Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 1
Le condotte di cui all'art. 17 della legge n. 107 del 1990 si connotano per il loro contrasto con i principi posti a base della scelta legislativa che ha assoggettato tutte le attività trasfusionali ad un rigoroso controllo all'interno delle strutture pubbliche specializzate, con rigida ripartizione di competenze, minuziosa regolamentazione delle procedure e severa interdizione di ogni finalità di lucro. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile il reato de quo nel comportamento tenuto da un medico che aveva svolto attività trasfusionale in una casa di cura privata e che aveva poi ceduto sacche di sangue in cambio di corrispettivo in denaro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2004, n. 46756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46756 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 27/10/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2024
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 40651/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 30 giugno 2003, con cui, in riforma di quella pronunciata dal tribunale della medesima città, veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto AM perché il reato ascrittogli si era estinto per prescrizione;
udita la relazione del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Passacantando Guglielmo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Pasquale Battolo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva:
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 giugno 2007, la corte d'appello di Roma, in riforma di quella impugnata,dichiarava non doversi procedere nei confronti di AM RO, imputato del delitto di cui all'art. 17 della legge 107 del 4 maggio 1990 per avere, in concorso con altri ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, a fine di lucro, prelevato, conservato e distribuito sangue umano, perché il reato ascritto si era estinto per prescrizione. Secondo la ricostruzione del fatto desumibile dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, l'imputato, unitamente ad altri due ematologi, aveva costituto un'associazione professionale che operava in alcune cliniche private perseguendo come scopo quello di svolgere a vantaggio delle cliniche l'attività professionale nel settore delle trasfusioni. In particolare, quanto alla trasfusione di sangue omologo, si era accertato che le sacche di sangue inviate dal centro trasfusionale pubblico alla casa di cura privata, senza essere state preassegnate ad alcun paziente e senza essere state già sottoposte alla prevista prova di compatibilità, venivano sottoposte alla prova crociata dagli ematologi della associazione, di cui faceva parte il AM ed assegnate dalla stessa associazione ad un determinato paziente. La sacca di sangue, così assegnata, qualora il sangue non fosse stato trasfuso, non veniva restituita al centro trasfusionale pubblico dal quale proveniva, ma veniva nuovamente attribuita ad altro paziente ancora, previa esecuzione di altre prove di compatibilità. Tale nuova assegnazione veniva ripetuta finché la sacca di sangue non fosse scaduta. Talvolta l'assegnazione veniva effettuata anche a favore di pazienti appartenenti ad altra casa di cura, come era avvenuto tra la clinica "Col di Lana" e la clinica "Villa Margherita". Tale attività era proseguita fino alla emanazione della circolare Piva Mandelli del marzo '94 ed al successivo e conseguente modello di convenzione dell'ottobre del medesimo anno. Dopo tale data nelle medesime cliniche private era stata effettuata dall'imputato solo attivita' di autotrasfusione. In merito a tale ultima attività, dagli accertamenti compiuti, era emerso che questa comprendeva anche il predeposito per autotrasfusione, il quale era direttamente praticato dal medico presso le case di cura private, ove poi veniva curata la conservazione del sangue, nelle cui emoteche furono, infatti, rinvenute sacche di sangue provenienti da autotrasfusione. Tale attività era fonte di lucro per l'associazione giacché essa rilasciava direttamente alle cliniche o ai pazienti, per i quali erano state messe a disposizione le sacche di sangue, le relative fatture, prevedendo il pagamento di L. 100.000 a sacca, anche in difetto di qualsiasi trasfusione effettivamente effettuata. Sulla base di tali premesse fattuali i giudici del merito hanno ritenuto che il fatto ascritto all'imputato configurasse gli estremi del reato di cui all'articolo 17 della legge n. 107 del 1990, posto che tale legge fissa tre principi fondamentali che nella fattispecie erano stati violati e più precisamente stabilisce i seguenti principi: a) riserva la competenza sull'intera materia delle trasfusioni, ad eccezione della sola fase finale della somministrazione al paziente, al Servizio Sanitario Nazionale prevedendo nel contempo il principio della gratuità di tale attività in quanto tutti i costi relativi all'attività trasfusionale sono posti a carico del Servizio Sanitario;
b) vieta di utilizzare il sangue ed i suoi derivati come fonte di profitto in quanto la raccolta è fondata sulla donazione gratuita: la distribuzione al ricevente è gratuita ed esclude onere accessori e fiscali;
C) esige la trasparenza di tutto l'iter di ogni sacca di sangue attraverso un rigoroso sistema di registrazione ed archiviazione di dati. A proposito dell'autotrasfusione si rilevava che la pratica del predeposito per autotrasfusione consisteva pur sempre in un'attività di raccolta e di conservazione del sangue umano di cui all'articolo 1 comma 1^ della legge n. 107 del 1990 e rientrava come tale nella generale disciplina della legge anzidetta e dei suoi principi. A proposito del dolo si osservava che non poteva essere invocata l'ignoranza della legge penale, che è scusabile solo se inevitabile, sia perché il prevenuto, inserito professionalmente in quel settore, aveva il dovere di conoscere le regole contenute nella legge n. 107 del 1990, sia perché anche dopo la circolare Piva Mandelli, il prevenuto, pur astenendosi dall'effettuare le prove crociate, aveva continuato l'attività di raccolta del sangue per autotrasfusione mediante predeposito percependo per tale attività un compenso.
Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo ex art. 606 primo comma lett. e) c.p.p., mancanza e manifesta illogicità della motivazione,
sia con riferimento al mancato proscioglimento nel merito, sia con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato ed alla configurabilità del dolo in subordine, eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge n. 107 del 1990: a) per la violazione del principio di ragionevolezza perché punisce con pena identica fatti tra loro diversi;
b) per la violazione del principio della riserva di legge, perché il contenuto della norma penale incriminatrice viene fissato da atti di normazione secondaria;
c) per la violazione del principio di determinatezza per l'impossibilità di individuare dal tenore dell'articolo 17 le singole condotte incriminate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In presenza di una causa estintiva del reato già pronunciata dal giudice del merito, il ricorso proposto a norma dell'articolo 606 primo comma lett. c) per mancanza o illogicità della motivazione comportando, ove fosse accolto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, è inammissibile giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con il principio di immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato (Cass. sez. un. 21 ottobre 1992, Marino, Cass. Pen. 1993, 1939; Cass. 24 giugno 1996, Battaglia C.E.D. Cass. n. 205548; Cass. 9 luglio 1998, 12320, CED n. 212320; Cass. sez. un 28 novembre 2001, Cremonese). D'altra parte, in presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria di una più favorevole ragione di proscioglimento ex art. 129 comma 2^ da parte della Corte di Cassazione richiede il controllo unicamente della sentenza impugnata ed eventualmente di quella di primo grado, qualora nel merito la sentenza d'appello sia confermativa di quella di primo grado, giacché la sussistenza della causa più favorevole può essere desunta solo da tali atti e ciò in conformità dei limiti di deducibilità del vizio di motivazione della sentenza (cfr. Cass. n. 9944 del 2000, Meloni L. ed altri). Inoltre le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato devono emergere dagli atti in maniera assolutamente evidente. Circostanze queste che nella fattispecie non ricorrono perché la Corte territoriale e, in maniera ancora più analitica, il tribunale hanno indicato le ragioni per le quali la condotta tenuta dal prevenuto integri gli estremi del reato contestato. Le argomentazioni svolte dai giudici di merito, come emerge chiaramente dai passi della motivazione sopra riportati, non contengono vizi logici o giuridici e perciò non sono censurabili in questa sede. In proposito va ribadito che le condotte di cui all'articolo 17 della legge n. 107 del 1990,pur nella loro varietà, si connotano tutte per il loro contrasto con i principi posti a base della scelta legislativa, la quale, ispirata dall'esigenza di riordinare la materia secondo i canoni tracciati dagli artt. 1 e 4 della legge 28 dicembre 1978 n. 833, ha assoggettato tutte le attività
trasfusionali ad un rigoroso controllo all'interno delle strutture pubbliche specializzate, con rigida compartimentazione delle competenze, minuziosa regolamentazione delle procedure e soprattutto severa interdizione di ogni finalità di lucro.
Del pari inammissibile è l'eccezione d'incostituzionalità dell'articolo 17 della legge n. 107 del 1990 perché essa comportando, qualora fosse ritenuta non manifestamente infondata, la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale con la conseguente sospensione del processo è incompatibile con il principio di immediata declaratoria delle cause di punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. D'altra parte, analoga eccezione d'illegittimità
costituzionale dell'articolo 17 della legge n. 107 del 1990 è stata già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte Costituzionale, da ultimo con l'ordinanza n. 213 dell'8 giugno 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616; Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di E. 500,00.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004