituzionale); esigenze che invece non ricorrono quando sia favorita la permanenza di persone già irregolarmente entrate nel territorio nazionale.
Sotto altro aspetto - peraltro assorbente - va poi considerato che non è condivisibile la tesi del ricorrente, per cui l'assunzione al lavoro di personale clandestino integrerebbe necessariamente l'ipotesi criminosa di cui al co. 5 dell'art. 12 D.L.vo n. 286/1998. La norma punisce con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a lire 30.000.000 chi, "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero", ne favorisce la permanenza nel territorio dello Stato;
il fatto, nella sua materialità, ben può essere realizzato assumendo al lavoro il clandestino, ma occorre anche l'ingiustizia del profitto ripromessosi dal soggetto attivo, che non è di per sè configurabile nell'ambito del normale svolgimento del rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera, onde occorre un "quid pluris" tale da connotarlo secondo la previsione incriminatrice (ad esempio, l'impiego in attività illecite o l'imposizione di condizioni gravose e discriminatorie di orario e di retribuzione).
Diversamente, l'assunzione di lavoratori stranieri privi di valido permesso di soggiorno integra soltanto - oltre a violazioni in tema di collocamento ed assicurazioni obbligatorie il reato contravvenzionale di cui all'art. 22, co. 10, D.L.vo n. 286/1998, sanzionato con pena alternativa, che non consentirebbe in nessun caso l'arresto. Poiché tale preliminare valutazione sul titolo del reato non è stata effettuata dal giudice "a quo", ne' l'ingiustizia del profitto può presumersi (con conseguente inoperatività, in ogni caso, della previsione del co. 10 dell'art. 22 citato), come vorrebbe il ricorrente, il gravame non può comunque trovare accoglimento.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2000