Sentenza 25 febbraio 1994
Massime • 1
Qualora l'espletamento di una perizia venga affidato ad un collegio di tre periti e uno di costoro non prenda parte alle operazioni onde sia redatta e poi depositata ed utilizzata una perizia a due e non a tre, la perizia è da considerarsi inesistente e, quindi, inutilizzabile ai fini della decisione. Ed infatti, poiché a norma dell'art. 221, comma secondo, cod. proc. pen. il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline, la perizia che provenga da alcuni soltanto dei soggetti designati, è inidonea a conseguire lo scopo perseguito e, quindi, non è riconducibile nell'ambito dell'atto voluto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/1994, n. 5030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5030 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1994 |
Testo completo
ACRтобы 0 3 0 5 RE P UB BLICA I TALIAN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza Pubblica SEZIONE IV^ PENALE del 25.2.1994Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Ferruccio SCORZELLI Presidente
1. Dott. Baldassare MESSINA Consigliere SENTENZA
2. " Davide AVITABILE " N. 492
3. " IA SC "
4. " NA IA 11 REGIS. GENER.
N. 33206/93ha pronunciato la seguente
S ENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da
UFFICIO COPIE
SE NI, n. Roma il 7.2.1927 Rilasciata copia,
a! per diritti L. 2000 avverso la sentenza della Corte di Appello pi BLUG. 1994 IL CANCELLIERE Roma in data 9-4/4-5-1993
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RIE
VA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricors E
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dai 1810
11 Consigliere Dott. Davide Avitabile 14
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Richiesta copia studio dal Sig. Vista Procuratore Generale dott. Renato Calderone per diritti € 4II
25.1.08 che ha concluso per il rigetto del ricorso
IL CANCELLIERE il
il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di appello di Roma', con la
sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella con la quale il Tribunale della stessa città aveva ritenuto SE NI colpevole di omicidio colposo commesso in danno OM RI.
I giudici "a quibus" hanno ritenuto che il
SE, quale medico chirurgo del reparto cardiologico del policlinico Umberto I, procedendo ad esame radiologico del grosso intestino (RX clisma opaco) della OM, ne aveva cagionato la morte per averle provocato una perforazione o lacerazione nella parte anteriore del retto e nella regione retto-sigmoidea, e per avere omesso, comunque,
EI nonostante l'insorgere di anomalie e sintomi che
imponevano cautele, di trattenerla in osservazione e di praticarle i necessari accertamenti ai fini di
un'immediata diagnosi e di una tempestiva terapia, in mancanza delle quali il successivo ricovero in
ospedale per la peritonite diffusa insorta non era
valsa ad evitarne il decesso. La Corte ha respinto il primo motivo di appello, con il quale l'imputato aveva eccepito la inesistenza della perizia di ufficio disposta dal
P.M. perchè redatta da due anzichè da tre dei periti da lui nominati.
Inoltre la Corte ha respinto sia il motivo con il quale il SE aveva chiesto la rinnovazione del dibattimento per escutere testi ed acquisire la cartella clinica al fine di accertare le condizioni fisiche della OM dopo che era stato praticato il clisma opaco, sia il motivo con cui l'imputato aveva chiesto di essere assolto con formula piena perchè i periti di ufficio avevano
erroneamente ritenuto che la peritonite era dipesa dalla perforazione del retto.
Ha rilevato la Corte che la sentenza di primo grado, che ripercorreva pedissequamente la analitica ricostruzione del fatto contenuta nella perizia di ufficio, vagliandone criticamente le
Re risultanze, rendeva superfluo ogni altro
accertamento, tenuto conto della corrispondenza delle dimensioni della cannula usata per il clisma opaco rispetto alla lesione intestinale. Ha aggiunto che, per un qualche errore di manovra, durante l'esame di clisma opaco, il SE aveva prodotto alla OM una perforazione o lacerazione della quale non si era accorto, malgrado che il dolore addominale ed il sanguinamento della paziente avrebbero dovuto insospettirlo e fargli praticare immediatamente quelle cure che furono invece praticate in ritardo. La Corte ha respinto infine il quarto motivo di gravame, che aveva negato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di esso
SE e l'evento morte, verificatosi a distanza di ottantacinque giorni dall'intervento chirurgico di laparatomia praticato alla OM dopo il ricovero di urgenza nell'ospedale S. Giovanni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si affida a tre mezzi di annullamento, il primo dei quali oppone la non
utilizzabilità, ai fini decisori, della perizia di
Re ufficio disposta dal P.M., mentre i rimanenti due
denunciano carenze di motivazione.
2. Poichè i supporti delle sentenze di 1° e
2° grado si coordinano nella loro interezza alla
suddetta perizia, ben si intende come i tre mezzi siano tra loro interdipendenti, nel senso che il
secondo ed il terzo possono avere o meno fondatezza,
a seconda che sia fondato o meno il primo.
4 3. Con riguardo al quale ritiene il
collegio di dover accedere alla prima alternativa. 4. L'espletamento della perizia in
questione era stato dal P.M. affidato ad un collegio di tre periti (i dottori Ronchetti, Pizzicamiella e
IC). Avvenne, però, che uno dei tre periti
IC) non prese parte alle(il dott.
operazioni, onde fu redatta e poi depositata e utilizzata una perizia a due e non a tre. 5. E però, siffatta perizia a due può
riguardarsi come una realtà di fatto bensì', ma non
come una realtà giuridica. Sicchè è fondata l'eccezione di inesistenza di essa sollevata dalla difesa dell'imputato.
6. Giova ricordare che l'atto inesistente è
svicolato da un'esplicita disposizione legislativa e si ricollega a concetti elaborati dalla dottrina e
dalla giurisprudenza.
Qui In via generale, va considerato inesistente l'atto
che manchi totalmente degli estremi e requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto di
quel tipo o di quella tale figura giuridica e sia inidoneo a conseguire il suo scopo specifico.
7. In relazione al caso concreto, va ricordato, nel solco peraltro di quanto dispone
5 l'art. 221 n. 2 nuovo c.p.p., che il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
Consegue con chiara evidenza l'inidoneità allo scopo perseguito della perizia che provenga da alcune soltanto delle persone designate e quindi la non
riconducibilità della stessa nell'ambito dell'atto voluto. 8. E consegue, quindi, nella specie l'inesistenza giuridica della perizia espletata senza il concorso del dott. IC. Inesistenza
che si configura come la più grave forma di
invalidità degli atti processuali, tale da escludere qualsiasi possibilità di sanatoria e da sopravvivere
Rij fino alla (e a volte oltre la) sentenza irrevocabile che conclude il procedimento. Per cui nel caso
concreto non rileva il comportamento inerte del
P.M., che pure avendo saputo della mancata
partecipazione del dr. IC alle operazioni,
nulla fece per ovviarvi.
Sarebbe, infine, semplicistico tentar di salvare la
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perizia de qua sul rilievo che essa fu comunque voluta dalla maggioranza del collegio peritale. Perchè null esclude che l'intervento e il contributo del perito che fu assente avrebbe potuto determinare un diverso convincimento di quelli presenti. 9. Essendo inesistente, la perizia in questione non era utilizzabile ai fini della decisione.
Senonchè, essa perizia eliminata, la sentenza impugnata rimane priva di motivazione. Onde, assorbite le altre doglianze, se ne impone rinvio del giudizio per nuovo l'annullamento con esame (ed eventualmente nuova perizia) ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
VINE
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P. Q. M.
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annulla la sentenza impugnata e rinvia il giudizio per nuovo esame ad altra sezione della Corte
d'appello di Roma.
IL PRESIDENTE
(Dr. Ferruccio Scorzelli)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dr. Davide Avitabile)