Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/1994, n. 5030
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Sentenza 25 febbraio 1994

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Qualora l'espletamento di una perizia venga affidato ad un collegio di tre periti e uno di costoro non prenda parte alle operazioni onde sia redatta e poi depositata ed utilizzata una perizia a due e non a tre, la perizia è da considerarsi inesistente e, quindi, inutilizzabile ai fini della decisione. Ed infatti, poiché a norma dell'art. 221, comma secondo, cod. proc. pen. il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline, la perizia che provenga da alcuni soltanto dei soggetti designati, è inidonea a conseguire lo scopo perseguito e, quindi, non è riconducibile nell'ambito dell'atto voluto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/1994, n. 5030
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5030
    Data del deposito : 25 febbraio 1994

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