Sentenza 13 dicembre 2005
Massime • 1
Agli effetti dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., la relazione di prestazione d'opera corrisponde ad un concetto più ampio di quello di locazione d'opera a norma della legge civile e comprende ogni specie di attività, materiale ed intellettuale, che abbia dato luogo a quell'affidamento nel corso del quale si è verificata la condotta criminosa. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la sussistenza della citata aggravante in relazione ad appropriazione indebita di somme di danaro realizzata dal conduttore di un immobile locatogli dalla parte offesa).
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Costituisce deficienza psichica la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, di intensità tale da agevolare la suggestionabilità della vittima e ridurne i poteri di difesa contro le altrui insidie: è situazione di deficienza psichica della persona offesa a carattere oggettivo, che tuttavia non deve necessariamente essere percepita immediatamente da chiunque, atteso che la relativa consapevolezza è richiesta soltanto in capo all'autore del reato, che abbia instaurato con la predetta una conoscenza significativa (certamente ricorrente nel caso in esame) alla cui stregua si sia potuto rendere conto, anche per la sua anomalia e, …
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Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2005, n. 5257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5257 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 13/12/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1347
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 38100/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO RA, n. a Lercara Freddi il 22/01/1958;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, in data 9 giugno 2003, di riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imprese, in data 26 novembre 2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RO RA veniva tratta a giudizio davanti al Tribunale di Termini Imerese per rispondere del reato di cui all'art. 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 11, per essersi appropriata, quale conduttrice di un immobile locatole da IT OS, al fine di procurarsi il profitto, della somma di L.
1.500.000 di cui aveva il possesso per averla ricevuta dal predetto IT affinché provvedesse a versarla all'E.A.S. per pagare i consumi di acque riferibili all'immobile locato e causati da una perdita di acqua nella condotta principale, alla quale lo stesso IT aveva posto rimedio, commettendo il fatto con abuso di relazione di prestazione d'opera. Il Tribunale, con sentenza in data 26 novembre 2002, dichiarava non doversi procedere nei confronti della RO, esclusa l'aggravante contestata, per remissione della querela. La Corte di Appello di Palermo, pronunciandosi su impugnazione del Procuratore della Repubblica, con sentenza in data 9 giugno 2003, riformava la sentenza del tribunale ritenendo sussistente la contestata aggravante e condannava la RO alla pena di giorni venti di reclusione ed Euro 50,00 di multa.
Propone ricorso per Cassazione l'imputata personalmente, deducendo erronea applicazione dell'art. 61 c.p., n. 11, poiché all'origine del possesso della somma di denaro di cui alla contestazione vi era un semplice rapporto fiduciario e non un rapporto di prestazione d'opera.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, rientrano nel concetto di prestazione d'opera, in tema di aggravante nell'appropriazione indebita, anche i casi in cui l'opera sia stata prestata occasionalmente, una tantum, sempreché sussista fra agente e persona offesa dal reato un rapporto di fiducia, anche di mero fatto, che abbia posto il primo in condizione di maggiore facilità nel commettere il reato (da ultimo, Sez. 2^, 17/12/2003 - 30/1/2004, n. 3924, riv. 227503). Infatti, agli effetti dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, la relazione di prestazione d'opera corrisponde ad un concetto più ampio di quello di locazione d'opera a norma della legge civile, e comprende ogni specie di attività, materiale o intellettuale, che abbia dato luogo a quell'affidamento nel corso del quale si è verificato l'atto di appropriazione. Ebbene, non vi è dubbio che, nel caso di specie, come osservato dalla Corte di Appello, "il rapporto locativo aveva ingenerato nel Pilliteri fiducia nei confronti della conduttrice RO RA, inducendolo anche a consegnare alla predetta imputata la somma di L. 1.500.000".
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguenza della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2006