Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 38389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38389 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38389/2025 Roma, li, 26/11/2025
Composta da
RA OS AN OL
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-Presidente Sent. n. sez. 1004/2025 UP 25/09/2025
R.G.N. 20543/2025
EN SA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Relatore -
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio
nel procedimento a carico di: GO JO nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del 31/01/2025 del Tribunale di Busto Arsizio
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SS;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. È proposto ricorso per cassazione dal Pubblico Ministero avverso la sentenza emessa, in sede di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Busto Arsizio in data 31.1.2025, che ha assolto GO JO dai reati a lei ascritti ai capi 1 e 3 della rubrica (di cui agli artt. 588 comma 2 cod.pen. e 582-585 cod.pen.).
Firmato Da: EN SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 596014732671ed13- Firmato Da: RA OS AN OL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0633c5d5fc3 Firmato Da: SABRINA TE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
2. Con tale ricorso si deducono due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Col primo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. In particolare, si assume che il provvedimento impugnato sia affetto da vizio di travisamento della prova per omissione conseguente alla mancanza di motivazione riguardo alla valutazione di numerosi elementi di prova decisivi già acquisiti agli atti del processo. Segnatamente, l'apparato motivazionale assolutorio si fonda sulla disamina delle chat estrapolate dal telefono cellulare in uso all'imputata e scambiate tramite gli applicativi whatsapp e Instagram, su alcune delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza pubblica del Comune di Gallarate, sulle dichiarazioni rese da DM TH e dalla stessa GO JO in sede di esame. Il giudice ha dunque pretermesso ogni valutazione in ordine alla portata dimostrativa delle residue evidenze processuali ricavabili dalle ulteriori immagini tratte dal sistema di videosorveglianza pubblica del Comune di Gallarate e dal circuito di videosorveglianza della stazione ferroviaria di Gallarate e della carrozza 'A43' del convoglio Varese/Gallarate delle 15:36 del giorno 8 gennaio 2021, dai numerosi video amatoriali acquisiti agli atti di indagine tramite social network, dalle dichiarazioni rese da US DA in data 14 gennaio 2021, da CA HE in data 15 gennaio 2021, da OR UL in data 16 gennaio 2021, da De PI FA in data 19 gennaio 2021, da HI LA in data 21 gennaio 2021, da AL HA in data 21 gennaio 2021, da HE HA in data 23 gennaio 2021, nonché dalle annotazioni di P.G. del 10.2.2021 e del 23.2.2021. Trattasi di fonti che vengono poi analizzate nel corso dell'atto d'impugnazione previa ricostruzione della vicenda che conclamerebbero il pieno coinvolgimento dell'imputata nella rissa in contestazione con una condotta di partecipazione attiva, e la conseguente responsabilità della stessa per il connesso reato di lesioni personali.
2.2. Col secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale. L'omessa valutazione delle fonti di prova sopra indicate esplica effetti anche sotto il profilo dell'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla pronuncia assolutoria emessa in ordine al capo 3) dell'imputazione. La fallace ricostruzione degli avvenimenti in punto di compartecipazione dell'imputata supporta anche l'assoluzione di quest'ultima per il concorrente reato di lesioni. Una volta affermata la responsabilità dell'imputata per il reato di rissa, deve giungersi ad un giudizio di colpevolezza della stessa anche rispetto alla residua imputazione di concorso anomalo nel reato di lesioni aggravate secondo le stabili coordinate giurisprudenziali in tema di concorso ex articolo 116 cod. pen.
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Firmato Da: EN SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
596014732671ed13- Firmato Da: RA OS AN OL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0633c5d5fc3
Firmato Da: SABRINA TE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
Pertanto, ancorché l'imputata non sia l'autrice materiale né morale delle lesioni ai danni della persona offesa, AJ IN;
tuttavia, la prevedibilità in concreto degli esiti lesivi della rissa fondano la responsabilità a titolo di concorso anomalo della predetta anche per il reato di lesioni.
3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni
indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Deve innanzi tutto essere chiarito che la sentenza impugnata, emessa, in sede di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Busto Arsizio in data 31.1.2025, avendo ad oggetto reati a citazione diretta, quello di rissa e di lesioni contestate, era unicamente ricorribile per cassazione e non appellabile. Ed invero, la legge n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto del 2024, ha previsto una modifica dell'articolo 593, comma 2, cod. proc. pen. sostituendo il primo periodo e prevedendo espressamente che: «Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2*. Ed essendo la pronuncia del giudice monocratico di Busto Arsizio stata emessa nel successivo mese di gennaio del 2025, e quindi ben dopo l'entrata in vigore della riforma, al momento di proposizione dell'impugnazione il Procuratore della Repubblica poteva avanzare solo ricorso per cassazione e non anche appello.
2. Ciò posto, passando a vagliare le censure articolate in ricorso, si osserva che quest'ultimo è inammissibile. Ed invero, il ricorso, nel formulare le doglianze, pur evocando violazioni di legge e vizi di motivazione, ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite nel giudizio di merito, in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo - divenuto ormai "diritto vivente" secondo cui è preclusa a questa Corte di Cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova.
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596014732671ed13- Firmato Da: RA OS AN OL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0633c5d5fc3
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In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che <<attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (ex multis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747). L'interpretazione delle risultanze probatorie evidenziata nella sentenza impugnata attiene al merito e non risulta inficiata da macroscopici vizi logici né da violazioni di legge che consentano di fare affiorare i limiti valutativi denunciati, riducendosi i vizi dedotti, considerati nel loro complesso, alla mera prospettazione di una interpretazione alternativa a quella operata dal giudice di merito delle risultanze processuali poste a fondamento della rilevata mancata emergenza di prova che consentisse di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, il coinvolgimento attivo dell'imputata nei fatti delittuosi ascritti in imputazione. Non è invero tanto in discussione la presenza della ricorrente rispetto a segmenti del fatto quanto piuttosto il rilievo attribuibile ai comportamenti assunti dalla stessa. La sentenza impugnata ha, in buona sostanza, inteso mettere in evidenza come, di là dei tratti fattuali estrapolabili dalle emergenze processuali acquisite - rispetto alle quali il ricorso lamenta il travisamento - ritenuti di per sé non sintomatici del coinvolgimento attivo della ricorrente, fossero i messaggi scambiati dall'imputata a fornire il collante ricostruttivo in termini di colpevolezza;
messaggi il cui contenuto è stato tuttavia ridimensionato dall'imputata e comunque ritenuto dal giudice non sufficiente per colorare le condotte ritratte di rilevanza penale. Si verte in maniera evidente in tema di ricostruzione del fatto e della sua valutazione, aspetti di specifica competenza del giudice di merito, non sindacabili nella presente sede ove supportati, come certamente nel caso di specie, da ragionamento logico, coerente ed esaustivo.
3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.
In ragione del tipo di reati trattati e della minore età di alcuni dei soggetti indicati, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le
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Firmato Da: EN SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 596014732671ed13- Firmato Da: RA OS AN OL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0633c5d5fc3 Firmato Da: SABRINA TE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 12/10/2025.
Il Consigliere estensore
AT SS
Il Presidente
AZ SA AN OL
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